La Corte d’Appello di Lecce, con una significativa pronuncia del 2021, ha affrontato il delicato tema dell’efficacia interruttiva della prescrizione nelle proposte transattive, nell’ambito di una controversia relativa a un contratto di franchising. La Corte ha stabilito che una proposta transattiva non ha efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c. quando è finalizzata solo a evitare un contenzioso, senza alcun riconoscimento esplicito del diritto della controparte. La decisione offre importanti spunti interpretativi sul rapporto tra transazione e prescrizione, chiarendo quando un accordo transattivo possa effettivamente interrompere il decorso prescrizionale.
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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
- SCARICA LA SENTENZA
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia trae origine da un contratto di franchising stipulato nel 2004 tra una società affiliante e una società affiliata per la gestione di un supermercato. L’affiliata ha citato in giudizio l’affiliante chiedendo il risarcimento di danni quantificati in €141.679,40, lamentando reiterate violazioni contrattuali e condotte di abuso della posizione dominante. Tra le parti era intervenuta nel 2012 una transazione, con la quale l’affiliante si era impegnata a pagare €10.000 a saldo e stralcio, espressamente dichiarando di non riconoscere quanto contestato dalla controparte. Il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda dell’affiliata, accogliendo l’eccezione di prescrizione per il periodo anteriore al quinquennio precedente la citazione. L’affiliata ha proposto appello, sostenendo che la transazione del 2012 avesse interrotto la prescrizione.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La questione centrale attiene all’interpretazione dell’art. 2944 c.c., che disciplina l’interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento del diritto. La Corte richiama importante giurisprudenza di legittimità sul punto, in particolare la sentenza n. 16379/2009 della Cassazione, secondo cui l’interruzione della prescrizione può derivare anche da una proposta transattiva, ma solo quando questa implichi un’ammissione del diritto della controparte e sia rivolta esclusivamente a definire il quantum. Viene inoltre citata la sentenza n. 18879/2015 della Cassazione civile, che conferma come le trattative di amichevole composizione possano comportare l’interruzione della prescrizione quando dal comportamento di una parte emerga il riconoscimento del contrapposto diritto di credito.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La Corte d’Appello ha rigettato il gravame, confermando la decisione di primo grado. I giudici hanno ritenuto che la transazione del 2012 non avesse efficacia interruttiva della prescrizione, poiché l’affiliante aveva espressamente dichiarato di non riconoscere quanto contestato dalla controparte, aderendo all’accordo al solo fine di evitare un contenzioso. La Corte ha evidenziato come la transazione non contenesse alcuna ammissione dell’esistenza dell’altrui diritto, né implicasse un riconoscimento del debito, risultando finalizzata esclusivamente a comporre bonariamente la vertenza. Tale accordo non poteva quindi integrare un riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c., né configurare una rinuncia tacita a far valere la prescrizione.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“L’interruzione della prescrizione per effetto di riconoscimento, a norma dell’art. 2944 cc, può derivare anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con stesso modo da implicare ammissione del ‘quantum’, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del ‘quantum’.