La decorrenza del termine di impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c., a seguito della riforma Cartabia, si ricollega al momento della comunicazione dell’istanza di mediazione alle parti e non al deposito della stessa. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 2026, ha accolto la domanda di annullamento della delibera assembleare rigettando l’eccezione di tardività sollevata dal condominio convenuto, applicando la nuova formulazione dell’art. 8 comma 2 del D.lgs 28/2010 introdotta dal D.lgs 150/2022. La controversia riguardava una delibera assembleare viziata da tardiva convocazione del condomino ricorrente, che aveva ricevuto l’avviso solo due giorni prima della prima convocazione assembleare in violazione dell’art. 66 comma 3 disp. att. c.c..
Il Tribunale ha affermato che la riforma Cartabia ha modificato il momento da cui decorre l’effetto impeditivo della decadenza, spostando tale momento dal deposito del verbale negativo di mediazione alla comunicazione dell’istanza di mediazione alle controparti, citando a sostegno un precedente del Tribunale di Napoli del 2023. Nel caso di specie, il verbale assembleare era stato comunicato al condomino in data 8 luglio 2024 e il deposito dell’istanza di mediazione era stato comunicato al condominio in data 30 luglio 2024, quindi entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c.
Estratto della sentenza
“In seguito alla riforma Cartabia (Dlgs 150/2022) all’articolo 8, comma 2 del Dlgs 28/10 è previsto che «dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta»: il che porta a ritenere che oggi il termine di giorni trenta previsto dall’articolo 1137 c.c. per impugnare una delibera assembleare viziata da annullabilità (la maggior parte dei casi), decorre, non più dal deposito del verbale negativo (articolo 5, comma 6), ma dal momento in cui la comunicazione della pendenza della mediazione perviene a conoscenza delle parti (Tribunale di Napoli 20.09.2023 numero 8555). E’ quindi pacifico in diritto il principio secondo il quale l’effetto impeditivo debba essere ricondotto alla comunicazione dell’istanza di mediazione e non al mero deposito della stessa. La norma sul punto è chiara, posto che, sia l’art. 5 comma 6 ante Cartabia che l’art. 8 comma 2 della nuova formulazione, riconducono l’effetto impeditivo al momento della comunicazione alle altre parti e non al momento del deposito della domanda”
