Risarcimento del danno non patrimoniale da morte

Risarcimento del danno non patrimoniale da morte

MASSIMA – Cassazione ordinanza n. 7743/2020

In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., non è limitata alla cd. “famiglia nucleare”, il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7743 del 2020, ha confermato il proprio orientamento secondo cui la convivenza non è un requisito necessario per il risarcimento del danno non patrimoniale da morte del nonno.

La sentenza

Nel caso esaminato dalla Cassazione, i nipoti del defunto avevano proposto azione di risarcimento del danno iure proprio, lamentando la perdita di un rapporto affettivo significativo con il nonno. La Corte d’Appello di Genova aveva respinto la domanda, ritenendo che la convivenza fosse un requisito necessario per la configurabilità del danno parentale.

La Cassazione ha invece accolto il ricorso dei nipoti, precisando che la convivenza non è un connotato minimo di esistenza della relazione parentale, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità.

La Corte ha inoltre sottolineato che il rapporto tra nonni e nipoti non può essere ancorato alla convivenza, in quanto la “società naturale”, cui fa riferimento l’articolo 29 della Costituzione, non è limitata alla “famiglia nucleare”.

Conclusioni

La sentenza della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche, in quanto consente ai nipoti di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del nonno anche in assenza di convivenza.

Analisi

La sentenza della Cassazione è in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che riconosce ai nonni il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del nipote.

La Corte ha ritenuto che la convivenza non sia un requisito necessario per la configurabilità del danno parentale, in quanto la relazione tra nonni e nipoti può essere caratterizzata da un profondo legame affettivo anche in assenza di coabitazione.

La decisione della Cassazione è importante, in quanto contribuisce a tutelare i diritti dei nonni, che spesso subiscono un forte impatto emotivo a seguito della morte di un nipote.

Riferimenti normativi:

  • Art. 29 Cost. – La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
  • Art. 1223 c.c. – Il danno patrimoniale è il danno emergente e il lucro cessante.
  • Art. 1226 c.c. – Il danno è risarcibile nella misura in cui è certo e attuale.
  • Art. 2056 c.c. – Il debitore è tenuto a risarcire il danno ingiusto cagionato dal fatto illecito.
  • Art. 2059 c.c. – Il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge.

Avv. Cosimo Montinaro

.

Torna in alto