Responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico per danno autolesivo dell’alunno: onere della prova del nesso causale a carico del danneggiato – Tribunale Milano 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità civile – Responsabilità degli insegnanti e degli istituti scolastici
  • Oggetto: Domanda risarcitoria per infortunio occorso ad alunna minore durante la ricreazione per scontro con compagno di classe – riparto dell’onere della prova del nesso causale nella responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico per danno autolesivo
  • Normativa: Art. 2048 c.c.; art. 2043 c.c.; art. 1218 c.c.; art. 2697 c.c.; art. 61 L. 11 luglio 1980, n. 312; art. 28 Cost.; art. 2049 c.c.; d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; art. 91 c.p.c.; art. 246 c.p.c.; art. 269 c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: responsabilità scolastica, art. 2048 c.c., danno autolesivo alunno, nesso causale, onere della prova

In tema di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico per il danno cagionato dall’alunno a sé stesso, il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c. esonera il creditore dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non dall’onere di dimostrare il nesso di derivazione causale tra la condotta inadempiente dell’obbligato e il danno lamentato, nesso causale che – in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c. – resta a carico dell’attore danneggiato, senza che operi alcuna inversione dell’onere della prova, non essendo tale criterio predicabile rispetto al ciclo causale relativo all’evento dannoso conseguente all’inadempimento.

Il Tribunale di Milano, Decima Sezione Civile, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla madre di una minore rimasta infortunata durante la ricreazione in seguito allo scontro fortuito con un compagno di classe, escludendo ogni profilo di culpa in vigilando a carico dei docenti presenti. Il giudicante ha aderito all’orientamento più recente della Suprema Corte che distingue nettamente il piano dell’inadempimento dell’obbligo di vigilanza – su cui opera l’inversione probatoria ex art. 1218 c.c. – dal piano del nesso causale tra tale inadempimento e il danno, che deve essere provato dall’attore secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c. Nel caso di specie, l’infortunio è stato qualificato come fortuito per le sue caratteristiche di repentinità e imprevedibilità, con conseguente raggiungimento della prova liberatoria da parte del convenuto.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Inapplicabilità della presunzione di responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c. al danno che l’alunno abbia procurato a sé stesso, con distinzione rispetto al danno cagionato dall’allievo a un terzo
  • Natura contrattuale della responsabilità dell’istituto scolastico per danno autolesivo dell’alunno, derivante dall’accoglimento della domanda di iscrizione quale fonte di un vincolo negoziale comprensivo dell’obbligazione di vigilare sull’incolumità dello studente
  • Legittimazione passiva esclusiva del Ministero dell’Istruzione per illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dei docenti degli istituti statali ex art. 61 L. n. 312/1980, con esclusione della legittimità della citazione del singolo istituto scolastico
  • Capacità testimoniale dei docenti convenuti in giudizio in relazione al potenziale diritto di rivalsa della P.A. per dolo o colpa grave ex art. 246 c.p.c.
  • Regole di riparto delle spese processuali in caso di chiamata in causa del terzo assicuratore non manifestamente infondata
  • Inammissibilità della domanda di condanna diretta dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni

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«In caso di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico per il danno cagionato dall’alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell’onere probatorio di cui all’art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l’onere di fornire la prova positiva dell’avvenuto adempimento (o dell’esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall’art. 2697 c.c. fa gravare sull’attore la prova del nesso causale fra la condotta dell’obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un’allieva caduta durante l’orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato).»

«Quanto alla distribuzione dell’onere della prova è convincimento di questa Corte che non sia sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l’inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l’onere, infatti, di dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento.

La previsione dell’art. 1218 c.c. esonera il creditore dell’obbligazione asseritamente non adempiuta – in questo caso l’obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi – dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. (…) la previsione dell’art. 1218 c.c. trova giustificazione nell’opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l’onere di fornire “la prova positiva” dell’avvenuto adempimento o dell’esattezza dell’adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell’obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d’essere l’inversione dell’onere della prova, prevista dall’art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall’art. 2697 c.c., che onera l’attore dei fatti costitutivi della propria pretesa.»

«La presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo e non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo, con la sua condotta, ha procurato a se stesso; ne consegue che, ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l’affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresì l’onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l’illecito subito da parte di un altro soggetto.»

«Se ne deve concludere che si sia trattato di un contatto fisico tra alunni che, per la sua natura repentina ed improvvisa, si è verificato in maniera fortuita e non prevedibile da parte delle insegnanti, che era pacifico fossero presenti al momento del fatto (tanto che sono immediatamente intervenute ed hanno allertato i soccorsi), in adempimento dei propri doveri di sorveglianza, e nulla avrebbero potuto fare per evitarla.»


GIURISPRUDENZA CONFORME:

Sul medesimo orientamento si segnalano: Cass. Sez. 6-3, ord. n. 8849/2021; Cass. Sez. Un. n. 9346/2002; Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 8811/2020; Cass. n. 19110/2020; Cass. n. 8067/2007; Cass. Sez. 3, n. 10042/2006; Cass. Sez. 3, n. 19158/2012; Cass. n. 24456/2005; Cass. Sez. 3, n. 8167/2025; Cass. n. 23123/2019; Cass. n. 5212/2008; Cass. 26/07/2017, n. 18392.


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Tribunale di Milano, Decima Sezione Civile, sentenza n. 2627/2026 depositata il 30 marzo 2026

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