Indebito assistenziale e redditi già noti all’ente: irripetibilità delle somme quando l’istituto conosce o ha l’onere di conoscere i dati reddituali incidenti sulla prestazione – Tribunale di Lecce 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto previdenziale e assistenziale – Indebito assistenziale – Assegno sociale e maggiorazioni
  • Oggetto: Opposizione alla richiesta di restituzione di indebito assistenziale – Irripetibilità delle somme percepite prima del provvedimento di accertamento – Obbligo di comunicazione reddituale – Redditi già noti all’ente erogatore – Mancato rispetto della procedura di sospensione ex art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008
  • Normativa: Art. 38 Cost.; art. 2033 c.c.; art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008, conv. in L. n. 14/2009, come mod. dall’art. 13 D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010; art. 38 l. n. 448/2001; art. 3-ter D.L. n. 850/1976, conv. in L. n. 29/1977; art. 3, comma 9, D.L. n. 173/1988, conv. in L. n. 291/1988
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: indebito assistenziale, irripetibilità, redditi noti all’ente, assegno sociale, maggiorazione sociale

In tema di indebito assistenziale derivante da ragioni reddituali, non possono mai configurarsi i presupposti per la restituzione delle somme percepite quando l’indebito scaturisca dal possesso di un reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura – previdenziale o assistenziale – erogata dallo stesso istituto previdenziale, il quale già conosce tale dato reddituale o ha l’onere di conoscerlo mediante i sistemi di comunicazione telematica tra enti istituiti dalla normativa vigente, con la conseguenza che l’omessa comunicazione da parte del percipiente non è in alcun caso idonea a configurare la situazione di dolo che consente la ripetizione dell’indebito ante provvedimento di accertamento.

Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza in commento, affronta il tema dell’irripetibilità dell’indebito assistenziale in una fattispecie paradigmatica e di elevatissima frequenza nel contenzioso previdenziale: il ricalcolo retroattivo della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 l. n. 448/2001 a seguito di asserita omessa comunicazione reddituale da parte del titolare di assegno sociale. Il giudice leccese, dando continuità all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione 2020, ribadisce che l’obbligo di comunicazione a carico del percipiente riguarda esclusivamente i redditi non dichiarati all’amministrazione finanziaria e non già noti all’ente, con la conseguenza che i redditi derivanti da prestazioni erogate dallo stesso istituto sono ab origine sottratti all’obbligo dichiarativo e non possono fondare alcuna richiesta di restituzione. La pronuncia accerta inoltre l’illegittimità procedurale della richiesta di restituzione, avvenuta fuori dal termine previsto dall’art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008 per la preventiva sospensione della prestazione.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Decorrenza della ripetibilità dell’indebito assistenziale: regola generale della irripetibilità ante provvedimento di accertamento ex art. 3-ter D.L. n. 850/1976 e art. 3, comma 9, D.L. n. 173/1988, inapplicabilità della disciplina civilistica ex art. 2033 c.c. e delle norme sulle prestazioni previdenziali per via del divieto di interpretazione estensiva e analogica
  • Ipotesi di esclusione dell’affidamento tutelabile del percipiente: erogazione a soggetto non parte di alcun rapporto assistenziale, radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, dolo comprovato, incremento reddituale talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti
  • Procedura obbligatoria di recupero dell’indebito assistenziale ex art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008: necessità di preventiva sospensione della prestazione nell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa e di revoca definitiva solo decorsi 60 giorni dalla sospensione senza comunicazione; illegittimità della richiesta di restituzione effettuata fuori dai termini di legge
  • Onere probatorio dell’ente previdenziale in ordine all’effettiva ricezione da parte del percipiente delle comunicazioni di invito alla dichiarazione reddituale: insufficienza della mera produzione della missiva inviata in assenza di prova dell’avvenuta consegna

📚 🤖 Banca Dati