Errore nell’applicazione della rete chirurgica compromette il nervo femorale: il Tribunale condanna il chirurgo a risarcire 134.000 euro | Tribunale di Ascoli Piceno, 2025

Una sentenza di particolare rilevanza è stata emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno nel 2025, affrontando un caso di responsabilità medica che ha portato a conseguenze permanenti per una giovane paziente. Al centro della vicenda, un intervento chirurgico apparentemente routinario per la risoluzione di un’ernia, trasformatosi in un evento dannoso a causa di un errore tecnico nell’applicazione della rete chirurgica. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità professionale del chirurgo, evidenziando come l’errata esecuzione dell’intervento abbia causato un danno permanente al nervo femorale destro della paziente, con conseguente invalidità permanente del 25%. La decisione ha stabilito un risarcimento di 134.432 euro, rappresentando un importante precedente in materia di responsabilità medica e quantificazione del danno biologico permanente. La sentenza si distingue per aver affrontato in modo approfondito il tema della responsabilità contrattuale del medico, confermando l’orientamento giurisprudenziale che qualifica il rapporto medico-paziente come derivante da “contatto sociale”, anche in assenza di un contratto formale. Di particolare interesse è l’analisi del nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno subito, nonché la quantificazione del danno non patrimoniale secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali. La pronuncia assume particolare rilevanza nel panorama giurisprudenziale italiano, offrendo un’importante guida per la valutazione della responsabilità professionale in ambito sanitario e per la quantificazione del danno biologico permanente.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda prende avvio da un intervento chirurgico eseguito il 20 marzo 2015 presso una struttura sanitaria, quando una giovane paziente di 28 anni si sottoponeva a un intervento per la risoluzione di un’ernia. L’operazione, apparentemente di routine e senza particolari difficoltà tecniche, è stata eseguita dal chirurgo seguendo le specifiche linee guida del settore. Tuttavia, durante l’esecuzione dell’intervento, si è verificato un errore critico nell’applicazione della rete chirurgica, che ha comportato il coinvolgimento diretto del nervo femorale destro della paziente. Le conseguenze di questo errore tecnico si sono rivelate particolarmente gravi e permanenti. La paziente ha sviluppato una rilevante alterazione della deambulazione, che richiede l’utilizzo costante di un bastone canadese per il supporto, senza il quale la deambulazione risulta difficoltosa e instabile. La consulenza tecnica d’ufficio ha accertato una grave menomazione della funzionalità dell’arto inferiore destro, con significativi riflessi sull’autonomia deambulatoria della paziente. Il danno si è esteso anche alla sfera psicologica, manifestandosi attraverso un orientamento depressivo del tono dell’umore. Le attuali condizioni fisiche impediscono alla paziente di svolgere attività che richiedano una prolungata stazione eretta o che implichino la necessità di deambulare autonomamente. La consulenza tecnica ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 25%, evidenziando come questo pregiudizio abbia importanti ripercussioni sulle attività quotidiane di ordine extra-lavorativo. Le spese documentate relative al quadro neuropatico accertato ammontano a 838,19 euro.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso si inserisce in un complesso quadro normativo e giurisprudenziale in materia di responsabilità medica. La sentenza ha dovuto affrontare innanzitutto la questione della qualificazione giuridica della responsabilità del sanitario, considerando che l’intervento è stato effettuato nel 2015, durante la vigenza del decreto Balduzzi (D.L. n. 158/2012, convertito in Legge n. 189/2012), e prima dell’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017). Il Tribunale ha richiamato l’importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 589/1999, che ha qualificato l’obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario come contrattuale, ancorché non fondata su un contratto ma sul “contatto sociale“. Questa impostazione è stata ulteriormente rafforzata dalle Sezioni Unite della Cassazione nel novembre 2008, in particolare con la sentenza n. 26973, che ha delineato il quadro dei contratti di protezione conclusi nel settore sanitario. Di particolare rilevanza è il riferimento all’art. 1176, comma 2, c.c., che impone al professionista una diligenza particolarmente qualificata nell’esecuzione della prestazione. Il Tribunale ha anche analizzato l’art. 2043 c.c., citato dal decreto Balduzzi, chiarendo che tale richiamo non implica l’applicazione dello statuto della responsabilità aquiliana, ma serve piuttosto a definire in modo indiretto l’oggetto dell’obbligazione. La sentenza ha fatto riferimento anche all’art. 1218 c.c. in materia di responsabilità del debitore per inadempimento, che ha guidato la ripartizione dell’onere probatorio tra le parti. Il giudice ha richiamato inoltre l’importante precedente della Cassazione n. 28994/2019, che ha stabilito la non retroattività delle norme sostanziali contenute sia nella legge Balduzzi che nella successiva legge Gelli-Bianco. In materia di quantificazione del danno, il Tribunale si è rifatto ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite n. 26795/2008, che definiscono il danno non patrimoniale come categoria unitaria e omnicomprensiva.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda attorea, basando la propria decisione su diversi elementi chiave. Innanzitutto, è stata riconosciuta la responsabilità contrattuale del medico, derivante dal “contatto sociale” instauratosi con la paziente. La consulenza tecnica d’ufficio ha svolto un ruolo fondamentale, accertando che l’errore nell’applicazione della rete chirurgica costituiva una chiara violazione degli standard di diligenza professionale richiesti. Secondo i periti, si è trattato di un intervento routinario senza particolari difficoltà tecniche, e una condotta chirurgica adeguata avrebbe certamente o molto probabilmente evitato il danno permanente al nervo femorale.

Il Tribunale ha applicato il principio della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” nell’accertamento del nesso causale, differenziandolo dal più rigoroso standard penalistico della prova “oltre ogni ragionevole dubbio“. La sentenza ha evidenziato come, in ambito civile, sia sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica tra la condotta e il danno. Nel caso specifico, è stato accertato che una corretta esecuzione dell’intervento avrebbe evitato il pregiudizio subito dalla paziente.