MASSIMA (Cassazione, ordinanza 28 SETTEMBRE 2018, n. 23469)
“Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non giΓ nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianitΓ , bensΓ¬ nello sconvolgimento dellβesistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonchΓ© nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto il quale Γ¨ ristorabile in caso non solo di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale“.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
Rilevato che:
con atto di citazione del settembre 2009 P.S.D. , D.C. e P.J. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano V.A. e Milano Assicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale nel quale il congiunto P.D. aveva riportato gravi lesioni. Nel corso del giudizio la societΓ assicuratrice corrispose dapprima la somma di Euro 100.000.000 e successivamente quella di Euro 574.000.000 in favore di P. S. , quale amministratore di sostegno del figlio D. . Disposta CTU, con quantificazione di postumi permanenti di natura psichica in termini del 45-50% per P.D. , il Tribunale adito accolse la domanda nei limiti della condanna dei convenuti al pagamento in favore di D.C. della somma di Euro 5.518,67. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 21 giugno 2016 la Corte dβappello di Milano rigettΓ² lβappello proposto da P.S.D. , in proprio e quale amministratore di sostegno di P.D. , e P.J. , condannando gli appellanti alla rifusione delle spese nella misura di Euro 12.194,00 oltre accessori, ed accolse lβappello proposto da D.C. , condannando gli appellati al pagamento della somma di Euro 10.800,00 in favore della D. , con compensazione delle spese.
OsservΓ² la corte territoriale, per quanto qui rileva,con riferimento alla pretesa risarcitoria dei congiunti di P.D. , che era da escludere la configurabilitΓ del danno parentale, implicante la perdita del familiare nella specie non occorsa, e che quanto al danno non patrimoniale, quale danno biologico, nonchΓ© danno morale e danno dinamico-relazionale relativamente a P.S.D. e P.J. , generiche erano le allegazioni nellβatto di appello in violazione dellβart. 342 cod. proc. civ.. PrecisΓ² a tale proposito che mancava idonea prova di un vero e proprio sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti per fronteggiare le straordinarie sopravvenute esigenze del figlio D. . Aggiunse, con riferimento al danno biologico di natura psichica patito da D.C. , accertato nella relazione di CTU nella misura del 4% quale invaliditΓ permanente e del 10% per invaliditΓ temporanea per dieci mesi, che, avuto riguardo alla tabella milanese piuttosto che al disposto dellβart. 139 d. lgs. n. 209 del 2005, che imporrebbe pur sempre un ristoro integrale e personalizzato, il congruo importo per la permanente era di Euro 5.500,000, mentre quello per la temporanea era di Euro 3.650,00, sicchΓ© con la rivalutazione e gli interessi si ascendeva allβimporto di Euro 10.800,00.
Hanno proposto ricorso per cassazione P.S.D. , D.C. e P.J. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni s.p.a., la quale ha proposto altresΓ¬ ricorso incidentale sulla base di un motivo. Γ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dellβart. 375, comma 2, cod. proc. civ.. Γ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 cod. civ.. Osservano i ricorrenti in via principale che la corte territoriale ha errato nellβescludere che la perdita del rapporto parentale potesse sussistere solo in caso di decesso del congiunto, potendo il rapporto parentale essere gravemente leso in presenza di gravi lesioni fisiche del familiare, e che particolarmente sconvolgente Γ¨ la lesione nel caso di specie di tipo psichico. Aggiungono che stante la gravitΓ delle condizioni psichiche del congiunto, quale conseguenza delle lesioni subite a seguito del sinistro stradale, i genitori e la sorella dovranno provvedere alla sua vita futura e che la sorella J. ha iniziato a soffrire un disturbo di origine psichica in coincidenza con la fase attiva della malattia del fratello.
Il motivo Γ¨ fondato. Va premesso che il richiamo alla norma di cui allβart. 342 cod. proc. civ. non implica che da parte della corte territoriale vi sia stata una statuizione di inammissibilitΓ dellβappello. A parte il dispositivo di rigetto e non di inammissibilitΓ dellβappello, va osservato che il rilievo di genericitΓ delle allegazioni si inserisce nel quadro di una motivazione centrata sulla questione di diritto della non configurabilitΓ del danno da perdita del rapporto parentale e sulla questione di fatto della carenza di prova del danno dinamico relazionale. Il rilevato difetto di allegazione rifluisce cosΓ¬ nel rilevato difetto probatorio ed il richiamo allβart. 342, in mancanza di ratio decidendi e dispositivo conformi, perde rilevanza giuridica nel contesto della decisione.
Venendo alla ritenuta esclusione del danno da perdita del rapporto parentale va detto che il giudizio di fatto circa lβassenza di prova del danno dinamico – relazionale, una volta che si Γ¨ premessa la non configurabilitΓ del danno da perdita del detto rapporto, si traduce in errore di diritto perchΓ© comporta lβastratta negazione della pretesa risarcitoria, e non la mera confutazione della sua fondatezza sul piano delle circostanze di fatto. Il profilo dinamico-relazionale non Γ¨ invero un quid pluris rispetto al danno da perdita da rapporto parentale, tale da incrementare la misura dellβimporto risarcitorio da liquidare, ma Γ¨ una componente intrinseca del danno da perdita del rapporto parentale giΓ sul piano delle qualificazioni giuridiche. Sulla base del principio di integralitΓ del risarcimento si deve considerare infatti il profilo dinamico-relazionale, unitamente alla sofferenza interiore patita dal soggetto, quali articolazioni costitutive del danno da perdita del rapporto parentale. La decisione va pertanto valutata sotto il profilo del giudizio di diritto.
A questo proposito va subito rammentato che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non giΓ nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianitΓ , bensΓ¬ nello sconvolgimento dellβesistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonchΓ© nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto il quale Γ¨ ristorabile in caso non solo di perdita, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, ma anche di mera lesione del rapporto parentale (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992). Una volta riconosciuta la spettanza del danno in discorso anche nel caso di mera lesione del rapporto parentale vanno precisate le componenti di tale danno cui si Γ¨ finora fatto cenno.
Ai fini di tale precisazione va richiamata la piΓΉ recente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. 901/2018 e 7513/2018) in tema di risarcimento del danno alla persona, ed in particolare i seguenti principi.
1) Sul piano del diritto positivo, lβordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).
2) La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo lβinsegnamento della Corte costituzionale e delle sezioni unite della S.C. (Corte cost. 233/2003; Cass. ss.uu. 26972/2008) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:
a) di unitarietΓ rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensivitΓ intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dallβevento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, allβuopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
3) Nel procedere allβaccertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dellβinsegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni come modificati dallβart. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 – la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale – deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioΓ¨ tanto lβaspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sΓ©, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
4) Nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. 8827-8828/2003; Cass. ss.uu. 6572/2006; Corte cost. 233/2003) – il giudice dovrΓ , pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso – quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nellβambito della relazione del soggetto con la realtΓ esterna, con tutto ciΓ² che, in altri termini, costituisce “altro da se”).
5) In presenza dβun danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) puΓ² essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo lβid quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invaliditΓ non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
6) Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attivitΓ dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. “categorie” o cd. “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (lβart. 32 Cost.).
7) Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui allβart. 139 c.s.a. non Γ¨ chiusa anche al risarcimento del danno morale”), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dellβart. 138 del C.d.A., alla lettera e introdotto dalla legge di stabilitΓ del 2016.
8) In assenza di lesione della salute, ogni vulnus arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andrΓ specularmente valutato e accertato, allβesito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo (volta che, nelle singole fattispecie concrete, non Γ¨ impredicabile, pur se non frequente, lβipotesi dellβaccertamento della sola sofferenza morale o della sola modificazione in pejus degli aspetti dinamico-relazionali della vita), il medesimo, duplice aspetto, tanto della sofferenza morale, quanto della privazione/diminuzione/modificazione delle attivitΓ dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (in tal senso, giΓ Cass. ss.uu. 6572/2006).
9) Costituisce, pertanto, un evidente paralogismo sul plano fenomenologico, prima ancora che giuridico (come, oggi, anche normativamente confermato dalla riforma degli artt. 138 e 139 C.d.A.), quello secondo cui il danno sarebbe costituito, in una dimensione di impredicabile unitΓ , “dalla sofferenza del non poter piΓΉ fare”, perchΓ© la piΓΉ superficiale della disamina delle conseguenze di una grave lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, come quello alla relazione parentale, consente ictu oculi di affermare, in alcuni casi, che, nonostante la intensa sofferenza morale, questa non incida, in tutto o in parte, sulle attivitΓ dinamico-relazionali del soggetto leso, appartenendo ad una diversa dimensione dellβessere persona.
La liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrΓ pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto lβaspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una suggestiva simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus “interno” arrecato al patrimonio del creditore), quanto sotto quello dellβalterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante” quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto).
Il giudice di merito, una volta riconosciuta la configurabilitΓ anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale, dovrΓ accertarne la concreta ricorrenza sulla base dei principi di diritto sopra enunciati.
Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo. Osservano i ricorrenti, riportandosi al precedente motivo, che il danno non patrimoniale subito dagli stretti congiunti di persona che ha subito gravi lesioni fisiche Γ¨ un danno presunto, potendo il relativo pregiudizio essere desunto dal vincolo di parentela e dalla sussistenza del rapporto di convivenza, nonchΓ© dalla gravitΓ e dal tipo di lesioni fisiche.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014. Osservano i ricorrenti che la condanna al pagamento in favore della societΓ assicuratrice dellβimporto di Euro 12.194,00 appare sproporzionata rispetto ai parametri del d.m. n. 55 del 2014, non essendo stata svolta alcuna attivitΓ istruttoria ed essendo stati dedotti gli importi di un terzo per la compensazione disposta con riferimento a D.C. .
Lβaccoglimento del primo motivo determina lβassorbimento di secondo e terzo motivo.
Con lβunico motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione dellβart. 139 Codice delle assicurazioni, ai sensi dellβart. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Osserva la ricorrente in via incidentale che in materia di micropermanenti per le lesioni causate da circolazione stradale deve essere applicato esclusivamente lβart. 139 citato e non le tabelle milanesi e che la misura complessiva del danno biologico spettante Γ¨ quella liquidata in primo grado.
Il motivo Γ¨ inammissibile. La ricorrente incidentale si Γ¨ limitata a denunciare la mera violazione di legge senza dedurre in modo specifico quale sarebbe stata la misura risarcitoria del danno biologico facendo applicazione dellβart. 139 Codice delle assicurazioni. In particolare non indica le concrete operazioni di calcolo sulla base delle quali sarebbe derivato un importo ad essa favorevole. Richiama per vero lβimporto liquidato in primo grado, ma non illustra le ragioni in base alle quali tale importo sarebbe il risultato dellβapplicazione del criterio di calcolo di cui allβart. 139. Al cospetto di tale formulazione del motivo di censura deve concludersi nel senso del difetto dellβinteresse a ricorrere per la cassazione della sentenza.
PoichΓ© il ricorso incidentale Γ¨ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dellβart. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater allβart. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dellβobbligo di versamento, da parte della parte ricorrente in via incidentale, dellβulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitΓ .
Ai sensi dellβart. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dallβart. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dΓ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dellβulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo.
