📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto civile – Contratti – Condominio – Obbligazioni condominiali
- Oggetto: Indipendenza tra obbligazione del condomino verso il condominio e vicende contrattuali del condominio con fornitori – Delibera di spesa inoppugnabile – Obbligo di pagamento immediato – Esclusione abuso del diritto – Legittimazione ad agire dell’ex condomino – Dovere dell’amministratore di riscuotere i crediti
- Normativa di riferimento: Artt. 1129 comma 9 e 12 n. 6, 1135 c.c.
- Parole chiave: obbligazione condomino – indipendenza obbligazioni – delibera di spesa – pagamento rate condominiali – abuso del diritto – ex condomino – amministratore condominio – riscossione crediti
Introduzione
L’obbligazione del condomino verso il condominio e le vicende contrattuali del condominio con i fornitori sono totalmente distinte e indipendenti. Il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell’evoluzione delle relazioni contrattuali tra condominio e fornitori, altrimenti scaricherebbe sugli altri condomini gli oneri del proprio inadempimento. La delibera di spesa divenuta inoppugnabile fa sorgere l’obbligo immediato del condomino di pagare la somma dovuta, indipendentemente dalle eventuali controversie tra il condominio e gli appaltatori. Non costituisce abuso del diritto l’azione esecutiva promossa dall’amministratore per recuperare i crediti condominiali, anche quando il condominio sia inadempiente verso i propri fornitori. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 2026.
Massima
“Il Collegio rileva, come affermato nella sentenza impugnata, che ai sensi dell’art. 1129, comma 9 e 12 n.6), c.c. l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso e che una volta che sia stata avviata un’azione per la riscossione delle somme dovute al condominio, costituisce grave irregolarità nell’espletamento dell’incarico di amministratore aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva. Inoltre, sussiste una totale distinzione e non vi è connessione tra l’obbligazione che lega il condomino con il condominio e le vicende contrattuali del condominio con gli appaltatori, come statuito dalla Suprema Corte (Cassazione, Sezione II, ordinanza n.10371 del 20/4/2021), che ha ribadito una precedente sentenza, peraltro richiamata nel provvedimento appellato, nella quale aveva affermato che la delibera di spesa adottata dal condominio e divenuta inoppugnabile fa sorgere l’obbligo del condomino di pagare al condominio la somma dovuta. Obbligazione del condomino verso il condominio e vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi fornitori o creditori sono indipendenti. Il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell’evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest’ultimo. Scaricherebbe altrimenti sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell’adempimento.
