Doppia cessione del credito e onere probatorio: Tribunale di Matera revoca decreto ingiuntivo
Nel panorama giuridico italiano, la cessione del credito è una pratica comune che solleva spesso questioni complesse, soprattutto quando si tratta di cessioni multiple. Una recente sentenza del Tribunale di Matera del 2024 (testo completo scaricabile in calce) offre importanti spunti di riflessione sulla prova della legittimazione attiva del cessionario finale in caso di cessioni multiple del credito, mettendo in luce le criticità che possono emergere in sede giudiziale.
Il caso in questione riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo presentata da un debitore contro una società che si qualificava come cessionaria di un credito derivante da un contratto di finanziamento. La particolarità della vicenda risiede nella catena di cessioni che ha interessato il credito oggetto della controversia. Come riportato nella sentenza:
L’opposta ha agito allegando d’essere cessionaria del credito in oggetto. In particolare, allega che tale credito era originariamente in capo alla Compass, giusta contratto di finanziamento stipulato tra le stessa e l’odierno opponente, credito poi ceduto il 4.6.2018 alla Isabel SPV s.r.l. e da questa ceduto all’opposta.
Nel corso del procedimento di opposizione, sono emerse significative criticità probatorie. Il Tribunale ha evidenziato una lacuna fondamentale nella documentazione presentata:
Al fascicolo monitorio è stata allegata la seconda cessione del credito, da Isabel SPV s.r.l. all’odierna opposta, oltre la Gazzetta Ufficiale ove è stata pubblicata ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 130/1999 e 58 del D. Lgs. n. 385/1993, mentre nulla risulta prodotto in ordine alla prima cessione, da Compass a Isabel SPV s.r.l.
L’opposta ha tentato di colmare questa lacuna probatoria producendo una comunicazione datata 7 gennaio 2016. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che tale produzione fosse tardiva e quindi inutilizzabile ai fini della decisione:
tale produzione deve considerarsi tardiva, in quanto avvenuta quando erano maturati i termini per la produzione e/o richiesta di prove, per cui non può essere utilizzata ai fini della decisione.
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha accolto l’opposizione presentata dal debitore, revocando il decreto ingiuntivo precedentemente emesso. La motivazione principale si basa sul difetto di legittimazione attiva dell’opposta:
Fondata quindi l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’opposta, cessionaria del credito azionato, sollevata dall’opponente perché, a fronte di tale eccezione, parte opposta non ha prodotto, come era suo onere, il contratto di cessione da Compass a Isabel SPV s.r.l. ma, come detto, si è limitata a produrre documentazione attestante solo la seconda cessione, insufficiente a provare la sua legittimazione attiva.
Nell’emettere questa decisione, il Tribunale ha applicato il principio della “ragione più liquida”, concentrandosi sull’aspetto più evidente e decisivo della controversia:
Le conclusioni che precedono risultano assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti, per cui questo Giudice ne omette l’esame esplicito in applicazione del principio processuale della ‘ragione più liquida’ (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., 8.5.2014, n. 9936).
Questa sentenza sottolinea l’importanza fondamentale della completezza e tempestività della prova in materia di cessione del credito, specialmente in caso di cessioni multiple. Emergono diversi punti chiave che meritano un’attenta analisi. In primo luogo, si ribadisce che il cessionario ha l’onere di provare l’intera catena di cessioni, non solo l’ultimo passaggio. Inoltre, la sentenza evidenzia come la produzione tardiva di documenti cruciali possa compromettere irrimediabilmente la posizione processuale del creditore. Si sottolinea anche che la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pur necessaria, non è sufficiente a provare la legittimazione attiva in caso di cessioni multiple.
La decisione del Tribunale di Matera si allinea con l’orientamento della Corte di Cassazione che, in diverse pronunce, ha sottolineato l’importanza della prova completa della catena di cessioni. In particolare, la sentenza n. 10171/2019 della Cassazione aveva già evidenziato come, in caso di cessioni multiple, fosse necessario provare tutti i passaggi intermedi per dimostrare la legittimazione attiva del cessionario finale.
In conclusione, la sentenza del Tribunale di Matera rappresenta un importante precedente in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e legittimazione attiva del cessionario in caso di cessioni multiple del credito. Essa ribadisce l’importanza di una prova completa e tempestiva dell’intera catena di cessioni, sottolineando come eventuali lacune o ritardi nella produzione documentale possano compromettere irrimediabilmente la posizione processuale del creditore. In un contesto economico in cui le cessioni multiple di crediti sono sempre più frequenti, questa decisione invita a una maggiore cautela e precisione nella gestione documentale delle operazioni di cessione. Le implicazioni di questa sentenza potrebbero portare a una revisione delle pratiche operative nel settore del recupero crediti e a un approccio più rigoroso nella preparazione delle azioni legali basate su crediti ceduti.
Per approfondire ulteriormente questa importante decisione e le sue implicazioni per la pratica del recupero crediti, vi invitiamo a scaricare il testo completo della sentenza. La lettura integrale del provvedimento offrirà una visione più dettagliata dei principi giuridici applicati e delle argomentazioni sviluppate dal giudice, fornendo un prezioso strumento di studio e di riferimento per professionisti e operatori del settore.