Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha affrontato, con il Provvedimento n. 549 del 12 settembre 2024, un importante caso in materia di videosorveglianza privata che definisce i limiti delle riprese video in contesti abitativi contigui. La decisione chiarisce i presupposti di liceità del trattamento dei dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza, stabilendo principi rilevanti per l’installazione di telecamere in ambito domestico. Nel caso specifico, l’Autorità ha sanzionato un privato per aver effettuato riprese che includevano aree di pertinenza di terzi, ordinando la modifica dell’angolo visuale delle telecamere nonostante le contestazioni sulla proprietà dell’area monitorata.
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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria e delle sue implicazioni, proseguiamo con l’analisi dettagliata del provvedimento.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL GARANTE E ANALISI GIURIDICA
- ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda trae origine da una segnalazione presentata al Garante Privacy il 13 luglio 2022 da parte di tre soggetti che lamentavano l’installazione di cinque telecamere sul muro esterno di proprietà di un vicino. Le telecamere risultavano orientate verso le porte secondarie e le finestre delle abitazioni dei segnalanti, prospicienti un vicolo la cui titolarità era oggetto di controversia giuridica.
L’Autorità, a seguito della segnalazione, ha avviato un’istruttoria preliminare delegando il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza per le verifiche in loco. Gli accertamenti, condotti il 22 e 23 novembre 2022, hanno rilevato la presenza di cinque telecamere, di cui tre funzionanti, installate nella parte alta del muro dell’edificio di proprietà del titolare del trattamento.
Il proprietario dell’impianto ha dichiarato di aver installato inizialmente due telecamere nel 2018 con funzione di mera rilevazione, successivamente disconnesse e mantenute come deterrente. A seguito di presunti episodi di minacce e percosse nel luglio 2022, aveva proceduto all’installazione di tre ulteriori telecamere con funzione di registrazione attivata dal movimento.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento si fonda sul Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e sul D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato dal D.lgs. 101/2018. In particolare, l’art. 2, par. 2 del GDPR prevede l’esclusione dall’ambito di applicazione del Regolamento per i trattamenti effettuati per attività a carattere esclusivamente personale o domestico.
Il considerando n. 18 del GDPR specifica che tali attività devono essere prive di collegamenti con attività commerciali o professionali. Tuttavia, questa esenzione è subordinata alla condizione che le riprese siano limitate alle aree di diretta pertinenza del titolare, senza estendersi a spazi comuni o aree di proprietà di terzi.
La normativa richiede che il trattamento dei dati personali rispetti i principi di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) del GDPR) e sia fondato su una base giuridica adeguata (art. 6 del GDPR).
DECISIONE DEL GARANTE E ANALISI GIURIDICA
Il Garante ha ritenuto che il trattamento dei dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza fosse illecito per violazione degli art. 5, par. 1, lett. a) e 6 del GDPR.
L’Autorità ha evidenziato che, indipendentemente dalle questioni civilistiche relative alla proprietà dell’area ripresa, il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza deve rispettare i principi fondamentali della normativa privacy. Nel caso specifico, la ripresa di aree di fatto utilizzate da terzi, quali porte e finestre di altre abitazioni, configura un trattamento illecito di dati personali.
Il Garante ha precisato che l’eventuale estensione delle riprese oltre la propria proprietà può essere giustificata solo in presenza di situazioni di rischio effettivo adeguatamente documentate, e comunque limitatamente alle aree strettamente necessarie per garantire la sicurezza.
La decisione ha comportato:
- L’ingiunzione a modificare l’angolo visuale delle telecamere entro 90 giorni
- L’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro
- La pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante
ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO
“Le circostanze rappresentate nel corso dell’accertamento ispettivo, esaminate nel loro complesso, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio. In disparte i profili civilistici in ordine alla titolarità giuridica della proprietà dell’area e ai correlati rimedi esperibili, il raggio di ripresa delle telecamere, come documentato agli atti, interessando anche la facciata dove insistono le porte e le finestre dell’abitazione utilizzata dai segnalanti, coinvolge di fatto un’area di pertinenza di soggetti terzi, dando luogo a un trattamento di dati personali che non risulta sorretto da adeguata base giuridica.”
(Garante per la Protezione dei Dati Personali – Provvedimento n. 549 del 12 settembre 2024)
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