Inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di concessione provvisoria esecuzione

Inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di concessione provvisoria esecuzione

Introduzione

Il presente articolo si occupa della questione relativa alla possibilità di impugnare, con il mezzo del reclamo cautelare, l’ordinanza con la quale viene concessa, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Disposizione di legge

L’art. 648 c.p.c., al primo comma, dispone che:

Il giudice dell’opposizione, se ritiene che l’opposizione non sia di pronta soluzione, ovvero richieda una lunga indagine in quanto basata su prove che devono essere acquisite nel corso del processo, può disporre che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sia concessa soltanto per una parte delle somme o beni ingiunti, ovvero per una somma determinata.”

Giurisprudenza

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che l’ordinanza con la quale viene concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non è impugnabile, né con il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., né con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo e non decisorio.

Analisi del caso

Nel caso di specie, il Tribunale di Lecce ha ritenuto inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale ha rilevato che l’art. 648 c.p.c., al primo comma, esclude espressamente la possibilità di impugnare l’ordinanza con la quale viene concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che il ragionamento fatto proprio dalla parte reclamante non convince, atteso che l’inciso presente nell’art. 648 c.c. “qualora non sia stata concessa a norma dell’art. 642 c.p.c.” deve riguardare, necessariamente, la totalità della somma ingiunta, non invece l’ipotesi – come avvenuto nel caso di specie – in cui il Giudice del D.I. ha concesso la provvisoria esecuzione parziale solo il relazione alle somme per canoni di locazione non corrisposti e non anche per il corrispettivo del diritto di opzione, concesso, invece del Giudice del procedimento di opposizione.

MASSIMA, Tribunale di Lecce, ordinanza del 17.01.2022

L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 648, primo comma cod. proc. civ., con la quale sia concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo e non decisorio; ciò vale anche quando il giudice abbia provveduto sulla richiesta di provvisoria esecuzione senza pronunciarsi su eventuali questioni pregiudiziali attinenti alla competenza e alla proponibilità della domanda (nella specie, eccezione di compromesso), potendo il giudice differirne la decisione col merito o dovendo, in alternativa, invitare, anche in prima udienza di comparizione, le parti a precisare le conclusioni”.

Conclusioni

In conclusione, il Tribunale di Lecce ha ritenuto inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza con la quale veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

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