Impugnazione delibera condominiale: addio all’interesse ad agire se la nuova delibera sana i vizi e ti esenta dalla spesa

Trib. Taranto, I sez. civ., n. 844/2026: inammissibile l’impugnazione della delibera superata, condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al ricorrente.

Hai impugnato una delibera condominiale. Nel frattempo, l’assemblea si è riunita di nuovo, ha sanato i vizi che lamentavi e – per buona misura – ti ha anche escluso dal pagamento della spesa controversa. Che fai? Se hai già avviato la mediazione e poi il giudizio di merito, sei nei guai: non hai più interesse ad agire e rischi la condanna per lite temeraria. Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, con la sentenza n. 844 del 24 aprile 2026, lo stabilisce con nettezza, dichiarando inammissibile l’impugnazione di una delibera assembleare di un condominio di Laterza (TA) per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, e condannando il ricorrente non solo alle spese ma anche al risarcimento del danno ex art. 96, co. 3 c.p.c. in favore del condominio e al versamento di euro 500,00 alla Cassa per le ammende ex art. 96, ult. co., c.p.c. Una pronuncia che percorre tre temi di grande rilevanza pratica nella gestione del contenzioso condominiale: la natura dei lavori su beni limitrofi al condominio; l’obbligo del fondo speciale per i lavori straordinari; e, soprattutto, la soglia oltre la quale insistere in giudizio diventa lite temeraria.


La vicenda processuale

Un condomino del condominio di via Matteotti n. 17 di Laterza – proprietario di un appartamento in un palazzo di sei unità – aveva impugnato la delibera assembleare adottata il 9 dicembre 2024, con la quale i cinque condomini presenti avevano deliberato all’unanimità l’approvazione del preventivo di spesa della società MI.FE. S.r.l. per il rifacimento del marciapiede perimetrale al condominio, per un importo di euro 18.500,00 oltre IVA. All’assemblea il ricorrente non aveva partecipato.

Prima di instaurare il giudizio di merito, il condomino aveva proposto ricorso cautelare d’urgenza chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva della delibera. Il Giudice, con ordinanza del 28 marzo 2025, aveva rigettato la domanda cautelare per difetto di periculum in mora – pur riconoscendo che i lavori riguardavano una proprietà comunale e che la delibera appariva viziata perché imputava ai condomini una spesa che avrebbe dovuto gravare su soggetti terzi (il Comune), configurando un accollo del debito altrui per il quale era necessario il consenso unanime. Il ricorrente era dunque soccombente nella fase cautelare.

Nel marzo del 2025 – pochi giorni prima della chiusura del cautelare – il Condominio aveva adottato una seconda delibera (25 marzo 2025), regolarmente notificata al ricorrente il 18 aprile 2025, con la quale: approvava definitivamente i lavori; costituiva contestualmente il piano di riparto delle spese ex art. 1135 c.c.; ed escludeva il ricorrente dalla partecipazione alla spesa. Nonostante la ricezione di questa delibera – che sanava entrambi i vizi lamentati e lo esonerava da ogni contribuzione – il ricorrente ha instaurato la mediazione obbligatoria il 26 maggio 2025 e ha poi notificato l’atto introduttivo del giudizio il 24 giugno 2025, chiedendo l’annullamento della prima delibera e la condanna del Condominio alle spese di tutti e tre i procedimenti: cautelare, mediazione e merito.

Il Condominio si è costituito eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire, ha sostenuto la legittimità dei lavori deliberati e ha domandato la condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Il Tribunale ha definito la causa all’udienza del 22 aprile 2026.


Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il diritto del condomino di impugnare le delibere assembleari è disciplinato dall’art. 1137 c.c., che distingue tra delibere nulle – impugnabili senza limiti di tempo, in presenza di vizi che ne escludono la stessa esistenza giuridica – e delibere annullabili, impugnabili entro trenta giorni dalla data dell’assemblea per i condomini presenti e dalla comunicazione del verbale per quelli assenti. L’impugnazione deve essere proposta nel rispetto del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, co. 1 d.lgs. n. 28/2010, come condizione di procedibilità.

Il principio dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. è condizione dell’azione autonoma rispetto alla legittimazione ad agire: occorre che il provvedimento giurisdizionale richiesto sia idoneo ad arrecare un’utilità concreta e attuale all’attore. Nelle controversie in materia di delibere condominiali, l’interesse ad agire può venire meno in corso di causa quando la delibera impugnata sia stata sostituita o sanata da una delibera successiva: se il vizio lamentato è stato rimosso e il condomino non subisce più alcun pregiudizio, la prosecuzione del giudizio diventa priva di oggetto.

L’obbligo di costituzione del fondo speciale per i lavori di manutenzione straordinaria è sancito dall’art. 1135, co. 1, n. 4 c.c.: la delibera che approva tali lavori deve contestualmente determinare l’oggetto delle opere, il loro ammontare e il piano di riparto tra i condomini, accantonando le somme necessarie. La Cassazione ha ritenuto questa costituzione condizione di validità della delibera stessa – non un mero adempimento successivo -, chiarendo con Cass. n. 16953 del 25 maggio 2022 che una delibera che approvi i lavori senza costituire contestualmente il fondo è annullabile, e con Cass. n. 9388 del 5 aprile 2023 che il fondo si considera validamente costituito quando la delibera indichi l’importo totale dei lavori e il relativo piano di riparto tra i condomini.

Gli istituti giuridici coinvolti

I lavori su beni di proprietà pubblica confinanti con l’edificio condominiale costituiscono un tema ricorrente nel contenzioso condominiale, specialmente quando – come in questo caso – le opere necessarie all’edificio impongano di intervenire fisicamente su suolo stradale o su strutture di proprietà comunale. L’ordinanza cautelare aveva inquadrato la delibera come un caso di accollo del debito altrui ex art. 1273 c.c., richiedendo pertanto il consenso unanime dei condomini. La sentenza di merito corregge questa prospettiva: i lavori, nella loro effettiva natura tecnica, riguardavano la realizzazione di uno scannafosso a vespaio perimetrale per eliminare le infiltrazioni di acqua di risalita che compromettevano la stabilità dell’edificio – opere che interessavano l’intero perimetro del fabbricato e solo marginalmente il marciapiede comunale. Non era in discussione alcuna responsabilità del Comune per la cattiva manutenzione del marciapiede: era in discussione la salvaguardia della struttura condominiale. Una valutazione tecnica che rovescia il presupposto fondamentale del motivo di impugnativa.

La lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ha subito una significativa evoluzione normativa con la riforma Cartabia. Il co. 3 dell’art. 96 – applicabile quando la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave – consente al giudice di condannare d’ufficio la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata. L’ultimo comma, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, aggiunge una sanzione di natura parapenale: il giudice, quando pronuncia la condanna ex co. 3, «può altresì condannare la parte al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende», in una misura non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00. Le due condanne sono cumulabili e hanno destinatari distinti: la prima tutela la controparte, la seconda sanziona la condotta abusiva nell’interesse pubblico dell’efficienza della giustizia.

Il principio guida: impugnare una delibera già sanata, quando si è stati esonerati dalla spesa, è lite temeraria

Il principio che il Tribunale di Taranto enuncia con questa sentenza vale come regola pratica per chiunque gestisca controversie condominiali. Il condomino che impugni una delibera assembleare ha l’onere di monitorare, per tutta la durata del procedimento, l’eventuale adozione di delibere successive. Se il Condominio adotta una nuova delibera che: (a) sana i vizi lamentati; (b) esclude il condomino impugnante dalla partecipazione alla spesa; la prima delibera è superata e l’interesse ad agire per la sua impugnazione viene meno. Proseguire il giudizio in queste condizioni – avendo già ricevuto notifica della nuova delibera – non è più una scelta tutelata dall’art. 24 Cost.: è un abuso del processo che espone alla condanna per lite temeraria.

Ma cosa succede se il condomino insiste lo stesso, chiedendo anche la condanna alle spese del cautelare in cui era stato soccombente? La risposta del Tribunale è triplice: inammissibilità per difetto di interesse ad agire, condanna alle spese processuali di tutti i gradi – compreso il cautelare – e condanna ex art. 96 co. 3 al risarcimento del danno in favore del Condominio, oltre alla sanzione in favore della Cassa per le ammende. La mala fede, in questo schema, non richiede una prova autonoma: si desume dalla sequenza degli atti processuali, dall’avere instaurato il giudizio di merito nonostante la ricezione della nuova delibera e dall’aver insistito per le spese del cautelare in cui si era risultati soccombenti.


La decisione e il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire, ha condannato il ricorrente alle spese processuali – liquidate in € 3.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, a copertura sia del giudizio di merito sia della fase cautelare – e ha pronunciato condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. per € 2.500,00 in favore del Condominio, oltre a condanna ex art. 96, ult. co., c.p.c. per € 500,00 in favore della Cassa per le ammende.

Il ragionamento si articola su tre piani distinti, ciascuno con un esito autonomo. Il primo riguarda il motivo relativo ai lavori su bene pubblico: il Tribunale lo analizza nel merito – nonostante l’assorbimento – e lo ritiene infondato. L’ordinanza cautelare aveva valutato la delibera come accollo di un debito altrui sulla base del titolo formale dell’opera (“rifacimento del marciapiede”). La perizia di parte prodotta dal Condominio ha chiarito che i lavori avevano natura diversa: uno scannafosso a vespaio perimetrale per eliminare le infiltrazioni di acqua di risalita che minacciavano la stabilità dell’intero fabbricato. Il marciapiede comunale era solo una delle superfici interessate, non l’oggetto principale dell’intervento. In questa prospettiva, i lavori ricadono nella manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale, non nell’accollo di un debito del Comune, e la delibera sarebbe stata valida sotto questo profilo.

Il secondo piano riguarda la mancata costituzione del fondo speciale: il Tribunale accoglie il principio – richiamando le Sezioni Unite e le pronunce della Cassazione del 2022 e del 2023 – ma lo applica alla delibera del dicembre 2024 per escluderne la rilevanza. Quella delibera, a una lettura attenta del verbale, aveva carattere meramente interlocutorio: approvava il preventivo ma rimandava la deliberazione definitiva, tenendo conto delle osservazioni del condomino assente. Non era una delibera di approvazione dei lavori ai sensi dell’art. 1135 c.c.: era una delibera preparatoria, per la quale l’obbligo di costituzione del fondo non era ancora operativo. La delibera definitiva è quella del 25 marzo 2025 – non impugnata – che ha costituito contestualmente il piano di riparto.

Il terzo piano – definito «assorbente» – è la carenza di interesse ad agire. La sequenza è incontrovertibile: il 18 aprile 2025 il ricorrente riceve la notifica della nuova delibera del 25 marzo 2025, che lo esclude dalla spesa. Il 26 maggio 2025 installa la mediazione. Il 24 giugno 2025 notifica l’atto introduttivo del giudizio. In quel momento l’interesse era già venuto meno da due mesi: il vizio che lamentava era stato sanato, la spesa che temeva era stata esclusa a suo carico. La prosecuzione del giudizio – che aveva come unico oggetto residuo il recupero delle spese del cautelare in cui era stato soccombente – integra la condotta descritta dall’art. 96 co. 3 c.p.c.: agire in giudizio senza che l’ordinamento offra alcuna tutela alla posizione sostenuta, con la consapevolezza – derivante dalla ricezione della nuova delibera – che quella tutela era ormai priva di oggetto.

Per il professionista che assiste un condomino dissenziente in un procedimento di impugnazione, questa sentenza suggerisce una verifica operativa che deve essere eseguita prima di avviare la mediazione obbligatoria e prima di notificare l’atto introduttivo: controllare se l’assemblea si sia nel frattempo riunita adottando nuove delibere sullo stesso oggetto. Se il condomino è stato esonerato dalla spesa e i vizi sono stati sanati, proseguire espone alla condanna per lite temeraria – con un costo che, in questo caso, somma spese processuali, risarcimento alla controparte e versamento alla Cassa per le ammende.


Studio Legale Montinaro*