Non si può impedire al padre biologico di riconoscere il figlio nato da una relazione extraconiugale

Non si può impedire al padre biologico di riconoscere il figlio nato da una relazione extraconiugale

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che il diritto al rispetto della vita privata e familiare comprende anche il diritto del padre biologico di riconoscere il figlio nato da una relazione extraconiugale.

Introduzione

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha stabilito, con sentenza del 16 ottobre 2020, che il diritto al rispetto della vita privata e familiare comprende anche il diritto del padre biologico di riconoscere il figlio nato da una relazione extraconiugale.

La sentenza si basa sul caso di un uomo bulgaro che aveva tentato, senza successo, di ottenere il riconoscimento della propria paternità nei confronti di un bambino nato da una relazione extraconiugale. Le autorità giudiziarie bulgare avevano respinto la sua richiesta sulla base del fatto che il bambino era stato riconosciuto da un altro uomo, il marito della madre.

La normativa italiana

In Italia, la legge n. 219 del 2012 ha equiparato i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio, garantendo loro gli stessi diritti e doveri. In particolare, l’art. 256 del codice civile prevede che il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto da entrambi i genitori, anche se già uniti in matrimonio con un’altra persona all’epoca del concepimento.

La sentenza della Corte EDU

La Corte EDU ha ritenuto che la decisione delle autorità giudiziarie bulgare di non consentire al ricorrente di riconoscere la propria paternità fosse in violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte ha osservato che il diritto al rispetto della vita privata e familiare comprende anche il diritto a stabilire e mantenere relazioni con i propri figli. In questo caso, il ricorrente aveva dimostrato un interesse legittimo a riconoscere il figlio nato dalla relazione extraconiugale, anche in considerazione del fatto che il bambino aveva già raggiunto l’età di 10 anni.

La Corte ha inoltre rilevato che il processo decisionale con cui le autorità giudiziarie bulgare avevano respinto la richiesta del ricorrente non era stato conforme ai principi di legalità, certezza e trasparenza. In particolare, le decisioni non avevano fornito una motivazione adeguata e non avevano consentito una valutazione ponderata degli interessi in gioco.

Conclusioni

La sentenza della Corte EDU rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento dei diritti del padre biologico di riconoscere il figlio nato da una relazione extraconiugale. La sentenza ha infatti stabilito che tale diritto è tutelato dal diritto al rispetto della vita privata e familiare, che è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

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Avv. Cosimo Montinaro

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