Prova della titolarità del credito nelle cessioni multiple: sentenza del Tribunale di Napoli 2024
In una recente sentenza del 2024 (testo integrale scaricabile in calce), il Tribunale di Napoli ha affrontato un caso che mette in luce le criticità probatorie nelle operazioni di cessione multipla del credito. La decisione, emessa il 24 gennaio 2024, offre importanti spunti di riflessione sulla prova della legittimazione attiva del cessionario finale in caso di cessioni successive del credito.
Il caso in questione riguarda un’azione di recupero credito intentata da una società cessionaria nei confronti di un debitore. La particolarità della vicenda risiede nella catena di cessioni che ha interessato il credito oggetto della controversia, coinvolgendo diversi soggetti: Findomestic Banca S.p.A., Si Portfolio S.r.l., Ivory SPV S.r.l. e infine la società attrice.
La questione centrale del contenzioso si è focalizzata sulla validità e completezza della prova della catena di cessioni del credito, elemento essenziale per stabilire la legittimazione attiva della società che aveva intentato l’azione di recupero.
Il Tribunale di Napoli, nell’analizzare il caso, ha fatto riferimento a principi consolidati della giurisprudenza, sottolineando che:
“la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”
Nella sua decisione, il Tribunale ha rigettato la domanda della società attrice, ritenendo non provata la sua legittimazione attiva. Le motivazioni principali della sentenza si basano su diversi punti critici:
- Mancanza di prova delle cessioni intermedie: Il Tribunale ha evidenziato che l’attrice avrebbe dovuto provare che il credito del convenuto fosse stato effettivamente ceduto dapprima da Findomestic Banca S.p.A. a Si Portfolio S.r.l., e successivamente da Si Portfolio S.r.l. a Ivory SPV S.r.l., allegando i relativi contratti di cessione.
- Insufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: Il giudice ha chiarito che: “la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell’intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all’, ai fini quindi dell’efficacia dell’atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l’allegazione del relativo contratto.”
- Necessità di verifica dei criteri di cessione: Il Tribunale ha sottolineato che, in base a quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale, non tutti i crediti originariamente di titolarità di Ivory SPV S.r.l. rientravano nella cessione, ma solo quelli rispondenti a determinati criteri. La sentenza afferma: “Non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alle caratteristiche del credito, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”
- Onere della prova in capo al cessionario: Il giudice ha ribadito che: “è onere del giudice verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle categorie indicate in Gazzetta Ufficiale; tuttavia, nella vicenda per cui è causa tale verifica è impedita in mancanza degli atti di cessione.”
La sentenza del Tribunale di Napoli sottolinea l’importanza fondamentale della completezza e specificità della prova in materia di cessione del credito, specialmente in caso di cessioni multiple. Emerge chiaramente come sia essenziale per il cessionario del credito essere in grado di dimostrare in modo completo e puntuale la propria legittimazione attiva, producendo tutta la documentazione necessaria a provare l’intera catena di cessioni del credito.
Questa decisione offre preziosi insegnamenti per tutti gli operatori del settore del recupero crediti, evidenziando la necessità di una gestione attenta e scrupolosa della documentazione relativa alle cessioni del credito. In particolare, emerge l’importanza di:
- Conservare e produrre in giudizio i contratti di cessione relativi a tutti i passaggi intermedi della catena di cessioni.
- Non limitarsi alla sola produzione degli avvisi di cessione o delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, che non sono considerati prove sufficienti della cessione.
- Dimostrare che il credito oggetto di causa rientra effettivamente tra quelli ceduti, rispettando i criteri eventualmente indicati negli atti di cessione o nelle pubblicazioni ufficiali.
In conclusione, la sentenza del Tribunale di Napoli rappresenta un importante precedente in materia di prova della titolarità del credito in caso di cessioni multiple. Essa ribadisce l’importanza di una prova completa e specifica dell’intera catena di cessioni, sottolineando come eventuali lacune nella produzione documentale possano compromettere irrimediabilmente la posizione processuale del creditore.
Per approfondire ulteriormente questa importante decisione e le sue implicazioni per la pratica del recupero crediti, vi invitiamo a scaricare il testo completo della sentenza del Tribunale di Napoli. La lettura integrale del provvedimento offrirà una visione più dettagliata dei principi giuridici applicati e delle argomentazioni sviluppate dal giudice, fornendo un prezioso strumento di studio e di riferimento per professionisti e operatori del settore.