📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto civile – Tutela possessoria
- Oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso di servitù di passaggio pedonale – Servitù discontinua
- Normativa: artt. 1168, 1170 c.c., artt. 1064, 1067 c.c., art. 669 terdecies c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: servitù discontinua, possesso saltuario, reintegrazione possesso, epoca prossima spoglio, tutela possessoria
In tema di servitù discontinue, l’esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante, con la conseguenza che, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l’animus derelinguendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per la utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore, essendo sufficiente ai fini della reintegrazione la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio dal quale è consentito presumere l’utilizzo nel momento dello spoglio stesso.
Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del febbraio 2026, ha rigettato il reclamo avverso l’ordinanza che aveva concesso la tutela possessoria della servitù di passaggio pedonale eliminata tramite apposizione di recinzione e rimozione del vialetto in porfido. Il Collegio ha confermato che l’esercizio saltuario della servitù, valutato alla luce della destinazione non residenziale dell’immobile del fondo dominante, non preclude la configurabilità del possesso. Ai fini dell’accoglimento dell’azione di reintegrazione non occorre valutare né l’esistenza di passaggi alternativi né la proporzionalità tra i vantaggi dei proprietari del fondo dominante e il sacrificio del fondo servente, essendo sufficienti la prova del possesso, il rispetto del termine annuale e l’effettivo spoglio.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Distinzione tra azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. e azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. quanto al requisito del possesso ultrannuale richiesto solo per la seconda
- Irrilevanza di impedimenti saltuari all’esercizio della servitù quali auto parcheggiate ai fini della configurabilità del possesso del diritto
- Compatibilità tra esercizio occasionale della servitù e possesso tutelabile quando la modalità di esercizio è valutata alla luce della destinazione non residenziale del fondo dominante
- Sufficienza della prova del possesso in epoca prossima allo spoglio per servitù discontinue senza necessità dei requisiti richiesti per l’usucapione
- Presunzione di utilizzo nel momento dello spoglio derivante dalla prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima allo spoglio
- Esclusione della rilevanza di passaggi alternativi e del bilanciamento di proporzionalità nell’azione di reintegrazione che richiede solo prova del possesso, rispetto del termine e spoglio effettivo