Una recente pronuncia del Tribunale di Salerno ha affrontato un caso emblematico di responsabilità medica per infezione ospedaliera, stabilendo importanti principi in materia di risarcimento del danno da complicanze post-chirurgiche. La sentenza, emessa nel 2025, si inserisce nel solco consolidato della giurisprudenza che qualifica come contrattuale la responsabilità delle strutture sanitarie per le conseguenze dannose derivanti da negligenza nell’assistenza post-operatoria. Il caso riguardava una paziente che, sottoposta a un intervento ortopedico apparentemente routinario presso una struttura ospedaliera campana, aveva sviluppato una grave infezione ossea con conseguenze permanenti sulla sua qualità di vita. La vicenda giudiziaria si è conclusa con il pieno riconoscimento delle ragioni della paziente e la condanna dell’ente ospedaliero al risarcimento integrale dei danni subiti.
La questione sottoposta all’attenzione del giudice riguardava specificamente l’insorgenza di una osteomielite post-operatoria, complicanza infettiva che ha determinato una talalgia cronica con significative ripercussioni sulla vita quotidiana della paziente. Il Tribunale, dopo un’approfondita istruttoria supportata da consulenza tecnica specialistica, ha accertato che l’infezione era stata causata da carenze nelle procedure di asepsi durante la catena assistenziale, configurando così una chiara ipotesi di responsabilità professionale per negligenza. La sentenza assume particolare rilievo nel panorama giurisprudenziale attuale, confermando che le strutture sanitarie rispondono contrattualmente non solo per gli errori nell’esecuzione tecnica degli interventi, ma anche per tutte le carenze organizzative e procedurali che possono compromettere la sicurezza del paziente durante il percorso di cura.
Avv. Cosimo Montinaro – email segreteria@studiomontinaro.it ➡️RICHIEDI UNA CONSULENZA ⬅️
Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale trae origine da un intervento chirurgico ortopedico eseguito nel gennaio 2019 presso una struttura ospedaliera del territorio salernitano. La paziente, affetta da una patologia calcaneare plantare che le causava significativo dolore e limitazione funzionale, si era sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici preliminari, tra cui esami radiografici che avevano evidenziato la presenza di una formazione ossea anomala a livello del calcagno. Dopo la necessaria fase preparatoria e gli accertamenti pre-operatori di routine, la donna veniva ricoverata presso il reparto di ortopedia e traumatologia per essere sottoposta all’intervento di rimozione della formazione calcaneare. L’operazione chirurgica, eseguita da un’équipe medica specializzata, si svolgeva apparentemente senza complicazioni immediate, tanto che il giorno successivo all’intervento la paziente veniva dimessa con prescrizione di terapia farmacologica domiciliare.
Tuttavia, nei giorni successivi alle dimissioni, la situazione clinica della paziente subiva un drammatico peggioramento. Si manifestava infatti una importante tumefazione della zona operata con fuoriuscita di materiale purulento, accompagnata da intenso dolore al tallone e alla pianta del piede. La sintomatologia dolorosa risultava così severa da determinare una zoppia di fuga con impossibilità di appoggiare normalmente il piede a terra. Di fronte a questo quadro clinico allarmante, la paziente si vedeva costretta a sottoporsi a numerose visite specialistiche e indagini strumentali supplementari, che portavano alla diagnosi di sospetta osteomielite, grave infezione ossea che richiede un trattamento antibiotico prolungato e specifico.
La gestione della complicanza infettiva si rivelava particolarmente complessa e prolungata nel tempo. La paziente doveva infatti affrontare un lungo percorso terapeutico caratterizzato da cicli di antibioticoterapia mirata, utilizzo di presidi ortopedici specifici per lo scarico del peso corporeo, tra cui una scarpa ortopedica specialistica, e necessità di deambulare con stampella per evitare il carico sull’arto operato. Il decorso post-operatorio, che in condizioni normali avrebbe dovuto risolversi in poche settimane, si trasformava così in un calvario durato mesi, con significative ripercussioni sulla vita personale, lavorativa e sociale della donna. La cronicizzazione del dolore e la persistenza della sintomatologia infettiva-infiammatoria determinavano inoltre importanti limitazioni funzionali che compromettevano sostanzialmente la qualità di vita della paziente.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso in esame si fonda sulla consolidata qualificazione contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, principio ormai pacifico nell’ordinamento italiano. La Corte di Cassazione, con la fondamentale sentenza n. 589 del 1999, ha definitivamente chiarito che l’accettazione del paziente in ospedale, sia per ricovero che per prestazioni ambulatoriali, determina la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive, denominato “contratto di spedalità”. Tale orientamento è stato successivamente confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9556 del 2002 e ribadito in numerose pronunce successive, tra cui Cassazione n. 9085 del 2006 e Sezioni Unite n. 577 del 2008.
Secondo questo consolidato indirizzo interpretativo, la struttura sanitaria assume direttamente nei confronti del paziente l’obbligazione di prestare la propria organizzazione aziendale per l’esecuzione degli interventi richiesti, includendo in tale prestazione complessa non solo l’attività medica in senso stretto, ma anche tutti i servizi accessori e strumentali necessari per garantire la sicurezza e l’efficacia delle cure. L’articolo 1228 del codice civile stabilisce che il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Questa disposizione assume particolare rilevanza nel contesto sanitario, dove la struttura risponde del comportamento di tutto il personale medico e paramedico di cui si avvale per l’esecuzione della prestazione sanitaria complessa.
Sul piano probatorio, la giurisprudenza ha elaborato principi chiari e favorevoli al paziente danneggiato. Quest’ultimo deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza del danno, senza dover dimostrare specifici profili di colpa professionale. Spetta invece alla struttura sanitaria fornire la prova liberatoria, dimostrando che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono derivati da un evento imprevedibile e inevitabile. Tale ripartizione dell’onere probatorio, confermata da Cassazione n. 24109 del 2013 e n. 18341 del 2013, risponde al principio della “vicinanza della prova”, secondo cui ciascuna parte deve provare i fatti che ricadono nella propria sfera di controllo e conoscibilità.
In materia di danno non patrimoniale, le Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 2008 hanno ricondotto il sistema risarcitorio a una categoria unitaria che comprende ogni pregiudizio derivante dalla lesione di interessi della persona non connotati da rilevanza economica. Il danno biologico, definito normativamente dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 209/2005, rappresenta la lesione del diritto costituzionalmente garantito alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione. La liquidazione di tale danno deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, evitando duplicazioni risarcitorie attraverso l’attribuzione di denominazioni diverse a pregiudizi sostanzialmente identici.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Salerno, dopo un’approfondita istruttoria comprensiva di consulenza tecnica d’ufficio collegiale, ha accolto integralmente la domanda risarcitoria della paziente, riconoscendo la piena responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per i danni derivanti dall’infezione post-operatoria.
