La tardiva registrazione del contratto di locazione sana con effetto retroattivo
Cass. civ., 7 settembre 2022 n. 26398:
“La tardiva registrazione del contratto di locazione (che contenga comunque ab origine l’indicazione del canone realmente pattuito) consente che lo stesso, altrimenti nullo (perché stipulato successivamente alla legge n. 311 del 2004), possa produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, determinando una sanatoria «per adempimento». Deriva da quanto precede, pertanto, che l’avvenuta registrazione tardiva del contratto ha sanato con effetto retroattivo il contratto, e la sopravvenuta illegittimità costituzionale della disciplina sulla scorta della quale il conduttore aveva corrisposto il canone nella misura ridotta ha reso quest’ultimo inadempiente, con la conseguente impossibilità di qualificare la pretesa esercitata nei suoi confronti dal locatore alla stregua di una indennità per occupazione sine titulo, di ammontare forfettariamente e normativamente predeterminato. La sanatoria per intervenuta registrazione, sia pure successiva e con effetto retroattivo, comunque, non può sanare la nullità del contratto di locazione anche per il periodo di durata dello stesso non indicato nel contratto di locazione successivamente registrato“