📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto condominiale – Obblighi dell’amministratore
- Oggetto: Riscossione quote condominiali – Violazione art. 1129 comma 7 c.c.
- Normativa: art. 1129 comma 7 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. civ. n. 23903/2016; Cass. civ., ord. n. 16774/2015; Cass. civ. n. 3060/1969; Cass. civ. n. 1079/1973
- Parole chiave: amministratore condominiale, conto corrente, art. 1129 c.c., accordo transattivo, compensi arretrati
L’amministratore condominiale può legittimamente richiedere il versamento di somme su un conto corrente intestato alla propria persona fisica, senza violare l’art. 1129 comma 7 c.c., quando tale modalità di pagamento discende da un accordo transattivo con l’assemblea condominiale per il pagamento di compensi arretrati, purché il condominio sia comunque dotato di un conto corrente intestato al condominio per la gestione ordinaria.
Il Tribunale di Paola, con sentenza del 2026, ha rigettato la domanda di un condomino che contestava la richiesta dell’amministratrice di versare quote su un conto corrente personale. Il giudice ha ritenuto che l’obbligo di cui all’art. 1129 c.c. era stato rispettato, esistendo un conto corrente intestato al condominio per la gestione ordinaria. Il versamento contestato era destinato a un conto personale dell’amministratrice in esecuzione di un accordo transattivo verbalizzato in assemblea, avente ad oggetto il pagamento rateale di compensi arretrati. La presunzione di verità del verbale assembleare non era stata superata da prova contraria.
