Infezione post-operatoria da protesi d’anca: il Tribunale di Salerno conferma la responsabilità della struttura ospedaliera per carenze nei protocolli di profilassi – Trib. Salerno, 2024

La pronuncia del Tribunale di Salerno rappresenta un contributo di significativa rilevanza nell’evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità sanitaria, con particolare riferimento alla problematica delle infezioni nosocomiali conseguenti ad interventi di artroprotesi. La decisione si inserisce nel solco di un consolidato orientamento della Suprema Corte che, a partire dalle Sezioni Unite del 2002, ha delineato i confini della responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie derivante dal contratto di spedalità. Il caso in esame offre l’occasione per una puntuale ricostruzione dei profili probatori e risarcitori connessi alle infezioni ospedaliere, con particolare attenzione al tema della profilassi antibiotica perioperatoria e alla quantificazione del danno differenziale. La pronuncia si distingue per il rigoroso approccio metodologico nell’accertamento del nesso causale e per l’articolata motivazione in punto di liquidazione del danno, offrendo al contempo preziose indicazioni operative per la prassi applicativa in materia di responsabilità sanitaria. Il Collegio ha altresì approfondito il tema dell’onere probatorio, confermando l’orientamento consolidato secondo cui, nelle azioni di responsabilità contrattuale, spetta al paziente provare il contratto e allegare l’inadempimento, mentre incombe sulla struttura sanitaria l’onere di dimostrare l’esatto adempimento ovvero che l’inadempimento è stato determinato da causa non imputabile.

➡️RICHIEDI UNA CONSULENZA⬅️ – Avv. Cosimo Montinaro – e-mail segreteria@studiomontinaro.it

Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • SCARICA LA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale trae origine da un intervento chirurgico di artroprotesi d’anca destra eseguito presso il presidio ospedaliero Maria SS. Addolorata di Eboli nel novembre 2016. La paziente, una donna settantunenne, era stata ricoverata a seguito di una frattura basicervicale con risalita del moncone, condizione che richiedeva un intervento chirurgico di carattere sostanzialmente routinario. L’operazione, eseguita in data 22/11/2016, si concludeva apparentemente senza immediate complicanze. Tuttavia, nel corso della degenza post-operatoria emergevano i primi segni di un processo infettivo, successivamente confermato da un tampone della ferita chirurgica eseguito in data 29/11/2016, che evidenziava la presenza di Stafilococco Aureus. Tale riscontro rappresentava il primo elemento di una complessa concatenazione di eventi che avrebbe portato a numerose complicanze e successivi interventi.

Il decorso post-operatorio si caratterizzava per una progressiva compromissione del quadro clinico, che rendeva necessario il ricorso a terapia antibiotica intensiva e, successivamente, a sedute di ossigenoterapia iperbarica. La documentazione clinica evidenziava come l’intera vicenda fosse stata caratterizzata da una gestione non ottimale del rischio infettivo, con particolare riferimento alla fase perioperatoria. In particolare, emergeva l’assenza di una documentata profilassi antibiotica secondo i protocolli standard, che prevedono la somministrazione del farmaco nei 30-60 minuti precedenti l’incisione chirurgica.

La persistenza della sintomatologia dolorosa e il progressivo deterioramento funzionale dell’articolazione rendevano necessarie ulteriori valutazioni specialistiche. In data 22/02/2017, la paziente si sottoponeva a visita presso l’Azienda Ospedaliera “Dei Colli” Monaldi-Cotugno-C.T.O. di Napoli, dove veniva diagnosticata un’infezione periprotesica all’anca destra. Il quadro clinico continuava a deteriorarsi nonostante i tentativi di trattamento conservativo, tanto che nel febbraio 2019 si giungeva alla diagnosi definitiva di complicanza infettiva dell’endoprotesi del femore destro.

La gravità della situazione rendeva inevitabile procedere all’espianto della protesi infetta, intervento che richiedeva due tempi chirurgici distinti: il primo eseguito in data 08/04/2019 e il secondo in data 10/06/2019. L’intero percorso terapeutico si caratterizzava per una significativa compromissione della qualità di vita della paziente, con ripercussioni sia sul piano funzionale che su quello esistenziale.

NORMATIVA E PRECEDENTI

L’inquadramento giuridico della fattispecie si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica il rapporto tra paziente e struttura sanitaria come contrattuale, fondato sul cosiddetto contratto di spedalità. Tale configurazione, cristallizzata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9556/2002, comporta che la struttura sanitaria assume un’obbligazione complessa, non limitata alla mera prestazione principale costituita dall’intervento chirurgico, ma comprensiva di una serie di obbligazioni accessorie, tra cui quella fondamentale di garantire la sicurezza dell’ambiente ospedaliero e l’adozione di tutte le misure necessarie a prevenire le infezioni nosocomiali.

Il quadro normativo di riferimento trova il suo fondamento nell’art. 1218 c.c., che disciplina la responsabilità del debitore per inadempimento, in combinato disposto con l’art. 1176, comma 2, c.c., che impone l’osservanza della diligenza qualificata nell’esercizio dell’attività professionale. Tale impianto si completa con l’art. 1228 c.c., che fonda la responsabilità della struttura per il fatto dei suoi ausiliari, delineando così un sistema di responsabilità articolato e comprensivo.

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente elaborato specifici principi in materia di infezioni nosocomiali, come evidenziato dalla fondamentale sentenza n. 4864/2021 della Cassazione. Detta pronuncia ha precisato i criteri per l’accertamento della responsabilità, individuando nel criterio temporale, relativo all’intervallo tra intervento e manifestazione dell’infezione, nel criterio topografico, concernente la localizzazione dell’infezione, e nel criterio clinico, attinente alla specifica tipologia di infezione, i parametri fondamentali per la valutazione della sussistenza del nesso eziologico.

Di particolare rilievo risulta l’orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 28985/2019, che ha ulteriormente precisato i confini della responsabilità sanitaria in materia di infezioni nosocomiali, sottolineando come l’onere probatorio gravante sulla struttura sanitaria si estenda alla dimostrazione dell’adozione di tutte le misure necessarie, secondo i protocolli e le linee guida vigenti, a prevenire il rischio infettivo.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda risarcitoria attraverso un’articolata motivazione che si sviluppa secondo una rigorosa progressione logico-giuridica, partendo dall’accertamento del nesso causale, proseguendo con la verifica dell’inadempimento e concludendo con una dettagliata quantificazione del danno.

La consulenza tecnica d’ufficio ha evidenziato la sussistenza di un nesso eziologico esclusivo e diretto tra l’intervento chirurgico e l’infezione da Stafilococco Aureo, fondando tale conclusione su elementi di rilevanza scientifica oggettivamente verificabili. In particolare, la tempistica di insorgenza dell’infezione è risultata pienamente compatibile con una contaminazione intraoperatoria, mentre la tipologia di batterio isolato rappresenta uno dei più comuni agenti patogeni responsabili di infezioni nosocomiali.

L’inadempimento della struttura sanitaria è stato ravvisato nella mancata dimostrazione dell’osservanza dei protocolli di profilassi antibiotica perioperatoria. La documentazione clinica, infatti, non riportava alcuna annotazione circa la somministrazione dell’antibiotico nei tempi e modi previsti dalle linee guida internazionali, circostanza che, alla luce del principio di vicinanza della prova, integra una presunzione di inadempimento non superata da prova contraria.

Di particolare rilevanza ai fini della decisione è risultata l’analisi della consulenza tecnica d’ufficio in merito alla quantificazione del danno, effettuata secondo il criterio del danno differenziale attraverso un’analisi particolarmente dettagliata delle conseguenze pregiudizievoli. Il Collegio ha accertato un’invalidità permanente complessiva del 19%, dalla quale è stata detratta la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata da un intervento corretto, stimata nel 15%, giungendo così alla determinazione di un differenziale risarcibile del 4%.

Nella determinazione del quantum debeatur, il Tribunale ha applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alla sentenza della Cassazione n. 6341/2014, che ha stabilito il principio secondo cui, in caso di aggravamento di una situazione patologica preesistente, il danno risarcibile deve essere determinato sottraendo dal valore monetario corrispondente all’invalidità complessiva quello relativo alla percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata anche in caso di intervento correttamente eseguito.

La liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata applicando le tabelle del Tribunale di Milano, con una personalizzazione che tiene conto delle specifiche circostanze del caso concreto. In particolare, il Collegio ha valorizzato la durata prolungata del periodo di invalidità temporanea, la necessità di sottoporsi a molteplici interventi chirurgici e l’impatto significativo sulla qualità della vita della paziente, giungendo alla determinazione di un importo complessivo di euro 35.000,00.

Significativa appare la motivazione nella parte in cui affronta il tema della franchigia assicurativa, stabilendo che l’importo riconosciuto alla parte attrice risulta completamente assorbito nella franchigia contrattualmente prevista per il singolo sinistro, pari ad euro 100.000,00, con conseguente esclusione dell’obbligo di manleva da parte della compagnia assicuratrice.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“I consulenti hanno accertato la sussistenza del nesso di causalità esclusivo e diretto tra l’intervento di artroprotesi all’anca destra e l’infezione da Stafilococco Aureo emersa a seguito di tampone della ferita chirurgica effettuato durante il ricovero.