Spese scolastiche e mediche: come ottenere il rimborso pro quota

Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità” (Cass., sent. n. 21241/2016).

Per principio generale, il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore esaurisce il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un ulteriore titolo (quale il decreto ingiuntivo) per il medesimo petitum e causa petendi contro il medesimo debitore; tanto, però, a condizione che l’oggetto della condanna sia idoneamente delimitato e quantificato o, quantomeno, delimitabile o quantificabile in forza di elementi idoneamente indicati nel titolo stesso ed all’esito di operazioni meramente materiali o aritmetiche (cfr., ex multis, Cass., 5 febbraio 2011, n. 2816; Cass., 30 novembre 2010, n. 24242; Cass. 2 aprile 2009, n. 8067 e Cass., 1 giugno 2005, n. 11677). 

Tale principio ha trovato applicazione anche nel campo del diritto di famiglia e, in particolare, con riferimento alla procedura di recupero delle spese mediche e scolastiche anticipate da un genitore nell’interesse dei figli. È stato, infatti, riconosciuto dalla Suprema Corte che tali voci di spesa, a differenza di tutte le altre spese c.d. straordinarie, rappresentano per il genitore “esborsi sostanzialmente certi” nella vita dei figli e, quindi, indeterminati solo nel quando e nel quantum, con la conseguenza che, se opportunamente documentate, possono essere recuperate sulla base della sola sentenza di separazione/divorzio, dal momento che tale titolo esecutivo riguarda un credito, comunque, certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi. Si tratta, in altri termini, di spese non riferite a fatti meramente eventuali, né a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici ma, rappresentative di esborsi statisticamente ordinari o frequenti, di cui è variabile effettivamente soltanto la misura e l’entità, in quanto connessi ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi, da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum. Peraltro, le spese scolastiche, non solo, comportano esborsi certi per i genitori, ma anche in misura sempre più notevole in rapporto al grado della scuola od istituzione superiore od universitaria frequentata.

Alla luce di tanto ed in adeguamento al principio generale sopra richiamato che fa espresso divieto al creditore di munirsi di un ulteriore titolo esecutivo per il medesimo petitum e causa petendi, la Suprema Corte ha quindi statuito che il provvedimento con cui in sede di separazione o divorzio si stabilisca che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell’ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell’obbligato ed al fine di legittimare l’esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore alleghi ed opportunamente documenti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (Cass., n. 11316/2011). Principio ribadito anche di recente: “Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità” (Cass., sent. n. 21241/2016; dello stesso tenore, Tribunale di Bolzano, 11.05.2018). Tali spese, in definitiva, se opportunamente documentate, possono e debbono essere prese quale “implicito elemento estrinseco” alla sentenza di separazione o divorzio, evitando così notevoli aggravi di costi e di tempi dettati dalla necessità di ricorrere nuovamente al Giudice per la formazione di un ulteriore titolo esecutivo.

In definitiva, il genitore che è intenzionato a recuperare la propria quota di spese mediche e scolastiche sostenute per il figlio, può porre a base della propria pretesa la sentenza di separazione o divorzio, purché alleghi, con l’atto di precetto e/o con l’atto di intervento, la documentazione attestante tutti gli esborsi di cui ne chiede il pagamento. Di talchè, la necessità di un ulteriore ricorso al Giudice per la formazione di nuovi titoli esecutivi permane solo con riferimento alle sole spese straordinarie diverse da quelle medico-sanitarie e scolastiche, in quanto riguardanti eventi il cui accadimento è oggettivamente incerto.

Avv. Cosimo Montinaro

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