La recente sentenza del Tribunale di Palmi (2024) affronta un caso di grande rilevanza giuridica e sociale, riguardante la responsabilità degli enti pubblici per difetti di custodia stradale. La vicenda trae origine da un incidente mortale avvenuto su una strada comunale a Polistena, dove la mancanza di barriere di protezione su un muretto ha provocato il decesso di una conducente.
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del Comune per non aver adottato misure di sicurezza atte a prevenire l’evento, condannandolo al risarcimento dei danni da perdita parentale in favore dei figli della vittima. Tuttavia, è stato altresì rilevato un concorso di colpa della conducente, attribuito alla guida in stato di ebbrezza e al superamento del limite di velocità, elementi che hanno inciso sulla determinazione dell’entità del risarcimento.
Questa pronuncia è significativa non solo per l’applicazione dei principi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. agli enti pubblici, ma anche per il richiamo alle normative tecniche in materia di sicurezza stradale e per l’analisi del concorso di cause.
Avv. Cosimo Montinaro – Tel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it
Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il 6 gennaio 2013, intorno alle ore 23:00, la signora G.D., alla guida di una Citroen C1, percorreva la strada comunale SP5, tra Polistena e Melicucco. A causa di un’improvvisa perdita di controllo del veicolo, la conducente si è schiantata contro un muretto in conglomerato cementizio, situato sul lato destro della carreggiata. Il muretto, che separava la strada da un’area di parcheggio, non era dotato di barriere protettive conformi alle normative tecniche vigenti.
Trasportata d’urgenza al presidio ospedaliero di Polistena, la donna è deceduta poche ore dopo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. L’autopsia ha rilevato un politrauma con lesione aortica ed emorragia interna, esito diretto dello schianto.
Gli eredi della vittima – tre figli adulti e il marito, separato di fatto – hanno convenuto in giudizio il Comune di Polistena, ritenendolo responsabile del sinistro per omessa manutenzione della strada. In particolare, hanno attribuito la causa dell’incidente all’assenza di barriere di protezione sul muretto, che avrebbero potuto attutire l’impatto ed evitare conseguenze letali.
La difesa del Comune ha sollevato diverse eccezioni. In primo luogo, ha negato di essere il custode della strada in questione, affermando che la competenza spettava alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. In secondo luogo, ha sostenuto che il sinistro fosse imputabile alla condotta imprudente della vittima, che guidava in stato di ebbrezza e superava il limite di velocità imposto nel tratto di strada.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La sentenza si basa principalmente sull’art. 2051 c.c., che stabilisce la responsabilità del custode per i danni cagionati da cose in custodia. Tale responsabilità è di natura oggettiva, richiedendo solo la dimostrazione del nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode può esimersi dimostrando l’intervento di un caso fortuito, inteso come evento imprevedibile e inevitabile estraneo alla sfera di controllo del custode.
Nel caso specifico, il giudice ha chiarito che il Comune di Polistena era da considerarsi il custode della strada, come dimostrato da delibere amministrative che ne attestavano la competenza manutentiva. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti ribadito più volte che gli enti pubblici, in qualità di proprietari e gestori delle strade, sono tenuti a garantire la sicurezza degli utenti attraverso un’adeguata manutenzione e la predisposizione di misure preventive.
Tra i precedenti rilevanti citati dal giudice, si evidenziano:
- Cass. civ. n. 8157/2009: Gli enti pubblici sono responsabili per i danni causati da anomalie della sede stradale, salvo prova del caso fortuito.
- Cass. civ. n. 15761/2016: La mancanza di segnaletica o di barriere protettive può configurare un’omissione colposa, con responsabilità dell’ente proprietario.
Rilevante è anche il richiamo al D.M. 21 giugno 2004, che recepisce gli standard UNI EN 1317 per i dispositivi di sicurezza stradale. Secondo tale normativa, i margini delle carreggiate devono essere protetti da barriere in grado di dissipare l’energia degli impatti e ridurre i danni agli utenti. Il giudice ha sottolineato che queste disposizioni si applicano non solo alle strade di nuova costruzione, ma anche a quelle esistenti, rendendo obbligatoria l’adeguamento delle infrastrutture.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Palmi ha ritenuto accertato che il tratto di strada dove si è verificato il sinistro presentasse condizioni di pericolosità tali da configurare una responsabilità del Comune. In particolare, il muretto contro cui si è schiantata la vittima costituiva un ostacolo fisso privo di adeguate protezioni, in violazione delle norme tecniche vigenti. La mancata installazione di barriere conformi ha rappresentato una grave omissione da parte dell’ente pubblico.
Le perizie tecniche hanno evidenziato che l’impatto a una velocità stimata di circa 50 km/h avrebbe avuto conseguenze significativamente meno gravi se fossero stati presenti attenuatori d’urto o terminali speciali. Tali dispositivi avrebbero dissipato una parte dell’energia cinetica, riducendo l’entità delle lesioni riportate dalla conducente.
Tuttavia, il giudice ha riconosciuto un concorso di colpa della vittima, rilevando che la stessa guidava con un tasso alcolemico pari a 1,68 g/l, superiore al limite legale, e a una velocità non commisurata al limite imposto di 30 km/h. Questi elementi hanno contribuito in modo significativo al verificarsi del sinistro, giustificando una ripartizione della responsabilità nella misura del 60% a carico del Comune e del 40% a carico della vittima.
La liquidazione del danno da perdita parentale è avvenuta sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, che rappresentano un parametro di riferimento per la quantificazione equitativa dei danni non patrimoniali. Il giudice ha riconosciuto un importo complessivo di € 234.661,80 a ciascuno dei tre figli della vittima, ridotto in proporzione alla responsabilità della conducente.
Il marito separato, invece, non ha ottenuto alcun risarcimento, poiché non ha dimostrato l’esistenza di un legame affettivo stabile con la vittima, essendo emerso che i due vivevano separati da tempo e avevano intrapreso nuove relazioni sentimentali.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Il tratto di strada in cui si è verificato l’incidente era pericoloso per l’assenza di dispositivi di protezione conformi alle prescrizioni tecniche.
