Nullità dell’atto di precetto privo dell’indicazione del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo

Nullità dell’atto di precetto privo dell’indicazione del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo

Introduzione

Il precetto è un atto del creditore che intima all’insolvente di adempiere spontaneamente all’obbligazione contenuta nel titolo esecutivo, nel termine di dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Ai sensi dell’art. 480, comma 2, c.p.c., il precetto deve contenere l’indicazione del titolo esecutivo, del provvedimento di esecutorietà dello stesso, della data e dell’autorità giudiziaria che l’ha emesso, nonché dell’importo del credito e delle spese.

In mancanza di uno di questi elementi, il precetto è nullo.

Nullità atto di precetto per mancanza di indicazione del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo

La Suprema Corte, con la sentenza n. 24226 del 30 settembre 2019, ha confermato il principio secondo cui la mancanza di indicazione del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo nel precetto determina la nullità dell’atto.

Nel caso di specie, una società proponeva opposizione avverso un atto di precetto notificatole in forza di un decreto ingiuntivo esecutivo, deducendone la nullità in quanto privo dell’indicazione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del provvedimento monitorio.

Il Tribunale di Salerno rigettava l’opposizione ritenendo sufficiente l’indicazione dell’apposizione della formula esecutiva all’ingiunzione non opposta.

Avverso detta decisione l’opponente ricorreva per Cassazione prospettando, come unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.c., comma 2, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di constatare la mancanza della menzione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha osservato che:

  • la menzione, nel precetto, del provvedimento con cui è stata disposta l’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, in uno a quella dell’apposizione della formula esecutiva, sostituisce la formalità di una nuova notifica del titolo, integrando, con finalità di semplificazione, la precedente notificazione effettuata, facendo decorrere il termine per l’opposizione, nel momento in cui l’ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva;
  • questa doppia menzione, qualora mancante, determina una nullità del precetto omologa all’ipotesi di notifica dell’intimazione non preceduta da quella del titolo, non suscettibile di sanatoria bensì solo di stabilizzazione a seguito di mancata proposizione nei termini (sempre rilevabile d’ufficio) dell’opposizione formale ex art. 617 c.p.c.;
  • la sussistenza della duplice menzione in esame deve accertarsi indipendentemente da prescrizioni formali d’indicazione, dovendosi assicurare la conoscenza dell’ingiunto interpretando il precetto alla luce del principio di conservazione degli atti, evitando lungaggini determinate da formalismi;
  • nel caso di specie, il precetto non indicava, neppure indirettamente, il provvedimento di dichiarazione di esecutorietà;
  • non si può ritenere la possibilità di evincere il requisito dall’indicazione di apposizione della formula esecutiva, per plurime ragioni:
    • si tratta di menzioni distintamente previste dal legislatore, sicchè l’opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante come tale inammissibile;
    • le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per l’ingiunto: l’una, del giudice, che, dichiarando l’esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l’opposizione; l’altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all’utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell’organo esecutivo.

Conclusione

La sentenza in commento conferma il principio secondo cui la mancanza di indicazione del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo nel precetto determina la nullità dell’atto.

Tale nullità è insanabile e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Chiamaci

Se hai ricevuto un precetto e ritieni che lo stesso sia nullo per mancanza di indicazione del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo

Avv. Cosimo Montinaro

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