Rottura dell’utero durante il parto indotto: la Legge Gelli-Bianco alla prova dei fatti. Il Tribunale di Ravenna esclude la responsabilità dei sanitari (Tribunale di Ravenna, 2024)

Il Tribunale di Ravenna ha affrontato un delicato caso di presunta responsabilità medica riguardante danni subiti da madre e neonata durante un parto indotto. La vicenda, verificatasi nel 2017, ha visto una paziente alla 39^ settimana di gestazione subire una rottura dell’utero con distacco della placenta durante l’induzione del travaglio, con conseguente nascita della bambina in condizioni di asfissia perinatale seguita da encefalopatia ipossico-ischemica. Il caso è particolarmente significativo poiché rappresenta una delle prime applicazioni concrete della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) in materia di responsabilità medica, con particolare riferimento al nuovo regime di responsabilità extracontrattuale del medico e alla valutazione dell’aderenza alle linee guida come parametro di giudizio della condotta sanitaria.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda ha origine il 23 ottobre 2017, quando una paziente trentunenne viene ricoverata presso l’Ospedale di Ravenna alla 39^ settimana di gestazione per un’induzione programmata del travaglio di parto. La donna presentava un quadro clinico caratterizzato da obesità pre-gravidica e diabete gestazionale, quest’ultimo diagnosticato durante la gravidanza e opportunamente trattato con terapia insulinica a partire dal settembre 2017.

Durante la gravidanza, la paziente era stata sottoposta a regolari controlli prenatali, sia clinici che emato-chimici e strumentali, che avevano permesso di monitorare adeguatamente la sua condizione. L’induzione del travaglio venne effettuata mediante somministrazione per via orale del farmaco Misoprostolo, seguendo un protocollo standardizzato.

Tuttavia, prima che il travaglio raggiungesse la sua fase attiva, si verificò una grave complicanza: la rottura dell’utero con conseguente distacco della placenta. Questa situazione drammatica ha portato alla nascita della neonata in condizioni di asfissia perinatale, cui è seguita una encefalopatia ipossico-ischemica.

A seguito di questi eventi, i genitori, sia in proprio che in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore, hanno intrapreso un’azione legale nei confronti della struttura sanitaria, contestando l’inadeguata assistenza al parto da parte dei sanitari dell’Ospedale di Ravenna. La domanda risarcitoria riguardava sia i danni patrimoniali che non patrimoniali, presenti e futuri, subiti tanto dalla madre quanto dalla bambina.

La struttura sanitaria si è costituita in giudizio contestando integralmente le allegazioni di parte attrice e sostenendo la piena correttezza dell’operato dei propri sanitari. La causa è stata istruita attraverso l’acquisizione di documentazione medica e del fascicolo relativo all’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) precedentemente svolto tra le parti, elemento quest’ultimo che ha assunto un ruolo centrale nella valutazione tecnica della vicenda.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso si inserisce nel quadro normativo delineato dalla Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), applicabile alla fattispecie in quanto i fatti risalgono al 24 ottobre 2017, successivamente alla sua entrata in vigore avvenuta il 1° aprile 2017. La legge ha introdotto significative novità in materia di responsabilità sanitaria, abrogando l’art. 3 comma 1 del d.l. 158/2012 (c.d. Legge Balduzzi) e ridisegnando il regime della responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria.

La sentenza richiama il fondamentale principio secondo cui il rapporto tra struttura sanitaria e paziente si configura come un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità. Come evidenziato da consolidata giurisprudenza (Cass. 8826/2007; Cass. 13066/2004; Cass. S.U. 581/2008; Cass. 1698/2006), tale contratto comporta una prestazione complessa che non si limita alle cure mediche e chirurgiche, ma comprende la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, medicinali, attrezzature tecniche e servizi alberghieri.

In materia di onere probatorio, la sentenza richiama i principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001, secondo cui il paziente deve provare il contratto, l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie, nonché il nesso causale, mentre spetta alla struttura sanitaria dimostrare l’esatto adempimento della prestazione o che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Particolare rilevanza assume il riferimento all’art. 7 della Legge Gelli-Bianco, che ha attribuito natura extracontrattuale alla responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria operante in strutture pubbliche o private, salvo il caso in cui abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente.

La sentenza richiama inoltre la giurisprudenza precedente all’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco (Cass. 22.1.1999 n. 589; Cass. 11488/2004; Cass. 19564/04; Cass. 9085/2006; Cass. S.U. 577/2008) che, sulla base della teoria del contatto sociale, aveva invece configurato come contrattuale la responsabilità del medico nei confronti del paziente.

In tema di responsabilità solidale, viene richiamato il principio secondo cui, in caso di unico evento dannoso imputabile a più persone, è sufficiente che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, come affermato dalla Cassazione Sezione III n. 23919/2006.