Cass. civ., Sez. I, n. 23282/2026: cassata la sentenza che escludeva l’assegno divorzile per non contestazione della seconda occupazione.
Quante volte un avvocato civilista si trova a discutere, in appello, se una circostanza allegata da controparte sia stata davvero contestata o solo genericamente negata? Il principio di non contestazione torna al centro di una recente ordinanza della Cassazione, questa volta applicato a un caso di assegno divorzile. La Suprema Corte chiarisce quando l’art. 115 c.p.c. puΓ² dirsi violato e quando, invece, la contestazione della controparte – pur non analitica – resta comunque idonea a impedire l’operare della presunzione. Non si tratta di un tema astratto. Riguarda ogni comparsa di risposta redatta sotto pressione dei termini, ogni eccezione formulata in modo sintetico. La pronuncia offre indicazioni pratiche sia sul principio di non contestazione, sia sull’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione quando quella violazione viene fatta valere in sede di legittimitΓ .
La vicenda processuale
Il Tribunale di Teramo, con sentenza pubblicata nel 2025, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e riconosceva in favore dell’ex moglie un assegno divorzile mensile di importo [OMISSIS], oltre rivalutazione ISTAT. L’ex marito proponeva appello, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno e chiedendo la restituzione delle somme giΓ corrisposte.
La Corte d’Appello dell’Aquila accoglieva il gravame. Secondo i giudici di secondo grado, l’appellante aveva allegato – senza incontrare specifica contestazione nella comparsa di costituzione avversaria – che l’ex moglie, oltre al lavoro part-time giΓ svolto, avesse ottenuto una seconda occupazione a tempo indeterminato, tale da parificare la propria situazione reddituale a quella dell’ex marito. In applicazione dell’art. 115 c.p.c., la Corte territoriale riteneva provata tale circostanza per non contestazione, con conseguente esclusione sia dell’inadeguatezza dei mezzi di sostentamento sia dello squilibrio reddituale tra le parti, presupposti necessari per l’assegno divorzile.
L’ex moglie ricorreva quindi in Cassazione affidandosi a quattro motivi: nullitΓ della sentenza per contrasto tra due dispositivi differenti in tema di spese, omesso esame delle proprie precarie condizioni di salute, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per erronea applicazione del principio di non contestazione, oltre a un quarto motivo strettamente connesso al terzo. L’ex marito resisteva con controricorso.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il caso ruota attorno a un intreccio di disposizioni processuali e sostanziali. L’art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, salvo che la legge disponga diversamente. L’art. 2697 c.c. distribuisce l’onere della prova tra chi afferma un fatto costitutivo del proprio diritto e chi eccepisce fatti modificativi o estintivi. A questi si aggiunge l’art. 5 della l. 898/1970, che individua i presupposti dell’assegno divorzile nell’inadeguatezza dei mezzi propri o nell’impossibilitΓ di procurarseli per ragioni oggettive, letta oggi alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale sulla natura anche perequativo-compensativa dell’assegno. Rileva infine, sul piano strettamente processuale, l’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 5, sui requisiti indispensabili della sentenza.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il principio di non contestazione opera come regola di semplificazione probatoria: la parte che non contesta specificamente un fatto allegato dall’avversario ne rende superflua la dimostrazione. Non basta perΓ² una negazione generica o il mero rilievo dell’assenza di prova. Occorre che la parte prenda posizione sul fatto, chiarendo la propria versione alternativa dei fatti; diversamente, il giudice puΓ² – anzi deve – ritenerlo pacifico. Nel caso di specie, la ricorrente sosteneva di aver puntualmente contestato, nella comparsa di risposta di primo grado, l’esistenza di una seconda occupazione lavorativa, rilevando anche la mancata produzione, da parte dell’ex marito, della relazione investigativa invocata a sostegno dell’assunto.
Il principio guida: quando il ricorso per cassazione sulla non contestazione Γ¨ autosufficiente
Qui si colloca il cuore della pronuncia. La Cassazione ribadisce – richiamando il precedente n. 1558/2024 – che il ricorso con cui si deduce la violazione del principio di non contestazione deve rispettare un onere di autosufficienza rafforzato: occorre trascrivere sia la sede processuale in cui le tesi ribadite o disattese sono state formulate, sia specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria, cosΓ¬ da consentire alla Corte di verificare la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c.. Ma cosa succede se la ricorrente trascrive solo un breve passaggio della propria difesa, senza riprodurre l’intero atto? Nella specie, la ricorrente aveva riportato il passaggio della comparsa di risposta in cui contestava l’entrata reddituale ulteriore, rilevando l’assenza di prova documentale e investigativa. Un’allegazione sintetica, ma sufficiente: secondo il collegio, quella contestazione era Β«specificaΒ» proprio perchΓ© opponeva un fatto preciso – l’assenza di prova su un contratto di lavoro mai documentato – e non una generica clausola di stile.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il primo motivo viene accolto per ragioni squisitamente formali, ma non meno rilevanti. La sentenza d’appello conteneva due dispositivi tra loro contrastanti in tema di spese processuali, entrambi recanti l’attestazione di emanazione nella medesima data. La Cassazione esclude che si tratti di un semplice errore materiale, correggibile con la relativa procedura: la contraddizione tra le due statuizioni compromette la chiarezza stessa del decisum, integrando un vizio riconducibile all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 5. SarΓ la Corte di merito, in sede di rinvio, a dover dirimere il contrasto.
I motivi secondo, terzo e quarto vengono esaminati congiuntamente, in ragione della loro connessione, e parimenti accolti. Sul piano probatorio, la Corte territoriale aveva ritenuto pacifica, per non contestazione, la sopravvenuta seconda occupazione della ricorrente, ma – osserva ora la Cassazione – quest’ultima aveva effettivamente allegato di averla contestata, anche valorizzando la mancata produzione della relazione investigativa da parte dell’appellante. Da qui l’erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c.: la motivazione della sentenza impugnata viene giudicata carente proprio nella ricognizione del contenuto della comparsa di risposta, che il collegio ritiene invece sufficientemente specifica da impedire l’operare della presunzione di non contestazione.
Sul fronte delle condizioni di salute, la Cassazione censura un ulteriore passaggio logico della sentenza d’appello. I giudici di merito avevano escluso il peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente proprio perchΓ© quest’ultima aveva continuato a lavorare nonostante le patologie. Un’inferenza che la Suprema Corte definisce illogica: la circostanza che una persona continui a svolgere la propria attivitΓ lavorativa, magari con sacrificio, non esclude affatto un aggravamento del quadro clinico. Viene inoltre censurata l’omessa valutazione di un certificato medico successivo all’intervento chirurgico, l’ultimo in ordine cronologico tra quelli prodotti. La Corte coglie l’occasione per fissare un principio di portata generale, utile ben oltre il caso concreto: ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile puΓ² rilevare anche uno stato di salute precario che renda piΓΉ gravoso – senza escluderlo del tutto – lo svolgimento di un’attivitΓ lavorativa a tempo pieno, pur in assenza di un’invaliditΓ che comporti l’assoluta impossibilitΓ di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento.
Per queste ragioni la Corte accoglie integralmente il ricorso, cassa la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila e rinvia la causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione collegiale, anche in ordine alle spese di lite. Il giudice del rinvio dovrΓ quindi riesaminare sia la questione del contrasto tra i due dispositivi sulle spese, sia – soprattutto – la sussistenza dei presupposti dell’assegno divorzile, tenendo conto della contestazione ritenuta specifica dalla Cassazione e della rilevanza autonoma dello stato di salute della ricorrente, a prescindere dalla prosecuzione della sua attivitΓ lavorativa.
