Lucro cessante inagibilità condominio: quando cessa il risarcimento secondo la Cassazione

📌 LA VICENDA IN BREVE

| Organo | Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile |

| Provvedimento | sentenza n. 8603 – 7 aprile 2026 |

| Materia | Responsabilità civile – custodia – danni da inagibilità di edificio condominiale |

| Principio guida | Il lucro cessante da inagibilità cessa nel momento in cui interviene il mutamento della situazione di fatto posta a fondamento della condanna – ovvero il completamento dei lavori di messa in sicurezza – indipendentemente dagli impedimenti residui alla ricostruzione del fabbricato |


Il proprietario di un’unità sfollata per inagibilità ha diritto al lucro cessante fino al completamento dei lavori che hanno mutato la situazione di pericolo – non fino alla ricostruzione integrale dell’edificio. È uno dei punti fermi che emerge da Cass., Sez. 3, n. 8603 del 7 aprile 2026, una pronuncia che chiude – almeno in parte – una vicenda processuale lunga quasi vent’anni e che mette a fuoco i limiti dell’art. 345, comma 1, c.p.c. in materia di danni ulteriori in appello. Il lucro cessante inagibilità condominio torna al centro dell’attenzione della Suprema Corte in un contesto di responsabilità solidale plurisoggettiva: committente, appaltatore, direttore dei lavori, ente pubblico. Un quadro che rende questa sentenza un riferimento diretto per chi gestisce contenziosi da sinistri edilizi. Questo articolo analizza il ragionamento della Corte, le norme applicate e le conseguenze pratiche per il professionista.


La vicenda processuale

Nell’inverno del 2009, un intero edificio condominiale nella provincia di Savona viene evacuato a seguito di gravi lesioni strutturali. La causa – accertata con CTU – è ricondotta ai lavori di scavo per la realizzazione di un ampio parcheggio interrato su un’ex area ferroviaria ceduta dal Comune alla società committente, la quale aveva affidato l’esecuzione a un’impresa appaltatrice. I condomini sfollati adiscono il Tribunale competente, convenendo in giudizio entrambe le società, poi ammesse a concordato preventivo. Nel corso del giudizio vengono chiamati anche il Comune cedente e il direttore dei lavori di cantiere, nonché i rispettivi assicuratori.

Il primo giudice rigetta la domanda di risarcimento in forma specifica ma condanna in solido i quattro soggetti al risarcimento per equivalente in un importo complessivo di [OMISSIS] milioni di euro, con quote di responsabilità così ripartite: 40% al direttore dei lavori, 25% alla committente, 20% al Comune e 15% all’appaltatrice. Gli assicuratori vengono condannati a manleva.

In appello, la Corte genovese emette due sentenze distinte. Con la prima — non definitiva — riduce il risarcimento di [OMISSIS]: tale importo, corrispondente ai lavori di messa in sicurezza nel frattempo eseguiti da terzi subentrati nel concordato, non costituisce un danno per il Condominio bensì un credito di chi li ha eseguiti, di cui risponde il concordato della committente. Con la seconda — definitiva — la Corte di merito rigetta i motivi di appello incidentale relativi alla condanna in forma specifica e limita l’estensione del lucro cessante a soli tre mesi aggiuntivi rispetto al termine figurativo fissato dal primo giudice, ancorandola alla data di completamento delle opere di messa in sicurezza – accertata dal supplemento di CTU – in luogo dell’anno successivo assunto in via presuntiva dall’adito Tribunale.

Il Condominio e i singoli condomini propongono ricorso per cassazione su cinque motivi. Il Comune propone a sua volta ricorso incidentale su sei motivi. La Cassazione definisce entrambe le impugnazioni con la pronuncia del 7 aprile 2026.


Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il perno della decisione sul lucro cessante inagibilità condominio è l’art. 345, comma 1, ultima parte, c.p.c., che ammette in appello la domanda di risarcimento dei danni sopravvenuti alla sentenza di primo grado, ma a condizione che essi trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado. La Cassazione – richiamando Cass. Sez. 3, n. 5067/2010 e Cass. Sez. 6-3, n. 18526/2020 – ribadisce che tale limitazione non è meramente formale: impone una verifica sostanziale sulla fonte del pregiudizio ulteriore richiesto in secondo grado. Danni correlati a impedimenti diversi da quelli che hanno fondato la condanna originaria — come i ritardi nella ricostruzione successivi alla messa in sicurezza – non sono “della stessa natura” e non possono essere introdotti in appello come nova ammissibili.

L’art. 2058 c.c. (risarcimento in forma specifica) viene richiamato in relazione al rapporto logico tra domanda principale e subordinata: la Corte chiarisce che decidere sulla subordinata prima della principale non integra alcuna contraddizione procedurale, qualora la questione sottesa alla subordinata sia già matura per la decisione – perché si fonda su elementi di fatto già acquisiti al giudizio, autonomi rispetto a quelli che richiedevano un supplemento istruttorio.

Sul versante della legittimazione processuale, l’art. 81 c.p.c. assume rilievo nella vicenda dei garages individuali: il Condominio non è titolare del diritto al risarcimento per i danni subiti dalle singole unità di proprietà esclusiva, e pretendere che lo sia equivarrebbe a configurare una sostituzione processuale al di fuori delle ipotesi stabilite dalla legge.

Gli istituti giuridici coinvolti

La responsabilità solidale plurisoggettiva attraversa l’intera sentenza. In particolare, la Cassazione si sofferma sul regime della chiamata del terzo in causa quale corresponsabile dell’evento dannoso – distinta dalla chiamata in garanzia propria. Nel primo caso, secondo il consolidato orientamento espresso da Cass. Sez. 3, n. 31066/2019 e confermato da Cass. n. 26208/2022, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo chiamato, senza che sia necessaria un’espressa dichiarazione di volontà della parte attrice. Diversamente accade nella garanzia propria, dove l’autonomia del rapporto sostanziale dedotto giustifica la separazione delle domande.

La consulenza tecnica d’ufficio e i suoi limiti occupano il primo motivo del ricorso principale. Viene ribadita la distinzione – già tracciata da Cass. Sez. Un., n. 3086/2022 – tra nullità assoluta (accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti, che viola il principio della domanda) e nullità relativa (acquisizione di documenti di terzi senza contraddittorio). Quest’ultima deve essere eccepita nella prima difesa utile successiva al deposito dell’elaborato; un’eccezione tardiva non è suscettibile di sanare il vizio in chiave impugnatoria.

Il principio guida: il termine del lucro cessante da inagibilità condominiale

Il lucro cessante da inagibilità condominiale – voce di danno che nella prassi risarcitoria assume importi rilevantissimi nelle vicende di lunga durata – ha un termine. Ma quale?

La Cassazione lo individua nel momento in cui si verifica il mutamento della situazione di fatto posta a fondamento della condanna risarcitoria. Se quella situazione è l’impossibilità di godere dell’immobile a causa del pericolo strutturale, il mutamento coincide con il completamento dei lavori che hanno eliminato quel pericolo – nella specie, le opere di messa in sicurezza del versante. Non con il completamento della ricostruzione del fabbricato, che è un fatto distinto, a valle, e che presuppone una serie di condizioni – disponibilità economica, autorizzazioni edilizie, esecuzione materiale – che non dipendono più dal titolo di responsabilità originariamente accertato.

Cosa succede se l’immobile resta inutilizzabile anche dopo la messa in sicurezza, perché i lavori di ricostruzione non sono stati ancora avviati o completati? La risposta della Corte è inequivoca: quel pregiudizio ulteriore non è risarcibile nell’ambito della stessa domanda. La sua fonte è una situazione di fatto nuova, diversa da quella che ha fondato la condanna; chi intende ottenerne il ristoro deve proporre una domanda autonoma, con precisa indicazione del titolo e della persistenza del nesso causale.


La decisione e il ragionamento della Corte

La Cassazione rigetta entrambi i ricorsi, principale e incidentale, con statuizioni che vale la pena analizzare separatamente.

Sul primo motivo del ricorso principale – nullità del supplemento di CTU per esorbitanza dal quesito e uso di documenti di terzi – la Corte esclude che il consulente abbia superato i limiti del mandato, richiamando Cass. Sez. 3, n. 24695/2024: considerazioni tecniche che esulano strettamente dal quesito non generano nullità quando le parti abbiano potuto interloquire in contraddittorio, e le note d’udienza — esaminabili direttamente in Cassazione trattandosi di error in procedendo — attestano l’esistenza del confronto tra i tecnici di parte. Quanto all’utilizzo di documenti provenienti da un soggetto estraneo al giudizio, il vizio configura una nullità relativa che andava eccepita entro la prima difesa successiva al deposito della perizia: la contestazione è giunta tardi, e il vizio si è sanato.

Sul terzo motivo – danno da mancata utilizzazione dei garages di proprietà individuale – la pronuncia enuncia un principio di diritto pratico: il Condominio non ha legittimazione a richiedere il ristoro di un danno che fa capo ai singoli proprietari delle autorimesse, i cui nominativi non erano stati neppure indicati negli atti di causa. Accordare il risarcimento al Condominio per poi demandarne la distribuzione pro quota – sulla base delle tabelle millesimali – equivarrebbe a violare l’art. 81 c.p.c. e a emettere una condanna in incertam personam, strutturalmente inutilizzabile in sede esecutiva, per difetto del requisito della certezza del titolo. Il condomino proprietario del box che voglia ottenere il risarcimento del danno da mancato utilizzo deve spiegare domanda in proprio, indicando specificamente l’unità e quantificando il pregiudizio.

Sul quarto motivo – riduzione operata con la sentenza non definitiva prima della decisione sulla domanda principale – la Corte esclude qualsiasi contraddizione logica nel modus procedendi del giudice d’appello. La decurtazione dell’importo relativo ai lavori di messa in sicurezza già eseguiti da terzi era del tutto autonoma rispetto alla questione — ancora sub iudice in attesa del supplemento di CTU – relativa all’esecuzione futura degli stessi lavori in forma specifica. Il fatto che si trattasse di domanda proposta in via subordinata non ne impediva la previa trattazione, trattandosi di una questione di fatto già definita e del tutto matura per la decisione.

Sul ricorso incidentale del Comune, la Corte conferma la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 2043 c.c., fondata – come già accertato nei gradi di merito – sull’avere autorizzato i lavori in assenza della documentazione necessaria e sul non aver esercitato i controlli in fase esecutiva, consentendo la prosecuzione degli scavi anche dopo le prime manifestazioni del dissesto. La condotta dell’appaltatore – che aveva violato le prescrizioni imposte al momento del rilascio del titolo – non costituisce causa sopravvenuta autonoma idonea ad interrompere il nesso causale, perché non era imprevedibile ex ante rispetto alla serie causale già in atto: la teoria della causalità adeguata non offre, in questo contesto, l’esito sperato dal Comune ricorrente.

Per il professionista che assiste un condominio in situazione analoga, la sentenza indica con chiarezza la strategia processuale: distinguere con precisione le voci di danno – mancato godimento da pericolo strutturale, mancato godimento da impedimenti alla ricostruzione, danno alle unità individuali – proporre per ciascuna una domanda autonoma e ben circoscritta, individuare nominativamente i titolari del diritto, e non affidarsi alla presunzione che una domanda cumulativa o condominiale possa coprire l’intero spettro del pregiudizio subito.

Studio Legale Montinaro