Licenziamento per riorganizzazione: la prova generica non basta a dimostrare il giustificato motivo oggettivo

Trib. Milano, Sez. Lavoro, n. 3973/2026: dichiarato illegittimo il licenziamento per insussistenza del fatto, respinte le domande di differenze retributive e risarcimento danni.

Un lavoratore viene licenziato per una riorganizzazione aziendale mai davvero circostanziata in giudizio. Basta allegare genericamente l’esternalizzazione di una funzione per giustificare il recesso? Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3973/2026, risponde di no, tracciando un confine netto tra l’onere probatorio del datore di lavoro nell’ipotesi di insussistenza del fatto materiale e la mera narrazione difensiva priva di riscontri specifici. La pronuncia, che affronta anche il tema delle differenze retributive per ampliamento delle mansioni e il danno da usura psico-fisica, offre indicazioni operative preziose su come strutturare correttamente memorie e capitoli di prova in materia di giustificato motivo oggettivo.

La vicenda processuale

Il ricorrente, assunto come Regional Payroll Advisor EMEA, impugnava il licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo, sostenendone in via principale il carattere ritorsivo e discriminatorio, in quanto asseritamente collegato al proprio stato di salute e alla richiesta di tutela sanitaria formulata dal medico competente aziendale. In via subordinata, deduceva l’insussistenza del fatto materiale posto a fondamento della riorganizzazione dichiarata, l’inefficacia per genericità della motivazione e la violazione dei criteri di scelta e dell’obbligo di repêchage. Il ricorrente rivendicava inoltre ingenti differenze retributive per l’ampliamento quantitativo e qualitativo delle mansioni svolte, oltre al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale derivante da carichi di lavoro asseritamente usuranti.

La società datrice di lavoro si costituiva contestando integralmente le pretese, sostenendo che il licenziamento fosse conseguenza di un processo di riorganizzazione globale della funzione payroll, con esternalizzazione delle attività a provider esterni e centralizzazione in hub situati in Svezia e India, e che la struttura italiana, di dimensioni ridotte, non richiedesse più una posizione dedicata. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa oralmente e decisa con lettura del dispositivo in udienza.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il regime delle tutele crescenti, disciplinato dal d.lgs. n. 23/2015, distingue diverse ipotesi di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L’art. 3, comma 2, nella formulazione risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Consulta, prevede la reintegrazione quando sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, restando estranea a tale accertamento ogni valutazione sul ricollocamento del lavoratore. L’art. 9 del medesimo decreto disciplina il regime attenuato applicabile ai datori di lavoro privi dei requisiti dimensionali di cui all’art. 18 St. Lav..

Il licenziamento ritorsivo e l’onere della prova

La giurisprudenza di legittimità richiede, per la configurabilità del licenziamento ritorsivo, che il lavoratore dimostri come l’intento di rappresaglia abbia costituito il motivo unico e determinante del recesso. La mera prossimità temporale tra un periodo di malattia e l’intimazione del licenziamento non è di per sé sufficiente, tanto più quando, come nel caso di specie, il recesso intervenga a distanza di oltre un mese dalla cessazione dello stato morboso, e quando la documentazione medica in possesso del datore di lavoro non riveli la diagnosi né la sua riconducibilità al carico di lavoro.

Il principio guida: dalla riorganizzazione dichiarata alla riorganizzazione provata

Ma cosa succede quando il datore di lavoro allega genericamente una riorganizzazione aziendale senza circostanziarne il contenuto concreto? Il Tribunale ha ritenuto che le affermazioni della società resistente, per quanto formalmente coerenti con la lettera di licenziamento, non illustrassero specificamente la portata della pretesa riorganizzazione né il nesso causale con la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente, il quale, pur inquadrato nella struttura italiana, gestiva l’attività di payroll per un numero significativo di paesi. Anche i capitoli di prova dedotti dalla convenuta sono stati giudicati eccessivamente generici e, come tali, inammissibili, limitandosi a ribadire in forma sintetica quanto già affermato nella lettera di recesso, senza offrire elementi verificabili sull’effettiva attuazione del processo organizzativo dichiarato. Ne è derivata la riconduzione della fattispecie all’ipotesi di insussistenza del fatto materiale, con conseguente applicazione del regime reintegratorio attenuato previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 9 del d.lgs. n. 23/2015, come modulato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 118/2025 in tema di limite massimo dell’indennità per i datori di lavoro sotto soglia.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento per insussistenza del fatto materiale, condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria quantificata in sei mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, tenuto conto del regime dimensionale applicabile e del limite massimo dichiarato incostituzionale dalla Consulta. Ha invece escluso la natura ritorsiva o discriminatoria del recesso, ritenendo che le allegazioni del ricorrente su questo punto risultassero prive di adeguato riscontro probatorio.

Quanto alle ulteriori domande, il Tribunale le ha integralmente respinte. Sulle differenze retributive per ampliamento delle mansioni, richiamando l’orientamento della Cassazione secondo cui il lavoratore che ne rivendichi il compenso deve fornire elementi specifici sull’aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione, in termini di orario o di maggiore intensità e onerosità (cfr. Cass. n. 3816/2021; cfr. Cass. n. 9431/2026), il giudice ha rilevato che il ricorso si limitasse a mere affermazioni generiche, prive di indicazioni concrete sull’orario di lavoro effettivamente osservato o sulla frequenza degli adempimenti aggiuntivi. Analogamente, la domanda risarcitoria per violazione dell’art. 2087 c.c. è stata respinta per carenza di allegazione specifica sul carattere usurante della prestazione e per l’assenza di prova sull’esistenza e sull’ammontare dei danni lamentati, quantificati in giudizio in modo apodittico e senza adeguato supporto documentale. Le spese di lite sono state poste a carico della convenuta secondo il criterio della soccombenza prevalente.

Studio Legale Montinaro