📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto civile – Responsabilità contrattuale struttura sanitaria e responsabilità medica
- Oggetto: Prescrizione imprudente di Alcover (sodio oxibato) e psicofarmaci neurodepressori senza controllo medico in paziente alcoldipendente e tossicodipendente – Nesso causale con decesso
- Normativa: art. 1218 c.c.; art. 1228 c.c.; art. 2059 c.c.; art. 2056 c.c.; art. 1226 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. S.U. n. 577/2008; Cass. n. 10297/2004; Cass. n. 20812/2018; Cass. n. 26140/2023; Cass. n. 25541/2022; Cass. n. 28989/2019
- Parole chiave: responsabilità medica, Alcover, somministrazione farmaci, imprudenza sanitaria, nesso causale probabilistico
Introduzione
La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per condotta imprudente dei sanitari sussiste quando viene prescritto Alcover (sodio oxibato) senza controllo medico ad un paziente alcoldipendente e tossicodipendente, in associazione con psicofarmaci neurodepressori, con elevata probabilità logica di nesso causale con il decesso per scompenso cardiorespiratorio. Il Tribunale di Trani nel 2026 ha condannato una ASL al risarcimento di oltre € 360.000,00 per la morte di un paziente del SERT avvenuta per le imprudenti modalità di prescrizione e somministrazione farmacologica. La sentenza ribadisce che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale ex art. 1218 e 1228 c.c. e richiede la prova della colpa del sanitario, accertabile anche tramite CTU che ha rilevato: mancanza di percorso diagnostico compiuto, prescrizione di Alcover controindicato in soggetti tossicodipendenti, consegna diretta del farmaco al paziente senza vigilanza, associazione con psicofarmaci ad azione neurodepressoria, assenza di monitoraggio clinico raccomandato. Il nesso causale è stato ritenuto sussistente con elevata probabilità logica secondo il criterio della verosimiglianza razionale.
Massima
“Più nel dettaglio, il c.t.u. ha rilevato aspetti critici quanto alla scelta ed alle modalità di somministrazione del trattamento farmacologico. [OMISSIS], invero, presentava una storia di dipendenza da alcol e da sostanze stupefacenti (cocaina e cannabinoidi) a seguito di vicende familiari luttuose; pertanto, a partire dall’aprile del 2008 veniva preso in carico dal [OMISSIS] di Canosa di Puglia. In primo luogo, il ctu, condividendo il primo addebito mosso ai sanitari della convenuta già delineato nella ctp dei dottori [OMISSIS] e [OMISSIS], evidenzia che l’approccio al paziente si connota per uno scarso approfondimento delle eventuali concomitanti fragilità psichiche che spesso si associano alle dipendenze da alcol e stupefacenti. Nella documentazione sanitaria relativa alla gestione del paziente da parte del [OMISSIS] non si rintraccia un chiaro percorso diagnostico, laboratoristico ma anche clinico e psichiatrico, finalizzato al riscontro ed alla conferma della condizione di dipendenza da alcol ed altre sostanze riferita dallo stesso paziente. (…) Più in dettaglio, si rilevano aspetti critici anche per quanto concerne scelta e modalità di somministrazione del trattamento farmacologico. Già dal primo contatto (1° aprile 2008) era prescritta al paziente una terapia a base di Alcover 30 mg. La somministrazione del farmaco avveniva peraltro in assenza di vigilanza sanitaria. Il farmaco era fornito direttamente all’utente nella misura di due flaconi da 140 ml (es. Dal 1° all’8 aprile 2008), poi un flacone da 140 ml a settimana, come si desume dal Piano Terapeutico del mese di aprile 2008 allegato alla cartella clinica. L’Alcover, spiega il Ctu, è un farmaco che deve essere impiegato sotto il diretto controllo medico o di persona dal medesimo delegata in presenza di paziente con grave deterioramento mentale o affetto da compulsione all’uso dell’alcol, mentre dalla cartella clinica n. 5248 si desume che l’Alcover era consegnato direttamente all’utente, il quale ne faceva un uso autonomo, in assenza di controllo medico. Tale modalità di somministrazione è criticabile sotto diversi punti di vista. In primo luogo il trattamento è stato prescritto in assenza di un compiuto inquadramento diagnostico che consentisse una valutazione della adeguatezza della indicazione e della posologia (…) Peraltro, l’Alcover è un farmaco controindicato in uso combinato con sostanze ad azione depressoria sul Sistema Nervoso Centrale (SNC) in soggetti con pregressa o attuale dipendenza da sostanze stupefacenti, al fine di evitare i rischi di sovradosaggio volontario e di sinergismo farmaco-tossicologico correlati alla poliassunzione di sostanze psicoattive e alla presenza di possibili condotte compulsive con tendenza all’aumento delle dosi. (…) Sul punto va ricordato che [OMISSIS], come noto ai sanitari del [OMISSIS] abusava sia di alcol che di sostanze stupefacenti. L’alcol è un potente depressore del SNC e l’uso combinato con sodio oxibato (Alcover) può dare luogo ad un potenziamento degli effetti depressori del farmaco sul Sistema Nervoso Centrale e far aumentare il rischio di depressione respiratoria. Il trattamento va dunque intrapreso con la massima cautela, essendo ragionevolmente certi della collaborazione del paziente e dell’assenza di aspetti di fragilità psichica associabili a condotte compulsive. A dispetto di ciò, il farmaco è stato somministrato all’ [OMISSIS] benché lo stesso risultasse positivo all’Etil test (v. cartella clinica n. 548, diaria 24 giugno 2010 – 2 settembre 2010). Nondimeno l’Alcover è controindicato nei soggetti che abbiano fatto o che facciano uso di sostanze stupefacenti e l’ [OMISSIS] era dichiaratamente un soggetto cocainomane e dedito all’uso abituale di cannabinoidi, dato questo che emerge più volte dall’esame della cartella. Infine, dal maggio 2011 il paziente aveva cominciato ad assumere Alcover in associazione con Acido Valproico – Sodio Valproato Chrono, Delorazepam e Triazolam, come da prescrizione dei sanitari che lo ebbero in carico in regime di TSO presso il SPDC di Campi Salentina dall’8 al 15 maggio 2011. Dalla cartella clinica n. 548 si evince che al momento della dimissione erano fatte raccomandazioni ai sanitari del CSM di riferimento, cui il paziente era stato rimandato, ai fini del monitoraggio clinico e farmacologico del trattamento prescritto (cfr. pag.118 della cartella clinica in atti). Tuttavia, la convenuta non ha fornito prova circa l’osservanza di queste raccomandazioni nella fase in cui il paziente era uscito dal TSO; al contrario, emerge, in data 20 maggio 2011, una successiva prescrizione di psicofarmaci in associazione (Depakin Chrono, Citalopram, Sonirem, Delorazepam), rispetto ai quali farmaci nella cartella n. 548, invero, non risultano specifiche annotazioni circa le modalità di somministrazione/assunzione né la convenuta ha provato di aver esercitato un controllo sull’assunzione degli stessi, che quindi è stata autonomamente gestita dall’utente, nonostante il paziente avesse più volte in passato mostrato di disattendere il piano terapeutico ed era stato non occasionalmente vittima di episodi di collasso per la concomitante assunzione di alcol e psicofarmaci.”
