TFR e Fondo di Garanzia INPS: la non fallibilità del datore di lavoro si prova, non si allega

Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, n. 479/2026: rigettato l’appello del lavoratore per mancata prova della non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro.

Il Fondo di Garanzia INPS non è uno sportello aperto a chiunque vanti un credito da TFR insoddisfatto. L’intervento del Fondo è subordinato a presupposti rigorosi che il lavoratore deve provare in modo concreto e documentale – non limitarsi ad affermare. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 479/2026 della Sezione Lavoro, lo ribadisce con nettezza, confermando il rigetto della domanda proposta dal lavoratore e sancendo un principio destinato ad avere ricadute pratiche immediate per chi si trovi nella medesima situazione: l’onere probatorio sulla non fallibilità del datore di lavoro grava interamente sul lavoratore, e la sola natura artigiana dell’impresa – dopo la riforma del diritto concorsuale – non è più un argomento spendibile.

La vicenda, che attraversa tre gradi di giudizio, tocca uno dei temi più ricorrenti nel contenzioso giuslavoristico: quando può il lavoratore rivolgersi al Fondo di Garanzia INPS per ottenere il TFR non corrisposto? La risposta della Corte pugliese è tecnicamente ineccepibile e merita un’analisi approfondita.

La vicenda processuale

Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze di una piccola società con sede in provincia di Bari, con contratto a tempo indeterminato dal 2007 al 2015. Alla cessazione del rapporto di lavoro vantava un credito a titolo di TFR di circa [OMISSIS] euro, documentato dal Modello CUD regolarmente rilasciato dalla datrice di lavoro.

Dopo aver ottenuto dal Tribunale di Bari un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nel 2020 – notificato dapprima alla sede legale della società (dove non si trovava traccia alcuna) e poi agli eredi del liquidatore, nel frattempo deceduto – il lavoratore aveva proceduto con atto di precetto e poi con pignoramento mobiliare presso la sede legale della società, conclusosi con verbale negativo.

Sulla base di questi atti, nel 2021 aveva presentato istanza telematica al Fondo di Garanzia – sede di Bari, allegando la documentazione esecutiva. L’INPS non aveva risposto, neppure al successivo ricorso amministrativo avverso il silenzio-rifiuto.

Con ricorso ex art. 442 c.p.c. il lavoratore aveva quindi adito il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, che nel 2024 aveva rigettato la domanda: la non fallibilità del datore di lavoro non era stata dimostrata. Il lavoratore aveva impugnato la sentenza, sostenendo che la società fosse un’impresa artigiana – con un unico dipendente (lui stesso) e soci che prestavano lavoro manuale – e che, decorso oltre un anno dalla cessazione dell’attività, il fallimento non fosse più esperibile in concreto. La Corte di Appello di Bari, con sentenza depositata il 23 giugno 2026, ha rigettato l’appello.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il sistema del Fondo di Garanzia trova la sua disciplina nell’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, che distingue nettamente due binari di accesso alle prestazioni previdenziali a copertura del TFR non corrisposto.

Il primo binario riguarda il datore di lavoro imprenditore commerciale assoggettabile a procedure concorsuali: in questo caso, il lavoratore deve provare la cessazione del rapporto, l’apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria) e l’accertamento del credito da TFR in sede di ammissione al passivo.

Il secondo binario – quello rilevante nel caso in esame – si applica quando il datore di lavoro non è soggetto alle disposizioni del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare). Qui il lavoratore deve dimostrare, oltre alla cessazione del rapporto e all’inadempimento del datore, che quest’ultimo non è soggetto a procedure esecutive concorsuali e che le garanzie patrimoniali del debitore sono mancanti o insufficienti – circostanza da provarsi attraverso l’esperimento di un’azione esecutiva individuale seria e adeguata, conforme all’ordinaria diligenza, ai sensi dell’art. 2740 c.c.

Entra poi in gioco l’art. 1, comma 2, del r.d. n. 267/1942, nel testo modificato dal d.lgs. n. 169/2007, che individua i parametri quantitativi per l’esclusione dalla fallibilità: attivo patrimoniale annuo non superiore a trecentomila euro, ricavi lordi non superiori a duecentomila euro, debiti complessivi non superiori a cinquecentomila euro.

Gli istituti giuridici coinvolti

La sentenza si confronta con due istituti che spesso vengono confusi nella prassi: la natura previdenziale delle prestazioni del Fondo di Garanzia e la non fallibilità in concreto del datore di lavoro.

Sul primo punto, la Corte ribadisce un principio ormai consolidato: le prestazioni erogate dal Fondo gestito dall’INPS hanno natura previdenziale e non retributiva. Si tratta di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro, inserite in un rapporto assicurativo-contributivo-previdenziale. Il fatto costitutivo del diritto alla prestazione non è la cessazione del rapporto di lavoro in sé, ma il verificarsi dei presupposti dell’art. 2 della L. 297/1982 – verifica del credito in sede concorsuale o, in alternativa, esperimento infruttuoso dell’esecuzione individuale previo accertamento della non assoggettabilità a fallimento.

Sul secondo punto – la non fallibilità in concreto – la Corte sviluppa il ragionamento più articolato. L’intervento del Fondo è possibile ogniqualvolta il datore non sia assoggettato a fallimento, vuoi perché appartenente a categorie di imprenditori non sottoponibili neanche in astratto a procedura concorsuale, vuoi perché in concreto il fallimento non è o non è più esperibile per ragioni oggettive. Tra queste ultime rilevano adesso i parametri dimensionali dell’art. 1, comma 2, L.F. Ma la verifica di tale non fallibilità non spetta esclusivamente al giudice fallimentare: può essere compiuta, in via incidentale, dal giudice ordinario adito per la prestazione previdenziale.

Il principio guida: l’onere probatorio sulla non fallibilità del datore di lavoro

Il cuore della decisione sta qui. Il lavoratore che chiede l’intervento del Fondo di Garanzia INPS per TFR, adducendo la non assoggettabilità in concreto del datore di lavoro al fallimento, è onerato della prova delle circostanze costitutive di tale condizione. Non basta allegare la qualità artigiana della società, né limitarsi a dedurre che il credito fosse esiguo o che l’attività fosse cessata.

Ma cosa succede se l’imprenditore insolvente non ha depositato i bilanci o se i documenti contabili sono introvabili? La risposta della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte è chiara: il lavoratore può avvalersi dell’intero arco documentale disponibile – scritture contabili, corrispondenza d’impresa ex art. 2220 c.c., qualunque documentazione formata da terzi o dalla parte – purché fornisca una rappresentazione storica concreta dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa. Non conta il tipo di documento specifico; conta la prova del fatto.

La Corte specifica poi un punto dirimente per i pratici: dopo la riforma del diritto concorsuale operata dal d.lgs. n. 169/2007, la qualità di imprenditore artigiano – e il tradizionale criterio della prevalenza del lavoro personale sui fattori produttivi sancito dall’art. 2083 c.c. – non rileva più ai fini della fallibilità. La soglia è determinata esclusivamente dai parametri quantitativi dell’art. 1, comma 2, L.F., a prescindere dalla struttura soggettiva dell’impresa. Un argomento difensivo che fino a qualche anno fa poteva avere qualche chance, oggi non ne ha alcuna.

La decisione e il ragionamento della Corte

La Corte di Appello di Bari ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Bari, pur con argomentazioni parzialmente diverse – più ampie e più aderenti al quadro giurisprudenziale più recente.

Il lavoratore aveva articolato tre linee difensive. La prima: la società era artigiana e dunque non fallibile. Risposta della Corte: il criterio dell’art. 2083 c.c. è irrilevante ai fini concorsuali dal 2007; ciò che conta sono i parametri quantitativi dell’art. 1, comma 2, L.F., e di quei parametri il lavoratore non ha offerto alcuna prova. La seconda: il credito azionato era di importo esiguo, sotto la soglia dei trentamila euro, e dunque il fallimento non sarebbe stato ammissibile. Risposta: anche questo argomento richiede prova – non basta allegare l’esiguità del proprio credito, perché la soglia di rilevanza riguarda l’indebitamento complessivo dell’impresa, non la posizione del singolo creditore istante, e tale indebitamento non era stato né dedotto né provato. La terza: la società aveva cessato l’attività da oltre un anno alla data della domanda al Fondo, e dunque il fallimento era precluso. Risposta: dalla visura camerale allegata dallo stesso appellante la società risultava ancora attiva in liquidazione, con bilanci depositati fino almeno al 2018.

Quel che pesa in modo determinante nella valutazione conclusiva della Corte è anche un profilo di condotta processuale: il rapporto lavorativo era cessato nel 2015 e il lavoratore aveva iniziato ad attivarsi concretamente solo cinque anni dopo, senza offrire alcuna spiegazione di tale inerzia. Un elemento che la Corte non poteva ignorare nella valutazione complessiva della vicenda.

La conseguenza pratica per i professionisti è immediata. Chi assiste un lavoratore in questa tipologia di azione nei confronti del Fondo di Garanzia INPS deve costruire il fascicolo probatorio con rigore fin dalla fase pre-contenziosa: bilanci della società datrice di lavoro, visure camerali storiche, documentazione sull’attivo patrimoniale e sul volume dei ricavi nei tre esercizi rilevanti, prova dell’assenza di beni aggredibili. L’esecuzione forzata infruttuosa è condizione necessaria ma non sufficiente: senza la prova della non fallibilità, la domanda è destinata al rigetto.

Studio Legale Montinaro