📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità sanitaria – Responsabilità medica
- Oggetto: Risarcimento danni da omessa asportazione tiroide in intervento tiroidectomia – Inapplicabilità art. 2236 c.c.
- Normativa: Artt. 1176, 1228, 1298, 2043, 2049, 2055, 2236 c.c.; art. 139 D.lgs. 209/2005; L. 24/2017
- Giurisprudenza conforme: Cass. 4905/2022 (colpa lieve e difficoltà intervento); Cass. 975/2009 (nesso causale e criterio più probabile che non); Cass. 12965/2022, 28987/2019, 29001/2021 (responsabilità solidale struttura-medico)
- Parole chiave: tiroidectomia totale, art. 2236 c.c., intervento routinario, vistoso errore tecnico, rinnovazione CTU appello
L’intervento di tiroidectomia totale non costituisce intervento chirurgico di particolare difficoltà ai sensi dell’art. 2236 c.c., trattandosi di procedura routinaria inclusa nei programmi di pratica operatoria per specializzandi in Chirurgia Generale, con conseguente responsabilità del sanitario anche per colpa lieve e non solo per colpa grave. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2026, ha accolto l’appello di una paziente riformando la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria per omessa asportazione della tiroide durante intervento del 2016. La decisione, fondata su CTU collegiale rinnovata in appello, ha accertato che l’equipe operatoria non riconobbe la tiroide e non si accorse che essa non venne asportata, con conseguente necessità di secondo intervento. Il Tribunale aveva erroneamente applicato l’art. 2236 c.c. qualificando la tiroidectomia come “alta chirurgia”, mentre la Corte ha precisato che tale intervento è da considerarsi routinario, rispondendo il medico anche per colpa lieve in caso di negligenza e imprudenza.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA, IN DIRITTO, ANCHE:
- Discussione dei presupposti applicativi dell’art. 2236 c.c. in materia di responsabilità medica, con distinzione tra difficoltà della patologia e difficoltà dell’intervento e limitazione della colpa lieve ai soli casi di imperizia
- Analisi del criterio di valutazione del grado di colpa del professionista sanitario secondo parametri di divergenza dalla norma cautelare, prevedibilità ed evitabilità dell’evento, esigibilità e motivazione della condotta secondo Cass. 4905/2022
- Trattazione dell’ammissibilità delle critiche alla CTU in grado di appello anche senza preventiva formulazione di osservazioni al consulente in primo grado, con esclusione del divieto ex art. 345 c.p.c. secondo Cass. S.U. 5624/2022
- Esame della responsabilità solidale della struttura sanitaria ex artt. 1228 e 2049 c.c. con ripartizione paritaria del danno nei rapporti interni secondo criterio presuntivo artt. 1298 e 2055 c.c. salvo grave devianza imprevedibile del sanitario
- Valutazione del nesso causale in interventi di routine secondo criterio del “più probabile che non” con presunzione di causalità in caso di insuccesso di intervento con alte probabilità di esito favorevole ex Cass. 975/2009
- Approfondimento della liquidazione del danno biologico micropermanente con criteri tabellari ex art. 139 D.lgs. 209/2005 aggiornate DM 18/07/2025 e riconoscimento danno morale ex art. 139 comma 3 in misura del 33% previa allegazione circostanze specifiche
