Danno non patrimoniale da perdita anticipata dell’animale d’affezione: risarcibilità del legame affettivo come formazione sociale ex art. 2 Cost. – Corte d’Appello Firenze 2026
📌 LA VICENDA In tema di responsabilità del medico veterinario per ritardo diagnostico, il danno non patrimoniale sofferto dal proprietario per la perdita anticipata dell’animale d’affezione è risarcibile ex art. 2059 c.c. in forza dell’evoluzione normativa e del comune sentire che riconoscono il legame uomo-animale come formazione sociale tutelata ex art. 2 Cost., a condizione che l’istruttoria dimostri l’intensità del rapporto affettivo; la risarcibilità sussiste anche quando la perdita anticipata sia limitata ad un arco temporale di soli tre mesi, atteso che la vita — e il rapporto affettivo che ne è espressione — costituisce un bene giuridicamente rilevante in sé, indipendentemente dalla sua durata, con applicazione in via analogica dei principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di danno da perdita anticipata del rapporto parentale. La Corte d’Appello di Firenze, riformando integralmente la sentenza di primo grado, ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita anticipata del
