Reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c.: inammissibile se contesta solo il rinvio dell’udienza sull’assegno

Corte d’Appello di Caltanissetta, n. 77/2025 V.G.: dichiarato inammissibile il reclamo contro l’ordinanza che ha rinviato la decisione senza modificare le condizioni economiche.

Capita spesso che il giudice della prima udienza, dopo aver deciso alcuni punti pacifici tra le parti, rinvii ad altra data la decisione sui profili economici più controversi. Chi subisce questo rinvio, magari perché confidava in una riduzione immediata dell’assegno di mantenimento, è tentato di reclamare subito. La Corte d’Appello di Caltanissetta, con l’ordinanza n. 77/2025 V.G., chiarisce però un punto decisivo per chi si occupa di reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c.: non ogni contenuto dell’ordinanza di prima udienza è impugnabile, e il mero rinvio della decisione – privo di statuizioni di merito temporanee e urgenti – resta fuori dal perimetro del gravame. La pronuncia offre inoltre un quadro sistematico aggiornato sui presupposti della revisione delle condizioni di divorzio dopo la Riforma Cartabia. Vediamo come si è orientato il Collegio nisseno.

La vicenda processuale

La vicenda trae origine da un giudizio di divorzio già definito con sentenza del Tribunale di Enna nel 2022, che aveva stabilito un assegno divorzile in favore della ex moglie, un assegno di mantenimento per i due figli minori e un contributo per la figlia maggiorenne. Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. proposto nel 2024, l’ex marito chiedeva la modifica di tali condizioni economiche, adducendo la sopravvenuta riduzione del proprio reddito, la perdita di metà dell’assegno unico universale ora percepito dall’ex moglie, il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia maggiorenne e un asserito miglioramento della situazione reddituale della ex moglie.

All’esito della prima udienza, il giudice delegato del Tribunale di Enna, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. pubblicata nel 2025, revocava l’assegno di mantenimento per la figlia ormai maggiorenne – punto pacifico tra le parti – ma rinviava a udienza successiva la decisione sulla revoca dell’assegno divorzile e sulla riduzione dell’assegno per i figli ancora minori, disponendo altresì la trasmissione degli atti alla Procura.

Il ricorrente proponeva reclamo davanti alla Corte d’Appello di Caltanissetta, contestando il rinvio e sostenendo che la causa fosse ormai matura per la decisione, oltre a lamentare la violazione degli artt. 473-bis.22 e 29 c.p.c. e dei principi di economia processuale e ragionevole durata. La ex moglie, costituitasi con il patrocinio a spese dello Stato, eccepiva l’inammissibilità del reclamo, non essendo il rinvio un provvedimento dotato di contenuto dispositivo lesivo, e comunque l’infondatezza nel merito, non ravvisandosi alcuna modifica sostanziale delle condizioni economiche preesistenti.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La decisione ruota attorno al combinato disposto degli artt. 473-bis.22, 473-bis.24 e 473-bis.29 c.p.c., introdotti dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) nell’ambito del rito unitario per le persone, i minorenni e le famiglie. L’art. 473-bis.22 c.p.c. disciplina i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all’esito della prima udienza; l’art. 473-bis.24 c.p.c. ne regola il reclamo davanti alla Corte d’Appello; l’art. 473-bis.29 c.p.c. individua i presupposti per la revisione delle condizioni di separazione e divorzio, sostituendo il vecchio art. 710 c.p.c. e l’art. 9, comma 1, della l. 898/1970, entrambi abrogati. Resta invece in vigore l’art. 156, comma 7, c.c., che già subordinava la modifica dei provvedimenti economici al sopravvenire di giustificati motivi.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il Collegio ricostruisce con cura la nozione di giustificati motivi rilevante ai fini della revisione. Richiamando Cass. 12235/1992, la Corte ricorda che tale dizione va intesa come sopravvenienza di nuove circostanze, non di fatti preesistenti alla separazione o al divorzio semplicemente non presi in considerazione in quella sede. Coerentemente, Cass. 28436/2017 ha stabilito che i giustificati motivi sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati – restando esclusi i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo. Il ricorrente, precisa la Corte richiamando Cass. 4416/2014, deve specificare in che modo il fatto sopravvenuto abbia inciso sulle condizioni economiche esistenti al momento della separazione o del divorzio.

Il principio guida: cosa è reclamabile dell’ordinanza di prima udienza

Il principio centrale riguarda l’ambito oggettivo del reclamo. La Corte chiarisce che, quanto ai provvedimenti di prima udienza ex art. 473-bis.22 c.p.c., è reclamabile soltanto la parte dell’ordinanza contenente le statuizioni di merito temporanee e urgenti – affidamento, mantenimento di figli e coniuge, contenuto economico e provvedimenti consequenziali – mentre restano estranei al reclamo gli aspetti meramente organizzativi o istruttori, sempre revocabili o modificabili ai sensi dell’art. 177 c.p.c.. Ma cosa succede quando il giudice, anziché decidere, rinvia la questione economica a un’udienza successiva? In tal caso, secondo la Corte, non vi è alcun provvedimento di merito da reclamare, perché il rinvio non introduce alcuna modifica rispetto all’assetto già stabilito dalla sentenza di divorzio.

La decisione e il ragionamento della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il reclamo. Il ragionamento muove da una premessa di metodo: il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., a differenza del vecchio reclamo ex art. 708 c.p.c., costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa in prima istanza – così Cass. 1486/2025 – e non un mero controllo ab estrinseco. Ciò non significa, però, che ogni contenuto dell’ordinanza impugnata sia sindacabile: il thema decidendum resta quello trattato in primo grado, restando esclusi i fatti nuovi sopravvenuti e le domande che li presuppongono, così come è inammissibile la produzione di nuovi documenti in sede di reclamo.

Applicando questi principi al caso concreto, la Corte osserva che l’unico contenuto di merito dell’ordinanza impugnata – la revoca dell’assegno per la figlia maggiorenne – non forma oggetto del reclamo, essendo pacifico tra le parti il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia. Per il resto, l’ordinanza si è limitata a rinviare la decisione sui restanti profili economici, senza introdurre alcuna modifica rispetto all’assetto stabilito nella sentenza di divorzio del 2022, né in relazione ai figli ancora minori né in relazione all’ex moglie. Non essendovi, dunque, alcun provvedimento temporaneo e urgente suscettibile di reclamo, il ricorrente non poteva dolersi in questa sede della scelta del giudice di rinviare la trattazione, trattandosi di determinazione di carattere organizzativo e non decisorio.

Le conseguenze pratiche sono immediate per chi assiste la parte istante in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio: se il giudice di prima udienza si limita a rinviare la questione economica, senza statuire nulla di nuovo rispetto al titolo giudiziale preesistente, lo strumento corretto non è il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., ma l’attesa della decisione di merito all’esito dell’istruttoria. Diversamente, come accaduto nel caso di specie, il reclamo viene dichiarato inammissibile, con condanna alle spese – qui liquidate in [OMISSIS] a favore dell’Erario, stante l’ammissione della controparte al patrocinio a spese dello Stato – e con l’ulteriore onere del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Studio Legale Montinaro