Malasanità: nessun risarcimento per morte post-intervento se causata da difetto anatomico del paziente – Corte d’Appello Brescia 2025

Un caso drammatico che ha coinvolto una giovane donna di 41 anni, deceduta dopo un intervento chirurgico per recidiva laparocele, torna alla ribalta attraverso una decisione della Corte d’Appello di Brescia che ridefinisce i confini della responsabilità medica in presenza di anomalie anatomiche preesistenti. La vicenda, che ha visto contrapporsi i familiari della paziente alle strutture sanitarie e ai medici coinvolti, solleva questioni fondamentali sul nesso causale tra condotta medica e evento lesivo.

La questione centrale ruota attorno alla lesione tracheale verificatasi durante il decorso post-operatorio e alla successiva gestione dell’emergenza respiratoria. I familiari della paziente avevano sostenuto che una condotta negligente del personale sanitario nella fase critica avesse precluso ogni possibilità di salvare la vita alla loro congiunta, richiedendo il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale.

La sentenza, emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di Brescia nel 2025, conferma integralmente la decisione di primo grado del Tribunale di Mantova, respingendo ogni richiesta di risarcimento danni e stabilendo principi interpretativi di particolare rilevanza per la giurisprudenza in materia sanitaria. Il pronunciamento evidenzia come la presenza di difetti strutturali preesistenti possa escludere la responsabilità medica, anche in presenza di esiti fatali.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La tragica vicenda ha inizio nel marzo 2014, quando una giovane donna, priva di significative patologie pregresse, si sottopone a un intervento chirurgico per il trattamento di una recidiva laparocele presso una struttura sanitaria. L’operazione, conclusa regolarmente nel primo pomeriggio, sembrava essere stata portata a termine senza particolari complicazioni. Tuttavia, nel decorso post-operatorio si verificano eventi drammatici che porteranno al decesso della paziente.

Circa due ore dopo la conclusione dell’intervento, la paziente manifesta un edema al volto conseguente a un violento accesso di tosse. La situazione clinica evolve rapidamente e il medico anestesista corregge la diagnosi da edema a enfisema sottocutaneo, richiedendo con urgenza una TAC torace con e senza mezzo di contrasto per chiarire il quadro clinico.

L’esame radiologico rivela un quadro allarmante: un “massivo pneumomediastino che risale lungo la regione anatomica del capo e del collo e interessa i tessuti molli del torace anteriormente e posteriormente sostenuta da una discontinuità della parete posteriore tracheale”. La lesione tracheale si estende longitudinalmente per diversi centimetri.

Durante la fase di valutazione del referto radiologico, mentre i medici considerano le possibili soluzioni terapeutiche da adottare, la paziente inizia a manifestare segni di difficoltà respiratoria e di desaturazione che impongono la necessità di una intubazione d’urgenza. Nonostante gli sforzi del personale sanitario per gestire l’emergenza respiratoria, la paziente non sopravvive alle gravi complicazioni insorte.

I familiari della paziente decidono di intraprendere un’azione legale per ottenere il risarcimento dei danni subiti, chiamando in causa sia la struttura sanitaria che i medici coinvolti nel trattamento, oltre alla compagnia assicurativa. La loro tesi si basa sulla convinzione che una gestione non corretta della fase emergenziale abbia precluso alla paziente la possibilità di essere sottoposta con elevate possibilità di successo a un intervento chirurgico riparatorio della lesione tracheale, considerando la giovane età e l’assenza di significative patologie pregresse.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento per la valutazione della responsabilità medica si fonda principalmente sull’articolo 2043 del Codice Civile in materia di responsabilità extracontrattuale, che stabilisce il principio generale del risarcimento per fatto illecito. Nel contesto della responsabilità sanitaria, particolare rilevanza assume l’articolo 2236 del Codice Civile che disciplina la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale, stabilendo che questi “non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”.

La giurisprudenza consolidata ha chiarito che in ambito medico-sanitario la valutazione della colpa deve tenere conto della complessità del caso clinico e delle circostanze specifiche in cui il professionista si trova ad operare. L’articolo 2055 del Codice Civile disciplina inoltre la responsabilità solidale nel caso di concorso di più persone nel fatto dannoso, prevedendo il diritto di regresso tra i corresponsabili.

Nel procedimento in esame, particolare importanza assume il rapporto tra consulenze tecniche di diversa provenienza. Da un lato, la relazione peritale depositata nel procedimento di ATP (Autorizzazione e Trattamento Personalizzato), redatta dalla dottoressa consulente, aveva evidenziato profili di responsabilità nella gestione dell’emergenza respiratoria. Dall’altro lato, la consulenza tecnica d’ufficio nominata nel giudizio di merito, affidata al dottor consulente, aveva raggiunto conclusioni diverse, escludendo condotte censurabili da parte del personale sanitario.

La valutazione del nesso causale rappresenta uno degli aspetti più delicati nella determinazione della responsabilità medica. La giurisprudenza richiede che sia dimostrato il nesso eziologico tra la condotta del sanitario e l’evento dannoso, escludendo la responsabilità quando l’evento sia riconducibile a fattori estranei alla condotta professionale, quali patologie preesistenti o anomalie anatomiche non diagnosticabili preventivamente.

L’esame autoptico ha rivestito un ruolo cruciale nel chiarire la dinamica dell’evento, evidenziando la presenza di un difetto strutturale della trachea della paziente. Specificamente, è emersa un’ipotrofia della pars membranacea che aveva provocato un indebolimento della parete tracheale, rendendola particolarmente vulnerabile in condizioni di stress meccanico come quello determinato da un violento accesso di tosse.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Corte d’Appello di Brescia ha confermato integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Mantova, respingendo l’appello proposto dai familiari della paziente e rigettando ogni richiesta di risarcimento danni. La decisione si articola attraverso un’analisi approfondita dei motivi di gravame sollevati dagli appellanti, confutando sistematicamente le loro argomentazioni attraverso una rigorosa valutazione tecnico-scientifica.

Il primo motivo di appello censurava l’insufficiente motivazione della decisione di primo grado nella parte in cui il giudice si era uniformato alle risultanze della relazione peritale depositata nel giudizio di merito, senza un’adeguata giustificazione delle ragioni che lo avevano indotto a discostarsi dalle conclusioni del Consulente Tecnico nel procedimento di ATP. La Corte ha chiarito che il giudice di merito ha il potere di valutare liberamente le risultanze peritali, purché fornisca adeguata motivazione delle proprie scelte, requisito che nel caso di specie risultava pienamente soddisfatto.