Precetto nullo se fondato su fideiussione ABI con deroga all’art. 1957 c.c. – Tribunale di Lanciano 2022

Il Tribunale di Lanciano ha affrontato una significativa questione in materia di opposizione a precetto basato su un contratto di fideiussione che riproduceva lo schema ABI. La pronuncia si inserisce nel solco della recente giurisprudenza di legittimità sulla nullità delle clausole che derogano all’art. 1957 c.c. nei contratti di fideiussione bancaria. Nel caso specifico, il giudice ha dichiarato la nullità del precetto in quanto fondato su una garanzia fideiussoria la cui clausola derogatoria dei termini di escussione è stata ritenuta nulla per contrarietà a norme imperative. Di particolare rilievo è la circostanza che l’obbligazione principale fosse cessata nel 2010, mentre la garanzia fideiussoria era stata attivata solo nel 2013, ben oltre il termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. La decisione conferma l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che ha stabilito la nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI quando contrastano con norme imperative, con particolare riferimento alla disciplina dei termini per l’esercizio dei diritti del creditore. La sentenza assume particolare rilevanza pratica poiché chiarisce che la nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. determina l’inefficacia della deroga stessa e comporta l’estinzione della garanzia fideiussoria per tardività della sua escussione, con conseguente invalidità del precetto su di essa fondato.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia trae origine da un’opposizione a precetto proposta da un fideiussore nei confronti di una società cessionaria del credito. Al centro della disputa si colloca un contratto di fideiussione stipulato come garanzia di un mutuo ipotecario. L’opponente ha contestato la validità del precetto basandosi su due motivi principali: in primo luogo, la nullità parziale del contratto di fideiussione in quanto riproducente gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI già dichiarati invalidi sia dall’Autorità Garante che dalla giurisprudenza di legittimità; in secondo luogo, il difetto di legittimazione attiva della società cessionaria del credito.

Di particolare rilevanza è la questione relativa alla clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., che stabilisce il termine semestrale per l’attivazione della garanzia fideiussoria. Nel caso di specie, è emerso che l’obbligazione principale era cessata nel 2010, mentre la garanzia fideiussoria era stata attivata solo nel 2013, con un evidente ritardo rispetto al termine di legge. Questa tempistica ha assunto un ruolo centrale nella valutazione della validità del precetto, considerando che il termine previsto dall’art. 1957 c.c. è di natura decadenziale e non prescrizionale.

La società convenuta, in qualità di cessionaria del credito, ha resistito all’opposizione producendo documentazione notarile attestante la regolare cessione del credito originariamente vantato dalla banca nei confronti dell’opponente. La controversia si è quindi sviluppata su un duplice piano: da un lato, la validità delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI, dall’altro, la legittimazione della società cessionaria ad agire in via esecutiva. La peculiarità del caso risiede nella circostanza che la società opposta fosse subentrata in un rapporto contrattuale originariamente instaurato tra il fideiussore e l’istituto bancario, aspetto questo che ha richiesto una valutazione approfondita delle conseguenze della nullità delle clausole sul rapporto derivato.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo e giurisprudenziale che fa da sfondo alla decisione si presenta particolarmente articolato e significativo. Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 1957 del codice civile, norma fondamentale in materia di fideiussione che stabilisce un termine semestrale entro il quale il creditore deve intraprendere le proprie istanze contro il debitore principale, pena l’estinzione della garanzia fideiussoria. Questa disposizione, sebbene derogabile, si inserisce nel sistema delle norme imperative quando la deroga deriva da clausole riproduttive dello schema ABI dichiarate nulle.

Di fondamentale importanza è la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2022, che ha definitivamente stabilito la nullità parziale dei contratti di fideiussione riproducenti i moduli predisposti dall’ABI, con particolare riferimento alle clausole che prevedevano la copertura fideiussoria per somme che la banca dovesse restituire in caso di invalidità delle obbligazioni garantite e l’esonero dall’osservanza del termine ex art. 1957 c.c. Questo orientamento si pone in continuità con la precedente sentenza della Cassazione n. 29810/2017, che aveva già affermato la contrarietà a norme imperative delle clausole derogatorie dell’art. 1957 c.c.

La giurisprudenza di legittimità (si veda Cassazione n. 1724/2016) ha inoltre chiarito che le iniziative che il creditore deve intraprendere nel termine di decadenza sono esclusivamente quelle di tutela giurisdizionale finalizzate all’ottenimento del pagamento. Questo principio assume particolare rilevanza nel caso di specie, dove l’attivazione della garanzia è avvenuta a distanza di tre anni dalla cessazione dell’obbligazione principale.

Un ulteriore aspetto significativo riguarda la qualificazione del contratto di garanzia. La giurisprudenza ha stabilito che, ai fini della nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., è irrilevante che si tratti di fideiussione specifica o omnibus. Ciò che conta è la natura del contratto come fideiussione, distinguendola dal diverso istituto del contratto autonomo di garanzia, al quale non si applica la disciplina dell’art. 1957 c.c. Nel caso esaminato, il richiamo esplicito alla norma nel testo contrattuale ha confermato la natura fideiussoria della garanzia.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Lanciano ha accolto l’opposizione sulla base del primo motivo di impugnazione, giungendo a una decisione che si distingue per la sua rilevanza sia teorica che pratica. L’analisi del giudice si è concentrata principalmente sulla nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., sviluppando un ragionamento articolato che merita particolare attenzione.

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