Trib. Ancona, Sez. Lavoro, n. 677/2026: rigettato il ricorso del dirigente tecnico contro le sanzioni disciplinari e la domanda di mobbing.
Un dirigente tecnico riceve una sanzione pecuniaria perché non ha comunicato tempestivamente incarichi extraistituzionali, benché questi fossero già cessati al momento della contestazione. È legittima la sanzione anche se l’incarico non era più in corso? Il Tribunale di Ancona, sezione lavoro, risponde di sì. La comunicazione tempestiva degli incarichi extraistituzionali non è un adempimento formale superabile con la loro successiva cessazione, ma un obbligo autonomo che tutela il potere di verifica preventiva dell’amministrazione. Il principio, enunciato nella sentenza n. 677/2026, si inserisce in un filone giurisprudenziale che negli ultimi anni ha progressivamente irrigidito gli oneri informativi del dirigente pubblico. La pronuncia affronta anche il tema, ricorrente nel contenzioso lavoristico, dell’attività svolta durante la malattia e dei suoi riflessi disciplinari. Due profili, uno actio finium regundorum tra riservatezza professionale e trasparenza amministrativa.
La vicenda processuale
Il ricorrente, dirigente tecnico in servizio presso un ente pubblico dal dicembre 2021, aveva inizialmente svolto l’incarico con esiti pienamente positivi, conseguendo valutazioni di massimo rendimento e assumendo la responsabilità di numerosi progetti, senza incorrere in contestazioni disciplinari. Il quadro mutava con l’insediamento, nell’agosto 2023, di un nuovo Direttore generale. Il dirigente lamentava di essere stato improvvisamente privato di tutti gli incarichi ricoperti, mediante provvedimenti organizzativi adottati – a suo dire – senza previo confronto, con progressivo svuotamento delle funzioni fino a una collocazione priva di effettivi compiti nell’organigramma dell’ufficio. Secondo la sua prospettazione, tale riorganizzazione si inseriva in un più ampio contesto di condotte vessatorie e persecutorie, che avrebbero inciso sul suo stato di salute determinando un quadro patologico correlato allo stress lavorativo.
In questo contesto veniva avviato un primo procedimento disciplinare, relativo alla presunta mancata comunicazione di incarichi extraistituzionali – in particolare attività di Data Protection Officer presso istituzioni scolastiche ubicate fuori regione. Il ricorrente deduceva di aver segnalato all’amministrazione, sin dall’inizio del rapporto, gli incarichi in essere, chiedendone l’autorizzazione, e di averne comunque disposto la cessazione in mancanza di riscontro. All’esito dell’istruttoria, l’amministrazione irrogava con decreto del marzo 2024 la sanzione pecuniaria di [OMISSIS], pur dando atto dell’assenza di incarichi extraistituzionali attualmente in corso e della cessazione di quelli precedenti: la condotta negligente veniva ravvisata esclusivamente nella tempistica delle comunicazioni.
Parallelamente il dirigente lamentava il diniego, prima totale e poi parziale, dell’accesso agli atti del procedimento disciplinare, nonostante l’intervento favorevole della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, con conseguente ricorso al TAR. Successivamente veniva instaurato un secondo procedimento disciplinare, avente ad oggetto la partecipazione – quale relatore – a un seminario organizzato durante un periodo di malattia certificata, con spostamento di circa 95 km rispetto alla sede di servizio. Il ricorrente deduceva trattarsi di attività breve, non retribuita, svolta su indicazione del medico curante e compatibile con lo stato di salute. Nonostante le difese svolte, con decreto del luglio 2024 l’amministrazione irrogava la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese, ritenendo la condotta idonea a ritardare la guarigione e connotata da mancata preventiva comunicazione. Il ricorrente lamentava, infine, ulteriori iniziative disciplinari e la riattivazione di una vicenda risalente già archiviata.
Sulla base di tali premesse, il dirigente chiedeva l’annullamento dei provvedimenti disciplinari e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Si costituiva in giudizio l’amministrazione, tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, sostenendo la piena legittimità dell’operato e la correttezza dell’esercizio del potere disciplinare. Quanto al primo procedimento, l’ente esponeva che dalle verifiche interne erano emersi elementi idonei a far ritenere che il dirigente avesse svolto incarichi extraistituzionali senza le necessarie autorizzazioni e senza rendere dichiarazioni complete e veritiere. Quanto al secondo, veniva rappresentato che il Direttore generale aveva segnalato la partecipazione al seminario in un giorno di assenza per malattia, con conseguente violazione degli obblighi di diligenza e correttezza. In ordine alle doglianze relative a demansionamento e mobbing, l’amministrazione negava qualsiasi intento vessatorio, qualificando le modifiche organizzative – inclusa la ridefinizione dei compiti nell’ambito dei progetti nazionali e del PNRR – come misure generali di razionalizzazione, adottate per ragioni funzionali e non discriminatorie.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il nucleo della controversia ruota attorno all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina il regime delle incompatibilità e degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, e alla direttiva applicativa n. 653/2015, il cui art. 7, comma 2, impone l’obbligo di previa comunicazione all’amministrazione. Rilevano altresì gli obblighi generali di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.., nonché i doveri di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.. Sul piano disciplinare specifico, il giudice richiama l’art. 36 del CCNL Area Funzioni Centrali (triennio 2016-2018) e il criterio di proporzionalità della sanzione previsto dall’art. 2106 c.c..
Gli istituti giuridici coinvolti
L’obbligo di comunicazione degli incarichi extraistituzionali assolve, secondo il Tribunale, a una funzione ex ante e non meramente formale: consente all’amministrazione di verificare preventivamente eventuali profili di incompatibilità o conflitto di interessi. Ne discende che la cessazione successiva dell’incarico, o persino una sua eventuale autorizzabilità postuma, non elimina il disvalore disciplinare della condotta omissiva già consumata. Il dirigente avrebbe dovuto rendere dichiarazioni complete sin dal conferimento dell’incarico dirigenziale o immediatamente dopo l’assunzione delle funzioni. Va sottolineato che la posizione dirigenziale, secondo il giudice, comporta doveri rafforzati di correttezza e affidabilità: proprio in ragione delle funzioni esercitate, il dirigente tecnico è tenuto a un’interlocuzione immediata con l’amministrazione, senza che possa invocare a propria discolpa l’assenza di un danno concreto derivante dal ritardo.
Diverso, ma connesso sul piano sistematico, è l’istituto della rilevanza disciplinare dell’attività svolta durante la malattia. La giurisprudenza di legittimità distingue nettamente tra simulazione della patologia e mera incompatibilità della condotta con lo stato morboso: non è necessario dimostrare che il lavoratore finga di essere malato, essendo sufficiente che l’attività esterna sia idonea a ritardarne la guarigione o a ingenerare dubbi sulla effettiva sussistenza della patologia. Nel caso di specie il Tribunale ha valorizzato una pluralità di indici fattuali – lo spostamento di circa 95 km, la partecipazione attiva quale relatore, la prosecuzione dell’assenza per malattia anche nella giornata immediatamente successiva all’evento – ritenuti complessivamente sintomatici di una condotta quantomeno imprudente rispetto agli obblighi di diligenza gravanti sul lavoratore in malattia.
Infine, sul terreno del mobbing e del demansionamento, la sentenza ribadisce l’impianto tradizionale elaborato dalla Cassazione: occorre la compresenza di un elemento oggettivo, costituito da una pluralità di condotte datoriali anche singolarmente lecite, e di un elemento soggettivo, rappresentato dall’intento persecutorio unitario che le colleghi tutte. La mera successione di provvedimenti organizzativi sfavorevoli al lavoratore, per quanto numerosi, non è sufficiente in assenza della prova di tale disegno finalistico.
Il principio guida: la comunicazione tempestiva degli incarichi extraistituzionali
Il principio su cui si impernia la decisione è che l’obbligo informativo relativo agli incarichi extraistituzionali ha natura autonoma rispetto alla legittimità sostanziale dell’incarico stesso. Ma cosa succede se l’incarico, una volta comunicato, si sarebbe rivelato pienamente autorizzabile? Per il Tribunale la domanda è mal posta: il disvalore non risiede nello svolgimento dell’attività, bensì nella sottrazione all’amministrazione del potere di controllo preventivo. La violazione si consuma nel momento in cui il dirigente omette o ritarda la comunicazione, a prescindere dall’esito che una eventuale autorizzazione avrebbe avuto. Si tratta di un orientamento che responsabilizza in modo pieno la figura dirigenziale, cui sono richiesti standard di trasparenza superiori rispetto al personale non apicale, proprio in ragione del rapporto fiduciario che lega il dirigente all’amministrazione di appartenenza.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità di entrambe le sanzioni disciplinari e negando la sussistenza del mobbing lamentato. Il dispositivo pone le spese di lite – liquidate in [OMISSIS] – a carico del ricorrente soccombente, secondo il criterio ordinario dettato dall’art. 91 c.p.c.. Quanto al primo procedimento, il giudice ha ritenuto che la valutazione dell’amministrazione circa la negligenza del dirigente non fosse né irragionevole né sproporzionata, risultando fondata sull’accertato ritardo comunicativo. Il ragionamento si sviluppa attorno a una distinzione spesso trascurata nella prassi difensiva: un conto è la legittimità sostanziale dell’incarico esterno, altro conto è la tempestività dell’adempimento informativo che lo precede. Il dirigente aveva sostenuto che l’assenza di incarichi attivi al momento della sanzione avrebbe dovuto neutralizzare l’addebito; il giudice ha invece isolato con chiarezza il bene giuridico protetto dalla norma, individuandolo non nell’incarico in sé, bensì nel potere di controllo preventivo dell’amministrazione, irrimediabilmente compresso dal ritardo comunicativo a prescindere dagli sviluppi successivi della vicenda. Quanto al secondo, la sospensione per un mese è stata giudicata coerente con i principi elaborati dalla Cassazione, secondo cui lo svolgimento di attività durante la malattia integra illecito disciplinare quando sia idoneo a pregiudicare o ritardare la guarigione, potendo il datore di lavoro valutare a tal fine qualsiasi elemento fattuale, anche estraneo alla sfera sanitaria (Cass. n. 6236/2001). Il Tribunale ha richiamato altresì l’orientamento più recente, per cui l’attività extralavorativa svolta durante la malattia rileva disciplinarmente anche in assenza di prova della simulazione, essendo sufficiente la sua astratta idoneità a ritardare il recupero (Cass. civ., sez. lav., 26 aprile 2017, n. 10416).
Sul fronte del mobbing, il giudice ha ribadito che la fattispecie richiede la prova di un intento persecutorio unitario che colleghi i singoli episodi contestati, non essendo sufficiente la mera esistenza di provvedimenti organizzativi sfavorevoli al lavoratore. Nel caso di specie, la riorganizzazione dell’ufficio – inclusa la soppressione del servizio centralizzato di protezione dati, ricondotto alle singole istituzioni scolastiche anziché trasferito ad altro dirigente – è stata ritenuta sorretta da ragioni funzionali estranee a un disegno vessatorio. Il Tribunale ha inoltre osservato che nessuno dei provvedimenti organizzativi contestati ha inciso su qualifica dirigenziale, inquadramento professionale o trattamento economico del ricorrente, il quale è stato successivamente confermato nel medesimo incarico e nella medesima posizione retributiva: una circostanza ritenuta incompatibile con l’esistenza di un disegno persecutorio finalizzato all’emarginazione professionale.
Anche la richiesta prova testimoniale è stata giudicata superflua e priva dei requisiti di decisività ex artt. 244 e ss. c.p.c.., trattandosi di circostanze già compiutamente documentate negli atti amministrativi versati in giudizio, oppure di profili valutativi riservati all’apprezzamento del giudice e non suscettibili di prova per testi. Il Tribunale ha infine escluso che la sofferenza psicologica eventualmente patita dal ricorrente, pur a volerla ritenere dimostrata, potesse colmare la lacuna probatoria relativa al nesso causale con condotte datoriali intenzionalmente persecutorie, piuttosto che con le ordinarie dinamiche organizzative del rapporto di lavoro.
Per il professionista che assiste dirigenti pubblici, la pronuncia conferma un dato operativo rilevante: la tempestività della comunicazione degli incarichi extraistituzionali va curata con priorità assoluta, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale dell’incarico e dalla sua eventuale cessazione anteriore alla contestazione. Parallelamente, la certificazione di malattia non copre automaticamente ogni attività esterna, specie se comporta spostamenti significativi o partecipazione attiva a eventi pubblici in veste di relatore. Sul versante del mobbing, la sentenza ricorda che la percezione soggettiva di marginalizzazione professionale, per quanto sofferta, non sostituisce la prova rigorosa dell’elemento intenzionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
