Il Tribunale di Enna ha emesso una significativa sentenza che affronta il delicato tema della responsabilità medica in ambito ostetrico-ginecologico. La vicenda trae origine da un intervento di taglio cesareo eseguito nel novembre 1997 presso l’ospedale di Piazza Armerina. Il caso si distingue per la non corretta valutazione dell’epoca gestazionale che ha portato all’esecuzione prematura del parto cesareo, con conseguenti danni permanenti al neonato.
La Corte ha riconosciuto la responsabilità sia della struttura ospedaliera che del medico, condannandoli in solido al risarcimento del danno. Di particolare rilevanza è stata l’analisi del nesso causale tra l’errata determinazione del periodo gestazionale e i danni riportati dal bambino, confermata dalla consulenza tecnica d’ufficio.
La sentenza ha stabilito che il parto, eseguito alla 34° settimana anziché a termine, ha causato la nascita di un neonato prematuro con conseguenti problemi respiratori e successivi deficit permanenti. Il tribunale ha quantificato il danno complessivo in €30.650,00, riconoscendo sia il danno biologico che quello morale. La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale sulla responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie, confermando l’importanza della corretta valutazione diagnostica in ambito ostetrico.
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INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda ha inizio il 25 novembre 1997 quando una paziente viene ricoverata presso l’ospedale di Piazza Armerina per essere sottoposta a taglio cesareo. Il punto cruciale della vicenda ruota attorno alla determinazione dell’epoca gestazionale, aspetto che si è rivelato determinante per l’esito del caso.
Secondo quanto emerso dalla documentazione clinica e confermato dalla CTU, la gravidanza era stata inizialmente datata attraverso un’ecografia eseguita durante un precedente ricovero dell’11 giugno 1997, che indicava una lunghezza cranio-caudale del feto di 2,0 cm, corrispondente alla 9° settimana di gestazione. Tuttavia, nonostante questa chiara indicazione diagnostica, il parto cesareo venne programmato ed eseguito in maniera prematura, intorno alla 34° settimana di amenorrea.
Le conseguenze di questa decisione sono state significative: il neonato, nato con un peso di 2300 grammi, ha manifestato immediatamente problemi respiratori che hanno richiesto un ricovero prolungato presso la Clinica pediatrica del Policlinico Università di Catania, dove è rimasto dal 27 novembre al 25 dicembre 1997. Inoltre, la madre ha subito complicazioni post-operatorie che hanno richiesto un trasferimento d’urgenza presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata sottoposta ad isterectomia a causa di un’atonia uterina.
Gli accertamenti successivi hanno evidenziato che il bambino ha sviluppato un ritardo psicomotorio con particolare coinvolgimento di un arto superiore, condizione che è stata direttamente collegata alla prematurità della nascita. La famiglia ha quindi intrapreso un’azione legale, sostenendo che questi esiti negativi fossero il risultato di negligenza, imprudenza e imperizia nell’esecuzione dell’intervento di parto cesareo, nonché di una serie di errori diagnostici che hanno portato ad una non corretta valutazione dell’età gestazionale del feto.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La sentenza si fonda su un consolidato quadro normativo e giurisprudenziale in materia di responsabilità sanitaria.
Il Tribunale ha richiamato innanzitutto i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2008, che hanno qualificato il rapporto paziente-struttura come un autonomo e atipico contratto a prestazioni corrispettive, denominato “contratto di spedalità” o “contratto di assistenza sanitaria“. Questo inquadramento giuridico comporta l’applicazione dell’art. 1218 c.c. sulla responsabilità contrattuale. Di particolare rilevanza è il fatto che la pronuncia si colloca temporalmente prima delle due principali riforme in materia sanitaria (legge 189/2012 e legge 24/2017), applicandosi quindi la disciplina previgente che prevedeva un regime di responsabilità contrattuale sia per la struttura che per il medico.
Il Tribunale ha sottolineato come la prestazione gravante sulla struttura sanitaria sia di natura complessa, comprendendo non solo la prestazione medica principale, ma anche una serie di obblighi accessori come la fornitura di alloggio e vitto, la messa a disposizione di attrezzature, la sicurezza dei macchinari, la vigilanza del reparto.
Per quanto riguarda l’onere della prova, la sentenza richiama il principio secondo cui il paziente danneggiato deve dimostrare l’esistenza del contratto (o del contatto sociale qualificato) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, allegando qualificate inadempienze potenzialmente idonee a provocare il danno lamentato. Spetta invece alla struttura sanitaria e al medico l’onere di provare che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti negativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Il Tribunale ha inoltre fatto riferimento alla recente giurisprudenza della Cassazione (sentenze n. 26700/2018 e n. 18392/2017) che ha ulteriormente precisato questi principi in materia di responsabilità medica.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Enna ha accolto parzialmente le domande degli attori, basando la propria decisione su un’approfondita analisi della consulenza tecnica d’ufficio e delle prove testimoniali acquisite.
