Trib. Avellino, n. 1007/2026 (sentenza parziale): rigettate eccezioni preliminari dell’assicurazione; domanda riqualificata da art. 141 a art. 144 CdA e rinviata per merito.
Nel sinistro stradale che coinvolge un solo veicolo, il passeggero trasportato danneggiato non può agire ex art. 141 CdA (che presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli), ma la domanda rimane ammissibile se riqualificata come azione ex art. 144 CdA contro l’assicuratore del vettore e il proprietario del medesimo veicolo in solido. Questo il principio affermato dal Tribunale di Avellino con la sentenza parziale n. 1007/2026, che ha dichiarato inammissibile l’azione intentata ex art. 141 ma ha rigettato le eccezioni preliminari dell’assicurazione sulla improponibilità e improcedibilità della domanda, consentendo alla ricorrente di proseguire il giudizio con la riqualificazione della domanda. La sentenza offre anche un chiarimento di rilievo: il proprietario del veicolo danneggiato, quando sia contemporaneamente passeggero trasportato e vittima del sinistro, non è escluso dalla tutela assicurativa e può agire come “vulnerato” secondo il principio europeo “vulneratus ante omnia reficiendus“.
La vicenda processuale
Nel settembre 2020, l’attrice – proprietaria di un’autovettura Fiat Panda – era seduta nel sedile posteriore sinistro del medesimo veicolo, condotto dal figlio, quando questi perdeva il controllo del mezzo a causa della velocità eccessiva e inadeguata alle condizioni della strada. L’auto si schiantava violentemente contro un muro pubblico in un sinistro che coinvolgeva un solo veicolo. La ricorrente riportava lesioni gravi: frattura pluriframmentaria del piatto tibiale interno, interessamento trimalleolare, frattura della rotula sinistra. Dopo il ricovero presso l’ospedale della provincia di Avellino e l’intervento chirurgico, veniva dichiarata guarita solo sei mesi dopo l’evento, con postumi da valutare in sede medico-legale.
L’attrice – proprietaria del veicolo – citava in giudizio l’assicurazione della responsabilità civile e il conducente (suo figlio), rimasto contumace, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, incluso il danno biologico e le limitazioni della vita di relazione. Nel libello introduttivo, la ricorrente fondava la domanda sull’art. 141 CdA (Codice delle Assicurazioni), norma che disciplina l’azione del terzo trasportato. L’assicurazione convenuta sollevava molteplici eccezioni preliminari: l’inammissibilità dell’azione ex art. 141 per assenza di coinvolgimento di più veicoli, l’improponibilità per violazione dell’art. 148 CdA relativo alle procedure di messa in mora, la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza, il difetto di legittimazione ad agire.
Con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., l’attrice aderiva all’eccezione circa l’inammissibilità dell’azione ex art. 141 e riqualificava la propria domanda come azione ex art. 144 CdA, chiedendo che compagnia assicurativa e conducente fossero condannati in solido al risarcimento. Il Tribunale ha accolto parzialmente la causa, dichiarando inammissibile l’azione ex art. 141 ma rigettando le ulteriori eccezioni preliminari e rinviando la causa all’istruttoria meritoria.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo: art. 141, art. 144, art. 149 CdA
L’art. 141 CdA tutela il “terzo trasportato” – passeggero che non sia proprietario né conducente del veicolo – consentendogli di agire direttamente contro l’assicurazione del vettore per ottenere il risarcimento a prescindere dall’accertamento della responsabilità, fatta salva l’ipotesi di caso fortuito. Tuttavia, il meccanismo presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli: uno del vettore (con passeggero) e uno del responsabile civile. In questo modo, l’assicurazione del vettore eroghisce il risarcimento sulla base del solo accertamento del danno, per poi rivalersi nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile.
L’art. 144 CdA disciplina l’azione di risarcimento del danneggiato “da sinistro stradale” contro l’assicurazione del veicolo assicurato, senza distinzione tra proprietario, conducente e passeggero. Questo articolo rappresenta il meccanismo generale di tutela assicurativa ed è applicabile a qualunque vittima del sinistro.
L’art. 148 CdA specifica le modalità attraverso cui il danneggiato deve comunicare all’assicurazione la richiesta di risarcimento: per raccomandata con avviso di ricevimento, allegando la documentazione idonea a provare il danno. L’art. 148, comma 5, impone all’assicurazione il dovere di richiedere le integrazioni documentali entro trenta giorni, se la richiesta è incompleta.
L’art. 145 CdA disciplina le condizioni di proponibilità dell’azione giudiziale: la domanda diviene proponibile al decorso di sessanta giorni (per danni alle cose) o novanta giorni (per danno alle persone) dalla data della messa in mora.
L’istituto dell’azione del terzo trasportato: le Sezioni Unite sulla necessità di due veicoli
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la celebre sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, hanno chiarito che l’azione ex art. 141 CdA presuppone necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro. La ragione sottesa è strutturale: il sistema disegnato dalla norma si basa sulla presenza di due assicuratori, quello del vettore e quello del responsabile civile, con una biforcazione dell’accertamento (il primo valuta il danno; il secondo accerta le responsabilità). Quando il sinistro riguarda un unico veicolo – come nel caso di uno schianto contro un ostacolo fisso – questo meccanismo non si attiva, e la domanda non può fondarsi sull’art. 141.
Il principio “vulneratus ante omnia reficiendus“: protezione del proprietario-passeggero
Un secondo principio di rilievo, riaffermato dal Tribunale di Avellino sulla base della giurisprudenza della Cassazione (sentenze n. 3078/2025, n. 13738/2020, n. 1269/2018), afferma che il proprietario del veicolo, qualora sia contemporaneamente passeggero trasportato e vittima del sinistro, non è escluso dalla tutela assicurativa ex art. 144 CdA. Il principio europeo “vulneratus ante omnia reficiendus” (il danneggiato deve essere risarcito prima di ogni altra considerazione) si applica indistintamente a tutte le vittime, indipendentemente dalla loro qualità giuridica. L’assicuratore non può opporre clausole di esclusione basate sul fatto che il passeggero sia il proprietario della vettura, né può invocare l’utilizzo del mezzo da parte di conduttori non autorizzati, salvo l’unica eccezione del furto del veicolo di cui il passeggero fosse a conoscenza.
Il procedimento di messa in mora e il dovere di integrazione dell’assicuratore
Centrale nella sentenza è il chiarimento relativo all’art. 148 CdA, comma 5. Il Tribunale afferma che quando il danneggiato invia una richiesta incompleta di risarcimento, l’assicurazione ha il dovere cogente (non discrezionale) di richiedere le integrazioni documentali entro trenta giorni. Se non lo fa, non può successivamente eccepire in giudizio l’improponibilità della domanda per incompletezza. Questo rovesciamento della prospettiva segna il passaggio da un regime procedurale “rigido” (in cui il danneggiato doveva presentare istanza “perfetta“) a uno più elastico, fondato sulla collaborazione tra le parti nella fase stragiudiziale.
La decisione e il ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ha proceduto per gradi di approfondimento, risolvendo ciascuna questione preliminare formulata dall’assicurazione.
Sull’inammissibilità ex art. 141 CdA: Il Tribunale dichiara fondata l’eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa. Nel sinistro in esame risulta provato il coinvolgimento di un unico veicolo: la Fiat Panda dell’attrice, che si è schiantata contro un muro. Non è stato coinvolto alcun altro veicolo, né tantomeno è riscontrabile uno scontro materiale tra due auto. Pertanto, il presupposto strutturale dell’azione ex art. 141 – il coinvolgimento di almeno due veicoli – è carente, e la domanda così formulata deve dichiararsi inammissibile.
Tuttavia, non può dichiararsi inammissibilità della domanda tout court. Il Tribunale riconosce che l’attrice, aderendo all’eccezione preliminare nella prima memoria ex art. 171-ter, ha tempestivamente riqualificato la propria domanda da azione ex art. 141 a azione ex art. 144 CdA. Tale riqualificazione costituisce una “emendatio libelli” tempestiva e ammissibile secondo il principio consolidato delle Sezioni Unite (sentenza n. 12310/2015): la modificazione della domanda è lecita purché rimanga connessa alla vicenda sostanziale e non pregiudichi le potenzialità difensive della controparte. Nel caso concreto, l’attrice chiede la condanna in solido dell’assicurazione e del conducente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali: elemento già contenuto nelle conclusioni originarie, semplicemente riqualificato sotto il profilo normativo.
Il Tribunale chiarisce inoltre che il proprietario del veicolo può agire come passeggero vittima del sinistro, invocando il principio europeo “vulneratus ante omnia reficiendus”. Non è configurabile un’eccezione dell’assicuratore fondata sulla qualità del ricorrente come proprietario: tale circostanza è irrilevante ai fini della tutela assicurativa.
Sull’improponibilità della domanda ex art. 148 CdA: Il Tribunale rigetta l’eccezione dell’assicurazione. La ricorrente ha inviato due comunicazioni di messa in mora, il 30 settembre 2021 e il 12 aprile 2022, alle quali è seguito l’invito a negoziazione assistita. Sebbene la prima missiva sia stata inviata oltre un anno dopo il sinistro, l’art. 148 CdA non fissa un termine (perentorio) per l’inoltro della richiesta. La compagnia convenuta ha eccepito genericità relativamente alla prima comunicazione, ma non ha fornito alcuna contestazione sulla seconda messa in mora, della quale è provata la ricezione.
Inoltre, il Tribunale afferma un principio di rilievo: anche se ipoteticamente entrambe le missive fossero state ritenute incomplete, la compagnia assicurativa avrebbe avuto il dovere cogente ex art. 148, comma 5, di richiedere le integrazioni entro trenta giorni. In assenza di prova di una siffatta richiesta, l’eccezione di improponibilità è infondata. La norma disegna infatti una procedura collaborativa in cui il danneggiato non è sottoposto a uno standard di perfezione formale, ma piuttosto l’assicurazione è attivamente obbligata a segnalare carenze e a ottenere gli elementi necessari.
Sulla nullità dell’atto di citazione e sul difetto di legittimazione: Entrambe le eccezioni sono respinte come generiche e infondate. Nel libello, l’attrice ha fornito un’esposizione dei fatti circostanziata (sinistro monovetturale, lesioni riportate, ricovero, intervento chirurgico, guarigione con postumi), ha indicato gli elementi di diritto (responsabilità esclusiva del conducente), e ha formulato un petitum determinato (condanna in solido a risarcimento danni). Non sussiste incertezza tale da precludere alla convenuta di formulare difese puntuali. L’attrice ha provato per tabulas la proprietà del veicolo depositando il certificato cronologico del PRA, soddisfacendo così il requisito di legittimazione ad agire.
Sulle spese: Il Tribunale rimanda la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva di merito, rinviando la causa all’istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
Per i professionisti che assistono danneggiati in sinistri stradali, la sentenza offre un chiarimento di primaria importanza: l’erronea qualificazione della domanda ex art. 141 anziché ex art. 144 non è fatale se corretta tempestivamente in memorie successive. La riqualificazione costituisce emendatio libelli ammissibile e consente al ricorrente di proseguire il giudizio. Inoltre, il proprietario del veicolo che sia contemporaneamente passeggero vittima del sinistro non perde la tutela assicurativa: il principio europeo “vulneratus ante omnia reficiendus” protegge tutte le vittime indistintamente.
