Inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di concessione provvisoria esecuzione

Inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di concessione provvisoria esecuzione

Tribunale di Lecce, ordinanza del 17.01.2022

l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 648, primo comma cod. proc. civ., con la quale sia concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo e non decisorio; ciò vale anche quando il giudice abbia provveduto sulla richiesta di provvisoria esecuzione senza pronunciarsi su eventuali questioni pregiudiziali attinenti alla competenza e alla proponibilità della domanda (nella specie, eccezione di compromesso), potendo il giudice differirne la decisione col merito o dovendo, in alternativa, invitare, anche in prima udienza di comparizione, le parti a precisare le conclusioni

Estratto ordinanza Tribunale di Lecce del 17.01.2022

[…] Questo Tribunale ritiene dirimente, ai fini della risoluzione della presente controversia, decidere sulla questione preliminare relativa alla possibilità o meno di poter impugnare, con il mezzo del reclamo cautelare, l’ordinanza con la quale viene concessa, ai sensi dell’art. 648 c.p.c.

la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Sul punto parte reclamante rappresenta che il Giudice di prime cure non avrebbe potuto concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. per le ulteriori somme richieste dalla parte reclamata, dato che nel procedimento di ingiunzione era già stata concessa l’esecuzione provvisoria parziale del D.I. ai sensi dell’art. 642 c.p.c. Conseguentemente, avendo il primo Giudice emesso un provvedimento al di fuori di quanto concesso dall’art. 648 c.p.c., non vi sarebbero limiti alla possibilità di impugnarlo con il rimedio di cui oggi si discute.

Parte reclamata, di contro, evidenziava che i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 648 c.p.c. non possano essere soggetti a reclamo in ragione della chiara esclusione degli stessi nell’ambito di operatività del procedimento cautelare uniforme.

Ora, non sembra che il dettato dell’art. 648 c.p.c., laddove definisce la predetta ordinanza come non impugnabile, possa dare adito a dubbi o a diverse interpretazioni; del resto, laddove una norma di legge sia chiara e ad essa non possa essere attribuito altro significato che quello letteralmente intellegibile, al giurista non compete altra possibile interpretazione che non sia – diversamente – contra legem (Disp. sulla legge in generale, art. 12. Interpretazione della legge: “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”). Del resto, in questo senso, si è espressa anche la granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, giustificando la previsione normativa contenuta nell’art. 648 c.p.c. sulla base del carattere non definitivo dell’ordinanza [“l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 648, primo comma cod. proc. civ., con la quale sia concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo e non decisorio; ciò vale anche quando il giudice abbia provveduto sulla richiesta di provvisoria esecuzione senza pronunciarsi su eventuali questioni pregiudiziali attinenti alla competenza e alla proponibilità della domanda (nella specie, eccezione di compromesso), potendo il giudice differirne la decisione col merito o dovendo, in alternativa, invitare, anche in prima udienza di comparizione, le parti a precisare le conclusioni” (Sez. 2, Ordinanza n. 14617 del 20/11/2001, Rv. 550418); “l’ordinanza con cui il giudice istruttore concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost, trattandosi di un provvedimento privo di contenuto decisorio, inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale opera in via meramente temporanea, con effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione” (Sez. 1, Sentenza n. 2109 del 13/03/1996, Rv. 496340)].

Il ragionamento fatto proprio da parte reclamante non convince, atteso che l’inciso presente nell’art. 648 c.c. “qualora non sia stata concessa a norma dell’art. 642 c.p.c.” deve riguardare, necessariamente, la totalità della somma ingiunta, non invece l’ipotesi – come avvenuto nel caso di specie – in cui il Giudice del D.I. ha concesso la provvisoria esecuzione parziale solo il relazione alle somme per canoni di locazione non corrisposti e non anche per il corrispettivo del diritto di opzione, concesso, invece del Giudice del procedimento di opposizione. Del resto, è come se fossero stati emessi due decreti ingiuntivi per titoli differenti, per i quali è certamente possibile una valutazione differenziata.

Dunque, per le ragioni esposte l’impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile, così da assorbire ogni altra questione proposta.

Avv. Cosimo Montinaro

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