Una significativa pronuncia del Tribunale di Terni del gennaio 2025 ha affrontato il complesso tema della responsabilità medica in relazione alla distinzione tra danno da perdita anticipata della vita e danno da perdita di chance di sopravvivenza. Il caso riguardava un paziente sottoposto ad artrocentesi domiciliare che, a seguito di complicazioni e un’infezione da E. coli, era deceduto dopo un lungo periodo di degenza ospedaliera. La sentenza assume particolare rilevanza poiché applica e sviluppa i principi recentemente enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26851/2023, chiarendo i criteri di risarcibilità delle diverse tipologie di danno. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità solidale del medico che ha eseguito l’intervento domiciliare e della struttura ospedaliera che ha avuto in cura il paziente, condannandoli al risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza in favore degli eredi. La decisione offre un’importante guida interpretativa sulla distinzione tra le varie categorie di pregiudizi risarcibili in caso di decesso del paziente e sui criteri per la loro liquidazione, con particolare attenzione al principio del “più probabile che non” nella valutazione del nesso causale.
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INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso prende origine dalla domanda risarcitoria promossa dagli eredi di un paziente deceduto a seguito di complicanze derivate da un intervento di artrocentesi eseguito a domicilio. Il paziente, che soffriva di dolori al ginocchio destro, era stato sottoposto dal proprio medico curante a un intervento di artrocentesi presso la propria abitazione. Nei giorni successivi all’intervento, a causa del persistere dei dolori e dell’assenza di miglioramenti, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Narni, dove gli veniva diagnosticata un’insufficienza renale acuta. Successivamente trasferito nel reparto di Nefrologia dell’Ospedale di Terni, i medici riscontravano una grave sepsi e, attraverso un esame colturale, identificavano la presenza di un’infezione batterica da Escherichia Coli. Il quadro clinico si aggravava progressivamente, rendendo necessari diversi interventi tra cui una tracheotomia percutanea. Il paziente veniva poi trasferito presso l’Unità Spinale di una struttura di Perugia e, infine, ricoverato presso l’Ospedale di Foligno per una subocclusione intestinale acuta. Dopo un arresto cardiorespiratorio e ulteriori complicazioni, il paziente decedeva dopo circa 11 mesi di degenza ospedaliera. Gli eredi citavano in giudizio sia il medico che aveva eseguito l’artrocentesi domiciliare sia le strutture ospedaliere coinvolte, lamentando la responsabilità professionale dei sanitari per non aver conservato il liquido sinoviale estratto durante l’artrocentesi, non aver acquisito un adeguato consenso informato, non aver prescritto tempestivamente una terapia antibiotica e non aver diagnosticato prontamente lo stato settico.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il Tribunale ha fondato la propria decisione su un articolato quadro normativo e giurisprudenziale, richiamando innanzitutto i principi consolidati in materia di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. Come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 577/2008, l’accettazione del paziente in ospedale comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità che obbliga la struttura a fornire un’assistenza sanitaria completa. La natura contrattuale di tale responsabilità, confermata anche dall’art. 7, comma 1, della legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), implica che sul danneggiato gravi solo l’onere di provare l’esistenza del rapporto contrattuale e di allegare l’inadempimento della struttura, mentre spetta a quest’ultima dimostrare l’esatto adempimento o l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile. Di particolare rilevanza è il richiamo alla recentissima sentenza della Cassazione n. 26851/2023, che ha delineato con precisione la distinzione tra diverse tipologie di danno risarcibile in caso di morte del paziente: il danno da perdita anticipata della vita, il danno biologico differenziale e il danno da perdita di chance di sopravvivenza. La sentenza ha chiarito che mentre il danno da perdita anticipata della vita non è trasmissibile agli eredi, il danno da perdita di chance di sopravvivenza è risarcibile quando sia provata la perdita di una possibilità concreta e apprezzabile di prolungamento della vita. Il Tribunale ha inoltre richiamato la giurisprudenza sul principio della vicinanza della prova e sul c.d. “doppio ciclo causale” nella valutazione del nesso eziologico tra la condotta medica e l’evento dannoso.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Terni ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria, riconoscendo la sussistenza di un danno da perdita di chance di sopravvivenza.
