La responsabilità professionale in ambito odontoiatrico rappresenta una delle questioni più delicate del diritto sanitario, poiché coinvolge non soltanto aspetti tecnici complessi ma anche la tutela della salute e della dignità dei pazienti. Quando un cittadino si affida a uno studio dentistico per un trattamento ortodontico, ripone legittimamente la propria fiducia nella professionalità e competenza del sanitario, confidando che le cure siano precedute da un’accurata diagnosi e da un adeguato inquadramento clinico della situazione.
Il caso oggetto della pronuncia del Tribunale di Nola solleva interrogativi di fondamentale importanza per tutti coloro che si sottopongono a trattamenti ortodontici prolungati e costosi. Cosa accade quando un professionista inizia una terapia senza avere eseguito gli esami diagnostici essenziali? Quali sono le conseguenze giuridiche per uno studio odontoiatrico che non rispetta i protocolli clinici basilari? E soprattutto, quale tutela spetta al paziente che ha investito tempo, denaro e aspettative in un percorso terapeutico rivelatosi inefficace?
La vicenda prende avvio quando un giovane paziente si rivolge a uno studio odontoiatrico lamentando problemi di malocclusione dentale e asimmetria. Il professionista avvia immediatamente un trattamento con allineatori trasparenti, senza però eseguire preventivamente gli accertamenti radiologici fondamentali per comprendere la struttura scheletrica del paziente. Dopo tre anni di cure costose e disagevoli, il risultato è desolante: la situazione dentale è rimasta sostanzialmente immutata, il problema di malocclusione non è stato risolto e il paziente ha subito anche l’estrazione di alcuni denti senza che questa scelta fosse giustificata da un corretto inquadramento diagnostico.
Di fronte a questa situazione, il paziente decide di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti e la restituzione delle somme pagate per un trattamento che si è rivelato del tutto inutile. La questione approda quindi davanti al giudice civile, che deve valutare se vi sia stata imperizia professionale e quali conseguenze economiche debbano ricadere sul sanitario inadempiente. La sentenza che ne scaturisce rappresenta un importante precedente per tutti coloro che si trovano in situazioni analoghe e costituisce un monito per gli operatori del settore odontoiatrico circa l’importanza del rispetto dei protocolli diagnostici e terapeutici.
La decisione del Tribunale di Nola affronta temi cruciali come la natura contrattuale del rapporto tra paziente e struttura sanitaria, il riparto dell’onere probatorio nelle controversie di responsabilità medica, le conseguenze dell’inadempimento contrattuale quando le cure si rivelano inefficaci e i criteri di liquidazione del danno biologico. Si tratta di principi che trovano applicazione non solo nell’ambito dell’odontoiatria ma più in generale in tutte le controversie relative alla responsabilità sanitaria.
➡️ RICHIEDI UNA CONSULENZA ⬅️
Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
- SCARICA LA SENTENZA ⬇️
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda che ha dato origine al contenzioso esaminato dal Tribunale di Nola trae origine da un rapporto professionale instauratosi nel 2015 tra un giovane paziente e uno studio odontoiatrico. Il paziente, affetto da problemi di malocclusione e asimmetria dentale, si era rivolto al professionista confidando di poter risolvere definitivamente tali problematiche attraverso un trattamento ortodontico moderno e poco invasivo.
Il sanitario, dopo una prima visita, aveva proposto l’utilizzo del sistema di allineatori trasparenti, una metodica ortodontica considerata all’avanguardia e particolarmente apprezzata dai pazienti per ragioni estetiche. Il trattamento venne quindi avviato senza indugio, con la prospettiva di risolvere i problemi dentali nel corso di alcuni anni. Il paziente, fiducioso nell’esperienza del professionista, aderì al piano terapeutico proposto e si sottopose regolarmente ai controlli periodici presso lo studio.
Nel corso del trattamento, che si protrasse per circa tre anni, vennero estratti quattro denti del giudizio. Il sanitario motivò tale intervento come necessario per consentire il corretto movimento degli altri elementi dentali e favorire il raggiungimento degli obiettivi terapeutici. Il paziente continuò pertanto a sottoporsi alle cure, sostenendo le spese previste e investendo tempo ed energie nel percorso terapeutico intrapreso.
Tuttavia, al termine dei tre anni di trattamento, la situazione apparve sostanzialmente immutata rispetto alla condizione iniziale. La malocclusione non era stata corretta, l’asimmetria persisteva e la posizione dei denti risultava praticamente identica a quella di partenza. Il paziente, deluso e preoccupato per l’esito negativo delle cure, iniziò a nutrire dubbi sulla correttezza del percorso terapeutico seguito e decise di approfondire la questione consultando altri specialisti.
Fu in questa fase che emersero i primi elementi critici relativi alla gestione del caso. Altri professionisti consultati evidenziarono come il trattamento fosse stato avviato senza che fossero stati eseguiti accertamenti diagnostici fondamentali, quali la teleradiografia del cranio e il tracciato cefalometrico. Questi esami rappresentano infatti strumenti essenziali per comprendere la classe scheletrica del paziente e pianificare correttamente un trattamento ortodontico. Inoltre venne rilevata la presenza di denti sovrannumerari inclusi nell’osso mandibolare, elementi che avrebbero dovuto essere individuati prima dell’inizio della terapia e che costituivano un ostacolo al movimento degli altri denti.
Preso atto di queste circostanze, il paziente decise di tutelare i propri diritti e avviò un procedimento di accertamento tecnico preventivo per le controversie di responsabilità sanitaria. Tale procedura consente di acquisire una valutazione tecnica sui fatti prima dell’eventuale causa vera e propria. Vennero pertanto nominati due consulenti tecnici d’ufficio specializzati in odontoiatria e medicina legale, ai quali fu affidato il compito di esaminare la documentazione clinica, visitare il paziente e valutare se vi fossero stati profili di responsabilità professionale.
L’esito della consulenza tecnica fu inequivocabile: i periti conclusero per l’esistenza di un comportamento imperito del professionista, caratterizzato dalla leggerezza nell’applicazione delle comuni conoscenze clinico-terapeutiche. Venne confermato che il trattamento era stato iniziato senza gli indispensabili accertamenti radiologici, che i denti sovrannumerari non erano stati diagnosticati prima dell’inizio delle cure e che l’estrazione dei denti del giudizio non era giustificata in assenza di un corretto inquadramento scheletrico. I consulenti accertarono inoltre che il trattamento non aveva prodotto alcun risultato tangibile e che si configurava pertanto una inadempienza contrattuale per inefficacia delle cure praticate.
Forte di queste risultanze tecniche, il paziente depositò ricorso giudiziale, convenendo in giudizio lo studio odontoiatrico per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Lo studio si costituì in giudizio contestando le richieste del paziente e chiamò in causa la propria compagnia assicurativa, la quale tuttavia eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva. La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriori attività istruttorie, giunse all’udienza per la pronuncia definitiva.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La controversia esaminata dal Tribunale di Nola si inserisce nel quadro normativo della responsabilità sanitaria, materia che ha subito nel corso degli anni un’importante evoluzione sia legislativa che giurisprudenziale. Il riferimento normativo fondamentale è costituito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come legge Gelli-Bianco, che ha disciplinato organicamente la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
In particolare, l’articolo 8 della legge 24/2017 prevede che le azioni relative a controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria siano precedute obbligatoriamente dalla proposizione di un ricorso per accertamento tecnico preventivo. Tale procedura, che costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziale vera e propria, deve essere esperita prima di poter adire il giudice con il ricorso ordinario, e l’azione successiva deve essere introdotta entro novanta giorni dalla conclusione della procedura di accertamento tecnico.
Nel caso esaminato, il paziente aveva correttamente seguito tale iter procedimentale, avviando nel 2017 la procedura di accertamento tecnico preventivo e successivamente, nel 2019, depositando il ricorso giudiziale entro i termini previsti dalla legge. Tale circostanza ha consentito al Tribunale di ritenere pienamente procedibile la domanda risarcitoria.
Per quanto riguarda la natura del rapporto tra paziente e struttura sanitaria, il Tribunale ha fatto esplicito richiamo ai principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità e in particolare alla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 577 dell’11 gennaio 2008. Tale pronuncia ha definitivamente chiarito che il rapporto tra un paziente e una struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, ha natura contrattuale e si configura come un contratto atipico denominato “contratto di spedalità” o “di assistenza sanitaria“.
In base a tale ricostruzione, la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente un’adeguata prestazione di contenuto sanitario e risponde direttamente dei danni causati sia da deficit organizzativi che da errori del personale medico o paramedico, indipendentemente dal fatto che il professionista sia o meno dipendente della struttura. Questo principio si applica anche agli studi odontoiatrici privati che, come nel caso di specie, si impegnano contrattualmente a fornire prestazioni terapeutiche ai propri pazienti.
