Stato di bisogno ex art. 570 c.p. e intervento degli obbligati sussidiari — Corte d’Appello Napoli 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto penale — Reati contro la famiglia
  • Oggetto: Violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, comma 2 n. 2 c.p. — omesso versamento dell’assegno di mantenimento in favore di figli minori e figlia maggiorenne non autosufficiente
  • Normativa: Art. 570 comma 2 n. 2 c.p.; art. 433 c.c.; art. 605 c.p.p.; art. 23 bis L. n. 176/2020
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: violazione obblighi assistenza familiare, stato di bisogno art. 570 c.p., omesso mantenimento figli, obbligati sussidiari art. 433 c.c., impossibilità economica assoluta

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, comma 2 n. 2 c.p., lo stato di bisogno dei beneficiari dell’assegno di mantenimento sussiste sempre in presenza di un’omissione totale del pagamento da parte dell’obbligato principale, e persiste anche qualora tale stato di bisogno sia venuto meno per l’intervento economico di soggetti che, secondo l’ordine fissato dall’art. 433 c.c., sono obbligati in via sussidiaria alla corresponsione degli alimenti, non potendo l’inadempiente giovarsi dell’altrui solidarietà familiare per escludere la propria responsabilità penale.

La Corte d’Appello di Napoli, Sezione III Penale, con sentenza depositata in cancelleria nel gennaio 2026, ha confermato integralmente la condanna emessa dal Tribunale di Benevento nei confronti del resistente, lavoratore stagionale che per oltre un anno aveva omesso di corrispondere l’assegno di mantenimento fissato con provvedimento di omologa della separazione. La Corte ha riaffermato che la prova dell’elemento oggettivo del reato non è scalfita dal fatto che i figli abbiano ricevuto sostegno economico dai familiari della parte offesa.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Nozione di impossibilità economica dell’obbligato ex art. 570 c.p. come condizione assoluta, persistente, oggettiva e incolpevole di indisponibilità di introiti
  • Rilevanza penale del versamento parziale e inferiore all’importo stabilito dal giudice civile nell’accordo di omologa della separazione
  • Valutazione della capacità reddituale del lavoratore stagionale percettore di sussidio di disoccupazione ai fini dell’imputabilità dell’inadempimento
  • Rapporto tra obbligazione di mantenimento ex provvedimento civile di omologa e responsabilità penale ex art. 570 comma 2 n. 2 c.p.
  • Posizione del figlio maggiorenne non autosufficiente quale soggetto protetto dalla fattispecie di cui all’art. 570 comma 2 n. 2 c.p.

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