Mantenimento del figlio maggiorenne: Cassazione nega l’assegno
La Cassazione ha stabilito che il figlio maggiorenne non ha diritto all’assegno di mantenimento se non è inserito in un progetto educativo o formativo. L’onere della prova è a carico del figlio, che deve dimostrare di aver curato la propria preparazione professionale e di essersi attivamente impegnato nella ricerca di un lavoro.
Introduzione
La Cassazione, con sentenza n. 26875 del 20 settembre 2023, ha stabilito che il figlio maggiorenne non ha diritto all’assegno di mantenimento se non è inserito in un progetto educativo o formativo.
La sentenza
La vicenda in esame riguardava una figlia maggiorenne che, pur in possesso di diploma specialistico e in grado di trovare occupazione, frequentava senza profitto l’università. Il Tribunale di Roma, in sede di divorzio dei genitori, aveva disposto a carico del padre il versamento di un assegno di mantenimento a favore della figlia.
La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che la figlia fosse meritevole di mantenimento in quanto non autosufficiente, essendosi dovuta occupare dell’infermità della madre.
Il padre ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che la sentenza impugnata non avesse considerato che la figlia, ormai trentaquattrenne, era da tempo odontotecnica ma che non aveva mai cercato un lavoro coerente con detto titolo di studio, non avendo poi – a dieci anni di distanza dalla prima iscrizione universitaria – mai conseguito la laurea.
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e disponendo che la causa venga rinviata alla Corte d’Appello per un nuovo esame.
I principi di diritto enunciati dalla Cassazione:
La Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:
- In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
- I principi della funzione educativa del mantenimento e dell’autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l’estensione dell’obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un’occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l’attesa ad ogni costo di un’occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.
Conclusione
La sentenza della Cassazione ha stabilito che il figlio maggiorenne non ha diritto all’assegno di mantenimento se non è inserito in un progetto educativo o formativo. L’onere della prova è a carico del figlio, che deve dimostrare di aver curato la propria preparazione professionale e di essersi attivamente impegnato nella ricerca di un lavoro.
La sentenza è importante perché chiarisce che il mantenimento dei figli maggiorenni non è un diritto assoluto, ma è subordinato al rispetto di alcuni principi, quali la funzione educativa del mantenimento e l’autoresponsabilità del figlio.
La sentenza è destinata a incidere sulla prassi giudiziaria, in quanto fornisce un importante punto di riferimento per i giudici chiamati a decidere in merito al mantenimento dei figli maggiorenni.