Cessione crediti: onere probatorio e rilevanza della mancata contestazione tempestiva nel giudizio di primo grado – Corte d’Appello Bari 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto bancario – Cessione del credito e legittimazione processuale del cessionario
  • Oggetto: Prova dell’inclusione del credito nella cessione – Tardività dell’eccezione di carenza di legittimazione – Valore indiziario della mancata contestazione
  • Normativa: art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), art. 1264 c.c., art. 115 c.p.c., artt. 1175, 1337, 1375 c.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: cessione crediti bancari, mancata contestazione, prova inclusione credito, tardività eccezione, legittimazione cessionario

In tema di cessione di crediti bancari, l’assenza di tempestive contestazioni da parte del debitore ceduto circa la legittimazione processuale del cessionario nel giudizio di primo grado e l’assenza della cedente nel giudizio circa i rapporti ceduti, unitamente alla produzione da parte del cessionario dell’estratto della Gazzetta Ufficiale contenente menzione dell’intervenuta cessione di crediti della stessa tipologia di quello contestato e della documentazione contrattuale afferente i rapporti ceduti, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti utili alla dimostrazione dell’inclusione del credito specifico nell’operazione di cessione, con la conseguenza che l’eccezione di carenza probatoria inerente alla cessione del credito e di difetto di legittimazione attiva sollevata solo nella fase decisoria del giudizio d’appello risulta tardiva e infondata.

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 2026, ha rigettato l’appello di una società che, per la prima volta in sede di conclusioni di appello, aveva eccepito la carenza probatoria della cessione del credito e il difetto di legittimazione attiva del cessionario. La Corte ha chiarito che la mancata contestazione tempestiva nel giudizio di primo grado della legittimazione del cessionario, unitamente alla produzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale e della documentazione contrattuale, costituisce elemento indiziario grave e preciso dell’inclusione del credito nell’operazione di cessione, risultando tardiva l’eccezione sollevata solo nella fase conclusionale del secondo grado.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Responsabilità precontrattuale della banca per violazione dei canoni di correttezza, trasparenza e buona fede ex artt. 1175, 1337, 1375 c.c. nelle trattative per sospensione rate ex D.L. n. 18/2020
  • Legittimo affidamento del cliente nella conclusione positiva delle trattative: necessità di elementi concreti e formalizzati, insufficienza del silenzio della banca quale equipollente di accoglimento
  • Onere di diligenza del cliente nella verifica dell’esito formale delle procedure di sospensione rate senza rimanere passivamente in attesa di comunicazione della banca
  • Presupposti dell’abuso del diritto ex Cass. 2021: titolarità diritto soggettivo, pluralità modalità esercizio, modalità censurabili, sproporzione ingiustificata tra beneficio e sacrificio
  • Danno non patrimoniale da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi per persone giuridiche: lesione reputazione e immagine con incidenza negativa nell’agire e nella considerazione dei consociati
  • Onere probatorio del danno da segnalazione: necessità di allegazione specifica e prova dell’an e del quantum, non sussistenza in re ipsa, utilizzo ammissibile di presunzioni ex Cass. 2023
  • Necessità di provare insussistenza della debitoria, durata e ambito oggettivo-soggettivo della segnalazione, percezione da parte di terzi, impedimento concreto all’accesso al credito