Assegno divorzile 2022: evoluzione giurisprudenziale sino alla sentenza Sezioni Unite n. 18287/2018

Assegno divorzile 2022: evoluzione giurisprudenziale sino alla sentenza Sezioni Unite n. 18287/2018

L’assegno divorzile è un tema cruciale nei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La normativa di riferimento è l’art. 5 comma 6 della Legge 898/1970, con le modifiche apportate dalla Legge 74/1987. Secondo questa disposizione, il tribunale, alla luce delle condizioni dei coniugi, del contributo dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, nonché del reddito complessivo, può disporre l’obbligo per un coniuge di versare periodicamente all’altro un assegno, se quest’ultimo non ha mezzi adeguati per ragioni oggettive.

Per comprendere appieno l’applicazione di questa normativa, è utile esaminare l’evoluzione giurisprudenziale fino alla rilevante sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018.

Fasi dell’accertamento del diritto all’assegno divorzile

Prima della sentenza n. 11504 del 2017, la Cassazione ha delineato il processo di accertamento del diritto all’assegno divorzile in due fasi. Nella prima, il giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, considerando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente rispetto al tenore di vita matrimoniale. Nella seconda fase, il giudice determina l’ammontare dell’assegno, considerando diverse variabili, come le condizioni dei coniugi, il contributo alla conduzione familiare e il reddito complessivo.

La svolta con la sentenza n. 11504 del 2017

La sentenza n. 11504 del 2017 ha rappresentato una svolta significativa. Il giudice, richiesto dell’assegno, deve valutare in modo equiordinato tutti gli indicatori dell’art. 5 comma 6, senza una netta separazione tra criteri attributivi e determinativi. La sentenza ha enfatizzato il principio di solidarietà, richiedendo una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.

Sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018

Le Sezioni Unite hanno affrontato il contrasto nella giurisprudenza e hanno stabilito che l’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa. La valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi deve considerare la situazione effettiva post-matrimoniale, tenendo conto delle scelte e dei ruoli durante il matrimonio. La sentenza ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi, adottando un criterio assistenziale-compensativo che mira a ripristinare l’equilibrio dopo lo scioglimento del vincolo.

Conclusioni

La giurisprudenza ha evoluto il modo in cui si valuta e determina l’assegno divorzile. La recente sentenza delle Sezioni Unite ha integrato i criteri attributivi e determinativi, ponendo maggiore enfasi sulla solidarietà e sulla compensazione. Questo approccio più flessibile tiene conto delle specificità di ogni caso, garantendo una valutazione equa delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi dopo il divorzio.

Avv. Cosimo Montinaro

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