Le polizze vita “tradizionali o pure” (caratterizzate dalla garanzia di restituzione integrale del capitale versato) non rientrano nell’asse ereditario, in quanto il beneficiario designato acquista un diritto proprio che trova fonte nel contratto ex art. 1920, comma 3, c.c. e non puΓ² essere oggetto di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 2026, ha escluso dalla divisione ereditaria il capitale corrisposto alla beneficiaria di una polizza vita stipulata dal de cuius, rigettando la richiesta degli altri coeredi di includere tali somme nella massa ereditaria. La pronuncia chiarisce inoltre che, in assenza di eredi legittimari, neppure i premi versati dal contraente assicurato possono essere oggetto di collazione o riduzione, non configurandosi il contratto di assicurazione sulla vita quale donazione indiretta.β
La sentenza affronta la distinzione tra polizze vita “tradizionali” (con garanzia di restituzione del capitale) e polizze “a contenuto finanziario” (con rischio di mercato a carico dell’assicurato), riconducendo la fattispecie alle prime sulla base delle clausole contrattuali che garantivano la restituzione integrale del capitale versato piΓΉ rivalutazione.β
Distinzione tra polizze vita tradizionali e finanziarie
Il Tribunale ha preliminarmente chiarito il criterio distintivo tra le due tipologie di polizze vita, evidenziando che le polizze “a contenuto finanziario” sono caratterizzate dal fatto che il rischio finanziario grava interamente sull’assicurato, con preponderanza della componente investimento rispetto a quella demografico-previdenziale. In esse viene conferita una sorta di mandato di gestione del denaro investito e l’investitore matura il diritto al mero risultato di gestione variabile in base all’andamento del mercato.β
Le polizze “tradizionali o pure” ex art. 1882 c.c. si caratterizzano invece per il fatto che l’assicurato mira a garantire la disponibilitΓ di una somma ai familiari o ai terzi al momento della propria morte e il rischio di perdita del capitale Γ¨ pari a zero. Nel caso di specie, la presenza nelle clausole contrattuali della garanzia di restituzione integrale del capitale versato piΓΉ rivalutazione ha determinato la qualificazione della polizza come tradizionale, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 1920, comma 3, c.c..β
Massime della sentenza
Esclusione del capitale dall’asse ereditario
“Va quindi richiamato nella fattispecie, a sostegno della tesi sostenuta dalla difesa attrice in ordine alla esclusione dalla ereditΓ delle somme corrisposte alla beneficiaria, quel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitΓ secondo il quale ‘nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non puΓ², quindi, essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie nΓ© di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima’ …”β
Collazione premi limitata ai casi con legittimari
“L’assenza di eredi legittimari esclude poi che possa tenersi conto nell’ambito della divisione dei premi versati dal de cuius, cosΓ¬ come sottolineato dalla Suprema Corte, secondo la quale: ‘deve escludersi che il contratto di assicurazione sulla vita in favore dell’erede legittimo o testamentario possa qualificarsi quale donazione indiretta del contraente in favore dei terzi designati. Ed infatti la corresponsione dell’indennitΓ in favore del beneficiario, pur se derivante dal contratto stipulato dal contraente assicurato a favore del terzo designato, non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente assicurato e, pertanto, non puΓ² ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalitΓ ai sensi dell’art. 809 c.c. assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Il solo depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato Γ¨ costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalitΓ indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilitΓ all’azione di riduzione proposta dagli eredi legittimari’ …”
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