Occupazione sine titulo della casa familiare: conseguenze e indennità – Sentenza Tribunale di Avellino 2024
Una recente sentenza del Tribunale di Avellino del 2024 getta luce su una questione delicata e ricorrente in ambito di diritto di famiglia: l’occupazione della casa familiare dopo la revoca del provvedimento di assegnazione. Il caso in esame solleva un interrogativo cruciale: quali sono le conseguenze giuridiche ed economiche per il coniuge che permane nell’immobile senza titolo? La decisione offre spunti interessanti sul concetto di occupazione sine titulo, sul calcolo dell’indennità di occupazione e sull’interpretazione dei provvedimenti giudiziali in materia di assegnazione della casa familiare. La sentenza bilancia le esigenze abitative dei coniugi separati con la tutela dei diritti proprietari, offrendo una chiave di lettura importante per professionisti e cittadini alle prese con situazioni analoghe.
INDICE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda trae origine da un procedimento di divorzio tra coniugi. In seguito a un’ordinanza emessa il 23 aprile 2021 nell’ambito di tale procedimento, il Giudice Istruttore disponeva la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla moglie. L’immobile in questione, sito in Avellino, era oggetto di un diritto di abitazione in favore del marito, costituito con atto di donazione dell’11 maggio 2008.
Nonostante la revoca dell’assegnazione, la moglie continuava a occupare l’immobile. Il marito, dopo vari tentativi di ottenere il rilascio spontaneo, notificava un atto di precetto il 2 luglio 2021. La moglie si opponeva a tale atto, dando inizio a un procedimento di opposizione all’esecuzione.
Il 15 ottobre 2021, nell’ambito del giudizio di divorzio, veniva emessa una nuova ordinanza che collocava i figli minori presso il padre e gli assegnava espressamente la casa familiare, ordinando alla moglie di rilasciarla. Il rilascio effettivo dell’immobile avveniva solo il 16 novembre 2021.
Il marito, ritenendo che l’occupazione dell’immobile da parte della moglie fosse stata sine titulo dal 24 aprile al 16 novembre 2021, agiva in giudizio per ottenere il pagamento di un’indennità di occupazione per tale periodo.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il caso in esame coinvolge diverse norme e principi giurisprudenziali rilevanti in materia di diritto di famiglia e di proprietà.
In primo luogo, viene in rilievo l’art. 337-sexies del Codice Civile, che disciplina l’assegnazione della casa familiare e il suo godimento. La norma prevede che il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
Fondamentale è anche il principio, affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 1367/2012), secondo cui il provvedimento di revoca dell’assegnazione della casa familiare costituisce titolo esecutivo per il rilascio, anche in assenza di un esplicito ordine in tal senso. Questo orientamento è basato sulla natura speciale del diritto di abitazione attribuito con l’assegnazione della casa familiare.
Per quanto riguarda l’indennità di occupazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno derivante dall’indisponibilità di un immobile può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato (Cass. n. 14947/2023; Cass. Sez. Un. n. 33645/2022).
Infine, in tema di onere della prova, la Cassazione (sentenza n. 1929/2009) ha stabilito che il titolare di un diritto reale sul bene che ne chiede il rilascio non è tenuto ad alcun onere probatorio, gravando sul convenuto la prova dell’esistenza di un titolo che giustifichi la sua permanenza nella detenzione della cosa.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Avellino ha accolto la domanda dell’attore, riconoscendo l’occupazione sine titulo dell’immobile da parte della convenuta per il periodo dal 24 aprile al 16 novembre 2021.
Il giudice ha ritenuto che l’attore avesse assolto l’onere probatorio su di lui incombente, dimostrando:
- La propria qualità di titolare del diritto di abitazione sull’immobile.
- Il sopravvenuto venir meno del titolo alla detenzione da parte della convenuta a far data dal 23 aprile 2021, ovvero dalla pronuncia dell’ordinanza che revocava l’assegnazione della casa familiare.
Il Tribunale ha sottolineato che, venuto meno il provvedimento di assegnazione, la convenuta era obbligata alla restituzione immediata del bene. Non è stata ritenuta rilevante la circostanza che solo il 15 ottobre 2021 fosse stato emesso un provvedimento di esplicita assegnazione della casa al marito, in quanto questi era già legittimato a ottenere la restituzione in virtù del suo diritto di abitazione.
Il giudice ha inoltre richiamato il principio secondo cui il provvedimento di revoca dell’assegnazione della casa familiare costituisce titolo esecutivo per il rilascio, anche in assenza di un esplicito ordine in tal senso.
Quanto alla quantificazione dell’indennità di occupazione, il Tribunale ha applicato il criterio del valore locativo di mercato, in linea con la giurisprudenza di legittimità. Considerando le dimensioni e l’ubicazione dell’immobile, nonché gli indici emergenti dalla valutazione immobiliare prodotta in atti, il giudice ha ritenuto equo fissare un valore locativo di 500 euro mensili.
Di conseguenza, per i sette mesi di occupazione sine titulo (da aprile a novembre 2021), la convenuta è stata condannata al pagamento di 3.500 euro, somma già rivalutata all’attualità e comprensiva di interessi compensativi.
La decisione del Tribunale di Avellino si caratterizza per un approccio rigoroso nell’applicazione dei principi in materia di occupazione sine titulo della casa familiare. Il giudice ha dato peso determinante alla revoca del provvedimento di assegnazione, considerandola sufficiente a far venir meno il titolo di detenzione, indipendentemente da successivi provvedimenti di esplicita riassegnazione. Questo orientamento mira a tutelare efficacemente i diritti del titolare del diritto reale sull’immobile, evitando situazioni di prolungata occupazione senza titolo.
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ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Orbene, l’attore ha assolto l’onere probatorio su di sé incombente comprovando la propria qualità di titolare del diritto di abitazione nonché il sopravvenuto venir meno del titolo alla detenzione da parte della convenuta a far data dal 23.4.2021, ovvero dalla pronuncia dell’ordinanza con la quale, nell’ambito del procedimento di divorzio, il Giudice Istruttore disponeva la revoca dell’assegnazione alla [convenuta] della casa familiare sita in Avellino alla via Due Principati 228.