In fatto
Una società proponeva opposizione avverso un atto di precetto notificatole in forza di un decreto ingiuntivo esecutivo, deducendone la nullità in quanto privo dell’indicazione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del provvedimento monitorio.
Il Tribunale di Salerno rigettava l’opposizione ritenendo sufficiente l’indicazione dell’apposizione della formula esecutiva all’ingiunzione non opposta.
Avverso detta decisione l’opponente ricorreva per Cassazione prospettando, come unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.c., comma 2, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di constatare la mancanza della menzione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato.
In diritto
Con la decisione in commento, la Suprema Corte (sent. n. 24226, 30 settembre 2019)., accogliendo il ricorso, ha osservato che:
– questa Corte ha da tempo chiarito che la menzione, nel precetto, del provvedimento con cui è stata disposta l’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, in uno a quella dell’apposizione della formula esecutiva, sostituisce la formalità di una nuova notifica del titolo, integrando, con finalità di semplificazione, la precedente notificazione effettuata, facendo decorrere il termine per l’opposizione, nel momento in cui l’ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva (Cass., 15/03/1969, n. 843; Cass., 30/05/2007, n. 12731; Cass., 05/05/2009, n. 10294);
– questa doppia menzione, qualora mancante, determina una nullità del precetto omologa all’ipotesi di notifica dell’intimazione non preceduta da quella del titolo, non suscettibile di sanatoria bensì solo di stabilizzazione a seguito di mancata proposizione nei termini (sempre rilevabile d’ufficio) dell’opposizione formale ex art. 617 c.p.c. (Cass., 23/10/2014, n. 22510);
– ciò posto, è stato altresì sottolineato che la sussistenza della duplice menzione in esame deve accertarsi indipendentemente da prescrizioni formali d’indicazione, dovendosi assicurare la conoscenza dell’ingiunto interpretando il precetto alla luce del principio di conservazione degli atti, evitando lungaggini determinate da formalismi (Cass., 01/12/1993, n. 11885, in un caso in cui il precetto riportava la data di esecutorietà del decreto senza citare il relativo provvedimento, e la richiesta di copia esecutiva, come voce dell’intimazione, da cui poteva e doveva evincersi il rilascio della relativa formula);
– per questo è stato ritenuto che l’indicazione di esecutività dell’ingiunzione comportasse una “implicita attestazione dell’apposizione della formula esecutiva” (Cass., 30/05/2007, n. 12731, pag. 5), ovvero che l’indicazione dell’ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione, in uno all’indicazione della data di apposizione della formula esecutiva, integrasse i requisiti formali in parola (Cass., 28/02/2018, n. 4705, pag. 7);
nel caso qui in scrutinio, però, il precetto, quale riportato nel ricorso per cassazione (pag. 3) in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, indicava: il numero, la data e l’autorità giudiziaria emanante il decreto ingiuntivo; la mancata opposizione; l’apposizione della formula esecutiva;
non risulta quindi la menzione, neppure indiretta, del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà;
nè si potrebbe ritenere la possibilità di evincere il requisito dall’indicazione di apposizione della formula, e ciò per plurime ragioni:
- si tratta di menzioni distintamente previste dal legislatore, sicchè l’opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante come tale inammissibile;
- le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per l’ingiunto: l’una, del giudice, che, dichiarando l’esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l’opposizione; l’altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all’utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell’organo esecutivo; non essendo necessari ulteriori accertamenti, l’opposizione può essere accolta decidendo nel merito.
Avv. Cosimo Montinaro

MODELLO atto di pignoramento immobiliare

MODELLO istanza decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

MODELLO istanza rilascio formula esecutiva telematica

MODELLO Ricorso ex art. 492 bis c.p.c.

Danno da perdita del rapporto parentale: il Tribunale di Lecce applica le tabelle del Tribunale di Roma
