La tardiva registrazione del contratto di locazione sana con effetto retroattivo

La tardiva registrazione del contratto di locazione sana con effetto retroattivo

La disciplina sui contratti di locazione è da sempre un tema caldo nel panorama giuridico italiano, con numerose sentenze della Corte di Cassazione che hanno contribuito a definire l’applicazione delle norme in materia. Ma cosa succede quando un contratto di locazione non viene registrato entro i termini di legge? La Cassazione, con una importante sentenza del 2022, ha fornito chiarimenti su questo delicato aspetto.

Esposizione dei fatti di causa

La sentenza in esame (Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 07/06/2022) 07/09/2022, n. 26398) riguarda una controversia tra una proprietaria di un immobile (A.A.) e due conduttori (M.M. e I.F.) in merito al pagamento dei canoni di locazione.

La proprietaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei conduttori per il pagamento della differenza tra i canoni dovuti per la locazione di un immobile ad uso abitativo e quelli effettivamente pagati a decorrere dall’aprile 2012 e fino al rilascio dell’immobile, avvenuto a luglio 2015.

I conduttori si erano opposti al decreto, sostenendo che avevano correttamente ridotto il canone di locazione in applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, commi 8 e 9, che prevedeva la riduzione del canone in caso di tardiva registrazione del contratto. Secondo i conduttori, il contratto era stato stipulato il 1 marzo 1998 ma registrato soltanto il 12 marzo 2012, oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge.

Normativa di riferimento

La controversia verteva sull’interpretazione e applicazione di diverse norme in materia di locazioni:

  • La L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346, che stabiliva la nullità dei contratti di locazione non registrati.
  • Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, commi 8 e 9, che prevedeva la riduzione del canone in caso di tardiva registrazione del contratto.
  • La L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13, comma 5, modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 59**, che disciplinava l’indennità di occupazione in caso di nullità del contratto per mancata registrazione.

Ma come si è risolta questa controversia?


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