FGVS e rigore probatorio: i limiti del risarcimento nel caso di sinistro con veicolo ignoto | Tribunale Napoli Nord 2024

Un recente caso affrontato dal Tribunale di Napoli Nord nel 2024 offre importanti spunti di riflessione sui rigorosi requisiti probatori richiesti per ottenere il risarcimento dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) nei casi di sinistri causati da veicoli rimasti non identificati. La vicenda riguarda un ciclista che, sostenendo di essere stato investito da un’auto poi datasi alla fuga, ha citato in giudizio l’impresa designata dal FGVS per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale, analizzando le prove testimoniali acquisite, ha evidenziato come le numerose contraddizioni nei racconti dei testimoni, unite all’assenza di documentazione fotografica dello stato dei luoghi e dei mezzi coinvolti, non abbiano consentito di raggiungere quella prova particolarmente rigorosa richiesta in questi casi, dove il convenuto si trova nell’impossibilità di interloquire sui fatti allegati dall’attore. La pronuncia ribadisce quindi l’importanza di un quadro probatorio solido e coerente per accedere alla tutela offerta dal FGVS.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda trae origine da un presunto sinistro stradale avvenuto il 14 luglio 2019 intorno alle ore 20:30 a Giugliano in Campania (NA). Secondo quanto dedotto dall’attore, mentre procedeva in bicicletta lungo via Aniello Palumbo in direzione via Aviere Mario Pirozzi, giunto all’altezza di un negozio Kodak Express, sarebbe stato investito da un’autovettura Fiat Punto di colore scuro. Il veicolo, nel tentativo di superarlo con una manovra repentina, si sarebbe spostato sul lato destro della corsia impattando con la parte anteriore destra contro la parte posteriore della bicicletta, provocando la caduta al suolo del ciclista. Dopo l’impatto, l’autovettura si sarebbe allontanata rapidamente senza prestare soccorso, rendendo impossibile la sua identificazione.

A seguito dell’urto, il ciclista venne trasportato all’Ospedale San Giuliano di Giugliano dove gli venne diagnosticata una frattura chiusa del capitello del radio e una frattura chiusa dell’epicondilo dell’omero. La guarigione clinica venne certificata il 29 ottobre 2020, con postumi invalidanti quantificati nella misura del 25% di danno biologico.

L’attore inviò quindi una richiesta di risarcimento danni via PEC all’impresa designata dal FGVS e alla Consap, formalizzando anche un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, senza ottenere riscontro. Decorsi inutilmente i termini di legge, procedette quindi con l’azione giudiziaria nei confronti dell’impresa designata.

La compagnia assicurativa si costituì in giudizio contestando sia profili preliminari relativi alla procedibilità della domanda, sia nel merito l’effettivo verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte, evidenziando in particolare come non fossero intervenute Autorità sul luogo e come la denuncia-querela fosse stata sporta solo in data 3 ottobre 2019, quasi tre mesi dopo il presunto incidente.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inquadra nel complesso sistema normativo che regola l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. La disciplina di riferimento trova il suo fondamento nel Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), con particolare riguardo agli articoli 145, 148, 283 e 287.

Sul piano processuale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’onere imposto al danneggiato di informare la compagnia assicurativa dell’accaduto può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito (Cassazione civile sez. VI, 26.01.2021, n.1699). La richiesta di risarcimento deve contenere gli elementi necessari e sufficienti affinché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, risultando irrilevante la mancanza di uno o più contenuti previsti dall’art. 148 cod. ass. qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).

Sul piano sostanziale, la fattispecie di responsabilità civile si riconduce agli articoli 2043 e 2054 c.c. Significativamente, la giurisprudenza ha stabilito che la presunzione di colpa del conducente investitore ex art. 2054 1° comma c.c. non può operare in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, che richiede la prova del rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 27172/2021).

Di particolare rilievo è l’orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui nelle cause intentate contro il Fondo di Garanzia per sinistri causati da mezzo pirata, l’onere probatorio va assolto dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa. Questa severità trova la sua ratio nel fatto che il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall’attore. Come precisato dalla Cassazione (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n. 12304 del 10.06.2005), il danneggiato deve provare non solo le modalità del sinistro ed il contributo causale del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto effettivamente sconosciuto.

Questa impostazione si traduce nella necessità per l’attore di fornire adeguata prova in ordine all’avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest’ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Civ., sez. III, 2.8.2001 n. 10609). La giurisprudenza richiede dunque la dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito civile: il comportamento colposo o doloso del danneggiante, il danno-evento contra ius, il nesso di causalità materiale, il danno-conseguenza e il nesso di causalità giuridica tra la lesione e il danno quale conseguenza immediata e diretta della stessa.

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