Risarcimento danni per lesioni neonatali: condannata struttura ospedaliera per negligenza – Tribunale di Viterbo, 2024

Nel 2024, il Tribunale di Viterbo ha emesso una significativa sentenza in materia di responsabilità medica, condannando una struttura ospedaliera al risarcimento dei danni subiti da un neonato e dai suoi genitori a seguito di gravi lesioni occorse durante il parto. Il caso ha portato alla luce importanti questioni relative alla responsabilità delle strutture sanitarie, alla valutazione del nesso causale e alla quantificazione del danno non patrimoniale in simili fattispecie. La decisione del Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di profili di colpa nell’operato dei sanitari, stabilendo un consistente risarcimento a favore del minore e dei genitori per i danni biologici, morali ed esistenziali subiti.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • SCARICA LA SENTENZA ⬇

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda giudiziaria trae origine da un caso di presunta negligenza medica verificatosi presso l’ospedale Belcolle di Viterbo nel gennaio 2017. I genitori di un minore hanno citato in giudizio la struttura ospedaliera per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio e da loro stessi a seguito di gravi lesioni occorse durante il parto.

Secondo quanto ricostruito, la madre era stata ricoverata il 29 gennaio 2017 presso il reparto di Ginecologia dell’ospedale, alla 41a settimana più 3 giorni di gravidanza, con diagnosi di gravidanza protratta senza rottura delle membrane. Al momento del ricovero, le condizioni di salute della gestante e del feto erano buone e non presentavano particolari criticità.

Tuttavia, durante il travaglio assistito dal personale medico dell’ospedale, si sono verificate delle complicazioni. In particolare, la donna ha sviluppato un’infezione intrauterina (corioamnionite clinica) che ha portato a una condizione di ipossia fetale subacuta. Nonostante ciò, il parto è avvenuto per via vaginale solo alle ore 20:42, mediante l’applicazione di una ventosa.

Il neonato ha riportato una grave encefalopatia ipossico-ischemica, con conseguenti danni neurologici permanenti che hanno compromesso significativamente il suo sviluppo psicomotorio. In particolare, il minore ha manifestato uno sviluppo ai limiti inferiori della norma, con specifiche problematiche nell’area della comprensione, produzione verbale, coordinazione oculo-manuale e abilità non verbali. Inoltre, sono state riscontrate difficoltà motorie, tra cui goffaggine, ipotonotrofia generalizzata e problemi di deambulazione.

I genitori hanno sostenuto che tali danni fossero imputabili a una serie di omissioni da parte del personale sanitario, in particolare: mancata somministrazione di cure adeguate (come antipiretici e antibiotici appropriati), ritardo nell’esecuzione del parto e scelta di procedere con parto vaginale anziché cesareo nonostante le complicazioni insorte.

A seguito di questi eventi, anche i genitori hanno riportato danni di natura psicologica, manifestando sintomi riconducibili a una sindrome post-traumatica che ha inciso significativamente sulle loro vite personali e relazionali.

Prima di adire il Tribunale, gli attori hanno esperito un tentativo di conciliazione mediante accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696-bis c.p.c., che tuttavia non ha portato a una risoluzione stragiudiziale della controversia.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inquadra nell’ambito della responsabilità medica, una materia che negli ultimi anni ha subito significative evoluzioni normative e giurisprudenziali. Il Tribunale di Viterbo ha fondato la propria decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale e su specifiche disposizioni normative.

In primo luogo, il Tribunale ha richiamato l’art. 1218 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità del debitore per inadempimento. Nel contesto della responsabilità medica, questa norma viene applicata in virtù del cosiddetto “contratto di spedalità” che si instaura tra la struttura sanitaria e il paziente. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5922/2024; Cass. n. 4864/2021), tale contratto è di natura atipica e comprende non solo le prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, ma anche quelle accessorie di tipo assistenziale e alberghiero.

L’applicazione dell’art. 1218 c.c. comporta un’importante conseguenza sul piano probatorio: il paziente che agisce in giudizio ha l’onere di provare la fonte negoziale del rapporto, di allegare l’inadempimento e di dimostrare il nesso causale tra la condotta dei sanitari e i danni subiti. Spetta invece alla struttura sanitaria l’onere di provare l’esatto adempimento o l’esistenza di cause esterne che abbiano determinato l’evento lesivo.

Il Tribunale ha poi fatto riferimento alla Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), che ha introdotto importanti novità in materia di responsabilità medica. In particolare, l’art. 8 di tale legge prevede, come condizione di procedibilità per l’azione di risarcimento, l’esperimento preliminare di un tentativo di conciliazione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c.

Su questo punto, il Tribunale ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla struttura convenuta, chiarendo che il rispetto del termine di 90 giorni previsto dal terzo comma dell’art. 8 L. 24/2017 è funzionale solo alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP, e non costituisce una condizione di procedibilità della domanda di merito.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno non patrimoniale, il Tribunale ha fatto riferimento ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, ha richiamato il principio dell’unitarietà del danno non patrimoniale, ribadendo però la necessità di una personalizzazione del risarcimento in presenza di peculiari condizioni soggettive del danneggiato (Cass. 28988/2019).

Infine, per la liquidazione del danno biologico, il Tribunale ha utilizzato come parametro di riferimento le tabelle del Tribunale di Milano, in linea con l’orientamento espresso dalla Cassazione (sent. 38077/2021) che le considera un criterio equitativo uniforme per la valutazione di tali pregiudizi.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Viterbo, dopo un’attenta valutazione delle prove acquisite, in particolare della consulenza tecnica d’ufficio e della documentazione medico-sanitaria, ha accolto la domanda degli attori, riconoscendo la responsabilità della struttura ospedaliera per i danni subiti dal minore e dai suoi genitori.

L’analisi del Tribunale si è concentrata su tre aspetti principali: l’accertamento della colpa medica, il nesso causale tra la condotta dei sanitari e i danni subiti, e la quantificazione del risarcimento.

Per quanto riguarda la colpa medica, il Tribunale ha rilevato gravi profili di negligenza nell’operato dei sanitari. In particolare, è emerso che, a fronte delle complicanze insorte durante il travaglio (corioamnionite e conseguente ipossia fetale), il personale medico non ha adottato le misure adeguate e tempestive. Nello specifico, è stata riscontrata un’insufficiente somministrazione farmacologica (solo ampicillina invece di una terapia antibiotica combinata e mancata somministrazione di antipiretici) e un ritardo nell’esecuzione del parto, che è avvenuto per via vaginale con applicazione di ventosa anziché mediante taglio cesareo.

Il Tribunale ha respinto le argomentazioni della struttura convenuta circa la non prevedibilità dell’infezione e la correttezza del trattamento farmacologico, basandosi sulle conclusioni dei consulenti tecnici d’ufficio. Questi ultimi hanno evidenziato come l’infezione fosse prevedibile alla luce del quadro clinico materno-fetale e come il trattamento farmacologico fosse stato inadeguato.

Per quanto concerne il nesso causale, il Tribunale ha ritenuto che le conseguenze negative per il bambino, consistenti nell’encefalopatia ipossico-ischemica, fossero causalmente collegate all’operato dei medici. In particolare, è stato stabilito che l’ipossia fetale insorta nel corso del travaglio fosse direttamente riconducibile alle omissioni e alle scelte errate del personale sanitario.

Nella quantificazione del danno, il Tribunale ha riconosciuto diverse voci di pregiudizio. Per il minore, è stato liquidato un danno biologico (invalidità permanente del 35% e temporanea), un danno morale (nella misura del 50% del danno biologico) e una somma a titolo di personalizzazione del danno, in considerazione della peculiare gravità e irreversibilità delle lesioni riportate.

Anche per i genitori è stato riconosciuto un danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico (disturbo dell’adattamento con ansia e depressione), del danno morale e di una componente di personalizzazione per il pregiudizio dinamico-esistenziale subito.

Il Tribunale ha inoltre accolto la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l’accertamento tecnico preventivo, ritenendo che tali spese dovessero essere considerate come spese giudiziali e regolate secondo i criteri di cui all’art. 91 c.p.c.

In conclusione, la decisione del Tribunale di Viterbo si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza in materia di responsabilità medica, offrendo un’interpretazione rigorosa degli obblighi gravanti sulle strutture sanitarie e confermando l’orientamento volto a garantire un’adeguata tutela alle vittime di malpractice medica.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Preliminarmente, seguendo quanto già indicato nel provvedimento di questo giudice del 30.05.2023, deve rilevarsi l’infondatezza della eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta, rilievo nuovamente indicato da parte convenuta nelle sue conclusioni in atti. In merito a tale aspetto appare opportuno rilevare come dal contenuto dell’art. 8 della Legge n. 24/2017 risulti evidente che l’unica condizione di procedibilità dell’azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica sia rappresentata dalla proposizione del ricorso ex art 696 bis cpc, condizione, questa, certamente soddisfatta nel caso di specie. […]

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