Trib. Milano, XIII Sez. civ., n. 4320/2026: rigettate le domande attoree per difetto di legittimazione e carenza di interesse ad agire; confermata la sospensione feriale del termine ex art. 1137 c.c..
L’impugnazione delibera condominiale è uno dei terreni più insidiosi del diritto condominiale: un singolo errore di calcolo sul termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 c.c. può costare la decadenza dall’azione, e il regime della mediazione obbligatoria – con la sua interazione con la sospensione feriale – continua a generare incertezze operative. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 2026 resa ex art. 281-sexies c.p.c., offre sul punto un’applicazione precisa e lineare: la sospensione feriale si applica al termine decadenziale in esame anche quando la parte sceglie di introdurre l’impugnazione delibera condominiale mediante istanza di mediazione preventiva obbligatoria. Oltre questo profilo procedurale, la sentenza affronta con rigore il difetto di legittimazione del condomino che ha votato a favore della delibera che intende poi impugnare, e il requisito della concretezza dell’interesse ad agire. Un provvedimento che percorre in sequenza tutte le eccezioni preliminari più frequenti nel contenzioso condominiale. Se ne analizza il ragionamento.
La vicenda processuale
I parti attrici – comproprietari di un’unità immobiliare facente parte di un condominio situato in provincia di Milano, composto da due corpi di fabbrica separati con giardino comune – hanno convenuto in giudizio il condominio convenuto chiedendo la declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia e illegittimità delle delibere assunte dall’assemblea ordinaria nel 2024, con riguardo a quattro punti dell’ordine del giorno: l’approvazione del rendiconto consuntivo della gestione ordinaria, la conferma dell’amministratore condominiale, l’approvazione di lavori di manutenzione dell’edificio e l’approvazione del preventivo della gestione ordinaria successiva.
I vizi lamentati erano plurimi. Con riferimento alle delibere sui punti contabili e sui lavori, la parte attrice ha eccepito la mancata allegazione e la mancata esibizione della documentazione giustificativa delle spese condominiali, affermando che la convocazione all’assemblea era pervenuta senza allegati e con la sola indicazione che la documentazione sarebbe stata accessibile sul sito internet condominiale. Ha dedotto altresì la violazione degli artt. 1130-bis c.c. e 71-ter disp.att. c.c., nonché dell’art. 1713 c.c. per la mancata rendicontazione dell’amministratore. In relazione alla delibera di nomina dell’amministratore, ha adombrato motivi di inadempimento del rapporto di mandato. Infine, ha eccepito un vizio di verbalizzazione, contestando che il verbale assembleare non riportasse l’allontanamento di una delle attrici nel corso della seduta.
Il condominio convenuto ha resistito in giudizio eccependo in via preliminare: la decadenza degli attori dal termine ex art. 1137 c.c. per tardività dell’impugnazione; la carenza di legittimazione attiva in capo ai condomini che avevano votato a favore delle delibere impugnate; la carenza di interesse ad agire.
All’esito dell’udienza del 2026, discussa oralmente, la causa è stata decisa con sentenza immediatamente esecutiva resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., con rigetto integrale delle domande attoree e condanna solidale al pagamento delle spese di lite e della procedura di mediazione in favore del condominio convenuto.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il decreto si muove su un reticolo normativo che intreccia disposizioni processuali, civilistiche e di diritto condominiale speciale.
Sul versante processuale, vengono in rilievo l’art. 1137, comma 2, c.c. – che fissa il termine perentorio di 30 giorni per l’impugnazione delibera condominiale da parte dei condomini assenti, dissenzienti o astenuti – e l’art. 1, L. 742/1969, nella versione risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 49/1990, che ha esteso la sospensione feriale anche al termine in questione. L’art. 5, comma 6, D.Lgs. 28/2010 stabilisce poi che la comunicazione della domanda di mediazione determina gli effetti impeditivi della eventuale decadenza dall’azione.
Sul versante condominiale, l’art. 1130-bis c.c. riconosce ai condomini il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo; l’art. 71-ter disp.att. c.c. disciplina l’istituzione del sito internet condominiale su delibera assembleare, strumento di accesso digitale alla documentazione condominiale. L’art. 67, comma 2, disp.att. c.c. regola il voto dei comproprietari di unità immobiliare in condominio, stabilendo il principio del rappresentante unico designato.
Gli istituti giuridici coinvolti
Tre sono gli istituti al centro della sentenza.
Il primo è la sospensione feriale del termine decadenziale ex art. 1137 c.c. nell’interazione con la mediazione obbligatoria preventiva. La sentenza chiarisce che la sospensione opera sull’intero decorso del termine, compresi i giorni già trascorsi prima dell’inizio del periodo feriale; di conseguenza, nel calcolo del momento in cui la domanda di mediazione deve essere comunicata per impedire la decadenza, il giudice deve scorporare il periodo feriale (dal 1° agosto al 31 agosto) dal computo dei 30 giorni.
Il secondo è il difetto di legittimazione ad impugnare del condomino votante, istituto che la sentenza affronta in termini di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, richiamando Cass. SS.UU. 9839/2021 sul regime di nullità e annullabilità delle delibere condominiali.
Il terzo è l’interesse ad agire nell’impugnativa di delibera: concreto, attuale, correlato a un apprezzabile pregiudizio patrimoniale del condomino, non surrogabile dal mero riferimento formale a irregolarità procedurali non tradottesi in danno effettivo.
Il principio guida: impugnazione delibera condominiale, sospensione feriale e mediazione obbligatoria
Come si calcola il termine di 30 giorni per l’impugnazione delibera condominiale quando l’assemblea si tiene a luglio? La risposta del Tribunale di Milano è geometricamente precisa. L’assemblea si è tenuta il 3 luglio 2024: da quella data decorrevano i 30 giorni ex art. 1137 c.c. Il periodo feriale – dall’1 agosto al 31 agosto – ha sospeso il termine quando erano già trascorsi 29 giorni. Alla ripresa della decorrenza il 1° settembre, restava un solo giorno utile: il termine sarebbe scaduto il 2 settembre 2024. La parte attrice ha comunicato la domanda di mediazione al condominio proprio il 2 settembre 2024, impedendo utilmente la decadenza ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. 28/2010.
Il Tribunale ha così disatteso l’eccezione di tardività del condominio, affermando che la sospensione feriale opera anche quando la parte introduca l’impugnazione delibera condominiale mediante l’istanza di mediazione obbligatoria preventiva, trattandosi di un termine stabilito dalla legge a pena di decadenza per la proposizione di una domanda in giudizio.
La decisione e il ragionamento del Tribunale
Superata la questione della tempestività, il Tribunale si è addentrato nel merito e ha rigettato tutte le domande attoree per ragioni tra loro complementari.
Il primo e più rilevante profilo ha riguardato il difetto di legittimazione dei condomini che avevano votato a favore delle delibere impugnate. Richiamando Cass. SS.UU. 9839/2021, il giudice ha chiarito che i vizi dedotti dagli attori – mancata esibizione della documentazione contabile, carenza informativa – configurano, al più, ipotesi di annullabilità e non di nullità: si tratta di casi in cui l’assemblea ha esercitato malamente il potere ad essa conferito, senza usurpare attribuzioni altrui. Per le delibere annullabili, la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti: non a chi ha votato a favore. L’accertamento del difetto di legittimazione è rilevabile d’ufficio e non soggiace a preclusioni, come confermato da Cass. 5611/2019. Nella specie, la delibera relativa ai lavori di manutenzione era stata approvata all’unanimità con il voto favorevole di entrambi gli attori; una delle delibere contabili era stata approvata con il voto favorevole di una delle attrici. Le relative domande di impugnazione sono state dichiarate inammissibili.
Per le domande residue – impugnazione delle delibere contabili sui punti 2 e 6 dell’O.D.G. da parte dei condomini legittimati – il Tribunale ha ritenuto non dimostrato il concreto pregiudizio richiesto dall’art. 1137 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità come presupposto dell’interesse ad agire. È un punto di notevole rilievo pratico. Il fatto che la documentazione non fosse allegata alla convocazione non integra di per sé vizio della delibera, poiché per soddisfare il diritto d’informazione dei condomini è sufficiente l’indicazione delle materie all’ordine del giorno, gravando sul singolo condomino l’onere di attivarsi per ottenere la documentazione prima dell’assemblea (richiamata Cass. 5068/2023). Nel caso concreto, gli attori avevano effettuato centinaia di accessi al sito internet condominiale nei mesi precedenti l’assemblea, avevano ricevuto dall’amministratore – durante i lavori assembleari – l’estratto conto aggiornato e avevano partecipato attivamente alla seduta senza contestare in quella sede alcuna carenza informativa. Il concreto pregiudizio non è stato né allegato né dimostrato.
Quanto al vizio di verbalizzazione relativo all’allontanamento di una delle attrici durante l’assemblea, il Tribunale ha applicato il principio del reciproco rapporto di rappresentanza tra comproprietari: ai sensi dell’art. 67, comma 2, disp.att. c.c. e in conformità a Cass. 845/2020, l’unità immobiliare ha diritto a un solo voto e ciascun comproprietario è legittimato a compiere atti di ordinaria amministrazione – inclusa la partecipazione all’assemblea – senza necessità di delega specifica. La parte che si era allontanata ha continuato a essere rappresentata dal comproprietario presente; il vizio di verbalizzazione non ha dunque prodotto alcun pregiudizio concreto dimostrabile.
Il Tribunale ha concluso il ragionamento applicando il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. 9936/2014), assorbendo le ulteriori eccezioni e domande nelle statuizioni già adottate. Le spese di lite e della procedura di mediazione sono state poste a carico solidale degli attori soccombenti, quantificate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014.
Per il professionista che assiste il condomino in sede di impugnazione delibera condominiale, la sentenza suggerisce tre verifiche imprescindibili prima di iscrivere la causa: la tempestività, con il calcolo corretto della sospensione feriale sull’intero termine residuo; la legittimazione, verificando il senso del voto espresso in assemblea; e l’interesse ad agire, traducendo il vizio procedurale in un pregiudizio patrimoniale concreto e allegabile.
