Nullità dell’atto di precetto privo dell’indicazione del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo – Cassazione 2019

Nel panorama giuridico italiano, il procedimento monitorio rappresenta uno strumento di tutela creditoria di fondamentale importanza, consentendo al creditore di ottenere in tempi relativamente brevi un titolo esecutivo per il recupero del proprio credito. Tuttavia, la sua efficacia è strettamente connessa al rispetto di determinate formalità procedurali che, se trascurate, possono compromettere l’intera azione esecutiva. Tra queste formalità, un ruolo di primaria importanza è rivestito dai requisiti dell’atto di precetto, presupposto necessario per dare avvio all’esecuzione forzata e momento in cui il creditore manifesta formalmente al debitore la propria intenzione di procedere coattivamente per la soddisfazione del credito.

La questione assume particolare rilevanza quando il titolo esecutivo posto a fondamento dell’azione è rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto, in relazione al quale il legislatore ha previsto specifiche indicazioni che devono essere riportate nell’atto di precetto. Proprio su questo tema si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con una sentenza che chiarisce i contorni della nullità dell’atto di precetto privo dell’indicazione del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato.

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che, nel contemperare le esigenze di tutela del creditore con quelle di garanzia del debitore, ha progressivamente delineato i confini interpretativi dell’art. 654 c.p.c., secondo comma. La norma, nel disciplinare l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, prevede espressamente che nel precetto debba essere fatta menzione del provvedimento che ha concesso l’esecuzione e dell’apposizione della formula esecutiva. Questa doppia menzione, lungi dall’essere una mera formalità, rappresenta una garanzia imprescindibile per il debitore, consentendogli di verificare la regolarità formale del titolo sulla base del quale il creditore intende procedere esecutivamente.

La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha ribadito che la mancanza di una di queste indicazioni determina la nullità dell’atto di precetto, riconducibile alla fattispecie in cui l’intimazione non sia stata preceduta dalla notifica del titolo esecutivo. Tale nullità, pur non essendo suscettibile di sanatoria, può tuttavia stabilizzarsi qualora il debitore non proponga tempestivamente l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

La decisione, oltre a fornire importanti chiarimenti sul piano teorico, offre indicazioni pratiche di notevole rilevanza per gli operatori del diritto, sottolineando l’importanza di un’attenta verifica della completezza dell’atto di precetto quale presupposto imprescindibile per la validità dell’intera procedura esecutiva.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale oggetto della pronuncia della Suprema Corte trae origine dall’opposizione a precetto formulata da una società in accomandita semplice, la Sweet Time di P. F. & c. s.a.s., avverso l’intimazione notificata da un creditore sulla base di un decreto ingiuntivo. Il fulcro della contestazione sollevata dall’opponente non riguardava il merito della pretesa creditoria, quanto piuttosto un profilo formale dell’atto di precetto stesso, nello specifico la mancata indicazione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell’azione esecutiva minacciata.

La questione, apparentemente di carattere meramente formale, cela in realtà rilevanti implicazioni sostanziali, attinenti al delicato bilanciamento tra le esigenze di tutela del creditore e le garanzie procedurali riconosciute al debitore. In particolare, essa investe il tema della corretta formazione del titolo esecutivo nel contesto del procedimento monitorio e delle modalità attraverso cui tale titolo deve essere portato a conoscenza del debitore prima dell’avvio dell’esecuzione forzata.

Nel caso in esame, il creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo che, non essendo stato opposto dal debitore, aveva acquisito efficacia. Successivamente, al fine di procedere all’esecuzione forzata sulla base di tale provvedimento, il creditore aveva notificato al debitore un atto di precetto, nel quale indicava il numero, la data e l’autorità giudiziaria che aveva emesso il decreto ingiuntivo, specificava che lo stesso non era stato oggetto di opposizione e menzionava che era stata apposta la formula esecutiva. Tuttavia, nell’atto mancava l’espressa indicazione del provvedimento con cui il giudice aveva dichiarato l’esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Proprio facendo leva su questa omissione, la società debitrice aveva proposto opposizione, sostenendo la nullità dell’atto di precetto per violazione dell’art. 654 c.p.c., secondo comma. Tale norma, nel disciplinare l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, prevede che nell’atto di precetto debba essere fatta menzione del provvedimento che ha concesso l’esecuzione, oltre che dell’apposizione della formula esecutiva.

Il Tribunale aveva tuttavia rigettato l’opposizione, ritenendo sufficiente l’indicazione nell’atto di precetto dell’avvenuta apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo non opposto. Secondo il giudice di prime cure, tale menzione sarebbe stata idonea a soddisfare la finalità informativa sottesa alla previsione normativa, consentendo al debitore di verificare la regolarità formale del titolo esecutivo azionato.

Non condividendo tale interpretazione, la società debitrice aveva impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, articolando un unico motivo di ricorso incentrato sulla denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.c., secondo comma. In particolare, la ricorrente lamentava che il Tribunale avesse errato nel non rilevare la mancanza della menzione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, requisito questo espressamente richiesto dalla norma e non surrogabile dalla mera indicazione dell’apposizione della formula esecutiva.

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguardava dunque l’interpretazione dell’art. 654 c.p.c., secondo comma, e in particolare la portata del requisito relativo alla menzione, nell’atto di precetto, del provvedimento con cui è stata disposta l’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato. Si trattava, in altri termini, di stabilire se tale indicazione costituisca un requisito formale autonomo, la cui omissione determina la nullità dell’atto di precetto, o se, al contrario, esso possa ritenersi assorbito dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva, come sostenuto dal giudice di primo grado.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo entro cui si colloca la vicenda processuale in esame è costituito principalmente dalle disposizioni del codice di procedura civile che disciplinano il procedimento di ingiunzione e, in particolare, l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo non opposto. In questo contesto, un ruolo centrale è rivestito dall’art. 654 c.p.c., che disciplina l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e le modalità attraverso cui tale titolo può essere utilizzato a fondamento dell’esecuzione forzata.

Tale norma, nel disciplinare le modalità attraverso cui il decreto ingiuntivo può essere utilizzato quale titolo esecutivo, introduce un requisito formale specifico per l’atto di precetto basato su un decreto ingiuntivo: la menzione del provvedimento che ha concesso l’esecuzione (ovvero il provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto stesso) e dell’apposizione della formula esecutiva. Questa doppia menzione, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, è finalizzata a sostituire la formalità di una nuova notifica del titolo, integrando, con finalità di semplificazione, la precedente notificazione effettuata quando l’ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente delineato i contorni interpretativi dell’art. 654 c.p.c., chiarendo che la mancanza della doppia menzione richiesta dalla norma determina una nullità dell’atto di precetto omologa all’ipotesi di notifica dell’intimazione non preceduta da quella del titolo. Tale nullità, secondo l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte, non è suscettibile di sanatoria, ma può stabilizzarsi a seguito della mancata proposizione nei termini dell’opposizione formale ex art. 617 c.p.c., che resta sempre rilevabile d’ufficio.

Come richiamato nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha a lungo chiarito questi principi, facendo riferimento a precedenti pronunce quali la sentenza del 15 marzo 1969, n. 843, la sentenza del 30 maggio 2007, n. 12731, e la sentenza del 5 maggio 2009, n. 10294. In particolare, la Corte ha ribadito che la menzione, nel precetto, del provvedimento con cui è stata disposta l’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, unitamente a quella dell’apposizione della formula esecutiva, sostituisce la formalità di una nuova notifica del titolo, integrando, con finalità di semplificazione, la precedente notificazione effettuata quando l’ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva.

Con la sentenza del 23 ottobre 2014, n. 22510, la Corte ha precisato che questa doppia menzione, qualora mancante, determina una nullità del precetto omologa all’ipotesi di notifica dell’intimazione non preceduta da quella del titolo, non suscettibile di sanatoria bensì solo di stabilizzazione a seguito di mancata proposizione nei termini dell’opposizione formale ex art. 617 c.p.c.

Al contempo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’accertamento circa la sussistenza della doppia menzione deve essere condotto indipendentemente da prescrizioni formali d’indicazione, in ossequio al principio di conservazione degli atti e al fine di evitare lungaggini procedurali determinate da formalismi eccessivi. In questa prospettiva, con la sentenza del 1 dicembre 1993, n. 11885, la Corte ha ritenuto che la doppia menzione possa ritenersi sussistente anche quando le indicazioni richieste non siano espressamente e formalmente riportate nell’atto di precetto, ma possano essere desunte dal contesto complessivo dell’atto stesso.

Analogamente, con la già citata sentenza n. 12731 del 30 maggio 2007, la Corte ha affermato che l’indicazione di esecutività dell’ingiunzione comporta un’“implicita attestazione dell’apposizione della formula esecutiva”, mentre con la sentenza n. 4705 del 28 febbraio 2018 ha ritenuto che l’indicazione dell’ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione, insieme all’indicazione della data di apposizione della formula esecutiva, integri i requisiti formali richiesti dall’art. 654 c.p.c.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Corte di Cassazione, nell’affrontare la questione sottoposta al suo esame, ha accolto il ricorso proposto dalla società debitrice, ritenendo fondato l’unico motivo di doglianza articolato dalla ricorrente. La decisione si inserisce nel solco giurisprudenziale sopra delineato, pur fornendo importanti precisazioni in merito all’autonomia concettuale e funzionale delle due menzioni richieste dall’art. 654 c.p.c., secondo comma.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che l’atto di precetto opposto riportava esclusivamente il numero, la data e l’autorità giudiziaria emanante il decreto ingiuntivo, la mancata opposizione e l’apposizione della formula esecutiva, senza alcuna menzione, neppure indiretta, del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà. Questa omissione, secondo la Corte, non poteva essere in alcun modo supplita dalla pur presente indicazione dell’apposizione della formula esecutiva, trattandosi di requisiti distinti e autonomi, ciascuno rispondente a specifiche finalità di tutela.

La Cassazione, nel motivare la propria decisione, ha fornito una lettura dell’art. 654 c.p.c., secondo comma, che ne valorizza la ratio sostanziale, chiarendo le ragioni per cui la menzione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà non può ritenersi assorbita dall’indicazione dell’apposizione della formula esecutiva. In particolare, la Corte ha individuato due ordini di ragioni a sostegno di tale conclusione:

In primo luogo, ha evidenziato come si tratti di menzioni distintamente previste dal legislatore, sicché un’interpretazione che le considerasse fungibili si tradurrebbe in una lettura abrogante della norma, come tale inammissibile. Il legislatore, nel richiedere espressamente la doppia menzione, ha inteso conferire autonoma rilevanza a ciascuna di esse, e l’interprete non può sovvertire tale scelta attraverso una lettura che, di fatto, ne annulli la portata precettiva.

In secondo luogo, e questa è forse la considerazione più significativa, la Corte ha sottolineato come le due menzioni corrispondano a diverse attività e garanzie per l’ingiunto:

a) La menzione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà attiene all’attività del giudice che, nel dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l’opposizione. Si tratta, in altri termini, di un’attestazione che concerne la regolare formazione del titolo esecutivo e la sua idoneità a fondare l’esecuzione forzata.

b) La menzione dell’apposizione della formula esecutiva, invece, riguarda l’attività del cancelliere che autorizza il richiedente legittimato all’utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell’organo esecutivo. Tale indicazione attiene dunque alla fase successiva, in cui il titolo già formatosi viene munito della formula che ne consente l’utilizzazione in sede esecutiva.

Questa distinzione funzionale tra le due menzioni richieste dall’art. 654 c.p.c., secondo comma, evidenzia come esse rispondano a esigenze di tutela diverse e complementari, ciascuna delle quali meritevole di autonoma considerazione. La menzione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà assicura al debitore la possibilità di verificare la regolare formazione del titolo esecutivo, mentre l’indicazione dell’apposizione della formula esecutiva gli consente di accertare che il creditore sia effettivamente legittimato a utilizzare quel titolo in sede esecutiva.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto che l’omessa menzione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo determinasse la nullità dell’atto di precetto opposto, in quanto equiparabile alla mancata notifica del titolo esecutivo prima dell’intimazione. Tale nullità, pur non essendo suscettibile di sanatoria, avrebbe potuto stabilizzarsi solo in caso di mancata proposizione tempestiva dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., circostanza questa non verificatasi nel caso di specie, avendo la società debitrice tempestivamente proposto opposizione agli atti esecutivi.

La decisione della Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso e cassare la sentenza impugnata, ha quindi offerto un’importante precisazione interpretativa dell’art. 654 c.p.c., secondo comma, valorizzandone la ratio sostanziale e chiarendo l’autonomia concettuale e funzionale delle due menzioni richieste dalla norma.

In particolare, la Corte ha evidenziato come la redazione dell’atto di precetto basato su un decreto ingiuntivo richieda una particolare attenzione alla menzione di tutti gli elementi richiesti dall’art. 654 c.p.c., secondo comma, non potendosi ritenere sufficiente l’indicazione di alcuni di essi, ancorché apparentemente idonei a soddisfare la finalità informativa sottesa alla previsione normativa.

Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso di accogliere l’opposizione nel merito, compensando le spese del giudizio con particolare riferimento alle prime cure in cui vi era stata costituzione della controparte, in considerazione delle precisazioni nomofilattiche esposte nella sentenza.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“questa Corte ha da tempo chiarito che la menzione, nel precetto, del provvedimento con cui è stata disposta l’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, in uno a quella dell’apposizione della formula esecutiva, sostituisce la formalità di una nuova notifica del titolo, integrando, con finalità di semplificazione, la precedente notificazione effettuata, facendo decorrere il termine per l’opposizione, nel momento in cui l’ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva”

“questa doppia menzione, qualora mancante, determina una nullità del precetto omologa all’ipotesi di notifica dell’intimazione non preceduta da quella del titolo, non suscettibile di sanatoria bensì solo di stabilizzazione a seguito di mancata proposizione nei termini (sempre rilevabile d’ufficio) dell’opposizione formale ex art. 617 c.p.c.”

“ciò posto, è stato altresì sottolineato che la sussistenza della duplice menzione in esame deve accertarsi indipendentemente da prescrizioni formali d’indicazione, dovendosi assicurare la conoscenza dell’ingiunto interpretando il precetto alla luce del principio di conservazione degli atti, evitando lungaggini determinate da formalismi”

“nel caso qui in scrutinio, però, il precetto, quale riportato nel ricorso per cassazione (pag. 3) in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, indicava: il numero, la data e l’autorità giudiziaria emanante il decreto ingiuntivo; la mancata opposizione; l’apposizione della formula esecutiva; non risulta quindi la menzione, neppure indiretta, del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà”

“nè si potrebbe ritenere la possibilità di evincere il requisito dall’indicazione di apposizione della formula, e ciò per plurime ragioni: a) si tratta di menzioni distintamente previste dal legislatore, sicchè l’opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante come tale inammissibile; b) le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per l’ingiunto: l’una, del giudice, che, dichiarando l’esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l’opposizione; l’altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all’utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell’organo esecutivo”

(Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 24226/2019)

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