Nullità sentenza sostituzione giudice collegio dopo precisazione conclusioni: obbligo rinnovazione udienza – Cassazione 2025

INTRODUZIONE

La Cassazione ha recentemente affermato un principio di particolare rilevanza in tema di garanzie del giusto processo e diritto di difesa, dichiarando nulla la sentenza d’appello pronunciata da un collegio giudicante nella cui composizione era intervenuta la sostituzione di un componente dopo la precisazione delle conclusioni senza rinnovazione dell’udienza. L’ordinanza della Sezione Terza Civile del dicembre 2025 si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che tutela l’esercizio del diritto di difesa delle parti, imponendo la perfetta corrispondenza tra il collegio davanti al quale le parti hanno precisato le conclusioni e quello che decide la causa. La questione giuridica centrale riguarda le conseguenze processuali della sostituzione del giudice relatore avvenuta dopo che le parti avevano già depositato le note di trattazione scritta e la causa era stata riservata in decisione, con particolare riferimento alla fase deliberativa del collegio.

La vicenda processuale trae origine da una causa risarcitoria promossa dai congiunti ed eredi di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro nel 2005, cadendo da un apparecchio di sollevamento mentre prestava la propria attività lavorativa. Dopo il rigetto in primo grado della domanda risarcitoria e la proposizione dell’appello, durante il giudizio di secondo grado si verificava la sostituzione del giudice relatore togato con un giudice ausiliario in un momento successivo alla precisazione delle conclusioni mediante note scritte. Tale sostituzione avveniva senza che fosse disposta la rinnovazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, e il collegio nella nuova composizione procedeva alla decisione respingendo l’appello. La Cassazione, investita della questione mediante ricorso per nullità della sentenza, ha accolto il motivo di impugnazione dichiarando nulla la sentenza impugnata e disponendo il rinvio alla Corte d’Appello in diversa sezione e composizione.

PRINCIPI DI DIRITTO TRATTATI E RISOLTI

1. Nullità sentenza sostituzione componente collegio dopo precisazione conclusioni: necessaria rinnovazione udienza tutela difesa

La Suprema Corte afferma il principio consolidato secondo cui tra il collegio giudicante davanti al quale le parti hanno precisato le conclusioni e assunto la causa in decisione e il collegio che decide deve sussistere perfetta corrispondenza, non essendo sostituibile un componente del collegio nella fase compresa tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza se non previa rinnovazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni. La Corte precisa testualmente: “è consolidata la giurisprudenza di questa Suprema Corte nel senso che, per tutelare l’esercizio del diritto di difesa, qualora venga effettuata sostituzione del giudice monocratico o di un componente del giudice collegiale dopo la precisazione delle conclusioni, si deve, pena nullità della pronuncia che ne è derivata, verificare una regressione della sequenza procedurale, ovvero convocare nuovamente le parti perché precisino di nuovo le conclusioni”. Tale principio si applica anche nel rito telematico con trattazione scritta mediante deposito di note, non essendo rilevante la modalità di svolgimento dell’udienza quanto piuttosto la necessità di garantire alle parti la piena conoscenza della composizione del collegio che deciderà la causa.

2. Vizio costituzione giudice per sostituzione post conclusioni: nullità relativa deducibile con impugnazione art 161 cpc

La pronuncia chiarisce che il vizio derivante dalla sostituzione di un componente del collegio dopo la precisazione delle conclusioni senza rinnovazione dell’udienza genera nullità relativa da far valere mediante impugnazione ai sensi dell’art. 161 comma 1 c.p.c., per evitare la sanatoria che deriverebbe dal difetto di tempestiva deduzione. La Cassazione precisa che tale nullità attiene al vizio di costituzione del giudice, in quanto il collegio che decide risulta composto diversamente rispetto a quello davanti al quale le parti hanno esercitato il proprio diritto di difesa precisando le conclusioni. Nel caso concreto, la Corte rileva: “l’impugnazione è stata tempestiva e correttamente conseguente al vizio, per cui la sentenza impugnata – accogliendo il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri – deve dichiararsi nulla e pertanto essere cassata con rinvio”. La natura relativa della nullità comporta che essa non sia rilevabile d’ufficio ma debba essere dedotta dalla parte interessata con l’impugnazione della sentenza viziata.

3. Momento rilevante sostituzione giudice: irrilevanza successione temporale tra riserva e formale deliberazione decisione

Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del momento processuale rilevante per valutare la legittimità della sostituzione del componente del collegio, chiarendo che rileva unicamente il fatto che la sostituzione sia avvenuta dopo la precisazione delle conclusioni e prima del deposito della sentenza, indipendentemente dalla circostanza che tale sostituzione sia formalmente avvenuta dopo la dizione “riservato” oppure in un momento antecedente la deliberazione collegiale. Nel caso concreto, dalla documentazione telematica risultava la seguente sequenza temporale registrata dal sistema SICID in data 7 aprile 2021: “RISERVATO – SOST. GIUDICE – IN DECISIONE“, tutte annotazioni effettuate nel medesimo giorno a distanza di un minuto. La Corte ritiene che tale sequenza dimostri inequivocabilmente che la sostituzione è intervenuta dopo la fase di precisazione delle conclusioni, rendendo pertanto illegittima la decisione adottata dal collegio nella nuova composizione senza rinnovazione dell’udienza.

4. Irrilevanza documenti cartacei difformi da registrazioni telematiche sistema SICID per individuazione composizione collegio effettiva

La sentenza chiarisce che ai fini della verifica della composizione del collegio e dell’eventuale sostituzione di componenti rilevano le registrazioni telematiche del sistema informatico SICID, non i moduli cartacei che possono risultare non conformi al rito effettivamente praticato. Nel caso concreto era stato acquisito dal fascicolo cartaceo un provvedimento datato 7 aprile 2021 in cui non vi era traccia di sostituzione ma risultava già indicato quale relatore il giudice ausiliario subentrato. La Corte rileva che “si tratta, evidentemente, di un modulo non più conforme al rito praticato, considerato che dispone alle parti in termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell’art. 190 c.p.c., mentre erano già state versate le note di trattazione alla fine di marzo ed era stato conseguentemente già comparso il dictum RISERVATO”. Tale considerazione evidenzia come i documenti cartacei elaborati mediante moduli standard possono risultare inattendibili quando non aggiornati rispetto alle modalità telematiche di svolgimento del processo.

5. Applicabilità principio identità collegio anche rito telematico trattazione scritta: garanzia difesa indipendente da modalità udienza

La pronuncia estende espressamente l’applicazione del principio della necessaria identità del collegio giudicante anche alle ipotesi di rito telematico con trattazione scritta mediante deposito di note ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c. introdotto durante l’emergenza pandemica. La Corte precisa che l’obbligo di rinnovare la precisazione delle conclusioni in caso di sostituzione di un componente del collegio è “tanto possibile quanto doveroso anche in un rito telematico come quello qui praticato”, escludendo che la modalità telematica di svolgimento dell’udienza possa in qualche modo attenuare le garanzie difensive delle parti. Il principio affermato è che la tutela del diritto di difesa impone che le parti abbiano piena conoscenza della composizione del collegio che deciderà la causa, indipendentemente dal fatto che l’udienza si svolga con presenza fisica o mediante deposito telematico di note scritte.

6. Conseguenze cassazione per nullità sentenza: rinvio corte appello diversa sezione composizione anche spese

La Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, dichiara nulla la sentenza impugnata e dispone il rinvio alla Corte d’Appello in diversa sezione e diversa composizione anche per le spese processuali. Tale statuizione comporta che il giudizio d’appello dovrà essere integralmente rinnovato davanti a un collegio completamente diverso, con conseguente regressione della sequenza procedimentale alla fase antecedente la decisione viziata. Il rinvio in diversa sezione e composizione si giustifica con l’esigenza di garantire l’assoluta terzietà e imparzialità del nuovo collegio giudicante, evitando che i giudici che hanno già adottato una decisione (sia pure nulla) possano essere nuovamente investiti del merito della controversia. La rimessione anche delle spese processuali al giudice di rinvio comporta che sarà quest’ultimo a decidere sulla regolazione delle spese di tutti i gradi del giudizio alla luce dell’esito finale della lite.

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INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA ⬇


ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale origina da un tragico infortunio sul lavoro verificatosi nell’ottobre del 2005, quando un lavoratore dipendente di una società operante nel settore dell’illuminazione industriale perdeva la vita cadendo da un apparecchio di sollevamento durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative. I congiunti ed eredi legittimi del lavoratore deceduto convenivano in giudizio davanti al Tribunale competente la società datrice di lavoro nonché altre due società coinvolte nella gestione del cantiere e delle attrezzature, chiedendo la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al decesso del loro congiunto.

Nel corso del giudizio di primo grado si costituivano le società convenute, ottenendo di chiamare in causa i rispettivi assicuratori con i quali avevano stipulato polizze di responsabilità civile. Gli istituti assicurativi si costituivano in giudizio resistendo alle domande attoree. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, pronunciava sentenza dichiarando cessata la materia del contendere tra gli attori e una delle società convenute con la quale evidentemente era stato raggiunto un accordo transattivo, e rigettava per il resto la domanda risarcitoria compensando le spese di lite tra le parti. Avverso tale decisione gli eredi del lavoratore deceduto proponevano appello davanti alla Corte d’Appello territorialmente competente, costituendosi tutte le controparti ad eccezione di una delle società originariamente convenute.

Durante lo svolgimento del giudizio di appello si verificava una circostanza processuale che avrebbe poi determinato l’esito finale della vicenda giudiziaria. Le parti venivano inizialmente avvisate, mediante comunicazione telematica della cancelleria della Corte d’Appello nell’autunno del 2019, della designazione di un giudice togato quale relatore della causa. Successivamente, con ordinanza del marzo 2021, il giudice d’appello comunicava che l’udienza collegiale già fissata per il 7 aprile 2021 si sarebbe svolta mediante deposito telematico di brevi note scritte in luogo della trattazione orale, conformemente alle disposizioni emergenziali adottate durante il periodo pandemico. La comunicazione recava sul frontespizio l’indicazione del giudice relatore togato originariamente designato.

Le parti provvedevano a precisare le conclusioni mediante deposito telematico delle rispettive note scritte nei giorni 25 e 26 marzo 2021, cinque giorni prima dell’udienza fissata. In data 7 aprile 2021 alle ore 17.07 la causa veniva introitata per la decisione con la dizione “RISERVATO” nella composizione del collegio come originariamente comunicata. Tuttavia, dal sistema informatico di gestione dei procedimenti civili risultava che alle ore 17.08 del medesimo giorno, quindi un minuto dopo la riserva, veniva registrata la sostituzione del giudice relatore togato con un giudice ausiliario, e immediatamente dopo compariva la dizione “IN DECISIONE“. Tale sostituzione veniva poi confermata nella sentenza depositata nel dicembre 2021, di cui risultava estensore proprio il giudice ausiliario subentrato.

La Corte d’Appello, nella nuova composizione collegiale determinatasi per effetto della descritta sostituzione, respingeva l’appello confermando la sentenza di primo grado e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti costituite. Gli eredi del lavoratore deceduto proponevano quindi ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, denunciando con il primo motivo la nullità della sentenza d’appello per vizio di costituzione del giudice ai sensi degli artt. 276, 158 e 161 c.p.c., in quanto la decisione sarebbe stata adottata da un collegio di diversa composizione rispetto a quello davanti al quale le parti avevano precisato le conclusioni. Si costituiva con controricorso la compagnia assicuratrice, mentre le altre parti intimate rimanevano inerti.


NORMATIVA E PRECEDENTI

La disciplina applicabile alla fattispecie trova il proprio fondamento negli artt. 276, 158 e 161 c.p.c., che regolano rispettivamente la costituzione del giudice collegiale, le nullità processuali e i termini per la loro deduzione. L’art. 276 c.p.c. stabilisce che nel procedimento davanti alla corte d’appello le parti precisano le conclusioni alla prima udienza, e che la corte, sentite le parti, può disporre che la discussione sia rinviata a udienza successiva ovvero può riservarsi di provvedere entro termini stabiliti. Tale norma presuppone quindi che le parti esercitino il proprio diritto di difesa precisando le conclusioni davanti a un collegio la cui composizione deve rimanere immutata fino alla decisione.

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