Azione surrogatoria in ambito successorio: presupposti e limiti applicativi secondo la Corte d’Appello di Venezia 2025

L’azione surrogatoria disciplinata dall’articolo 2900 del codice civile rappresenta uno degli strumenti più complessi e delicati tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. La Corte d’Appello di Venezia, con una sentenza del 2025, ha offerto un’importante analisi sistematica dei presupposti e dei limiti applicativi di questo istituto, particolarmente quando esso si interfaccia con il diritto successorio.

La complessità dell’azione surrogatoria emerge con particolare evidenza quando il creditore tenta di sostituirsi al debitore nell’esercizio di diritti che coinvolgono la sfera successoria. Il caso veneziano del 2025 rappresenta un paradigma esemplificativo delle problematiche che possono sorgere quando l’inerzia del debitore nell’esercizio dei propri diritti ereditari viene invocata dal creditore per giustificare l’intervento sostitutivo ex articolo 2900 del codice civile.

Il principio cardine dell’azione surrogatoria stabilisce che il creditore può “esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare“, purché ricorrano specifici presupposti. Tuttavia, come dimostra la sentenza veneziana, l’applicazione di tale principio in ambito successorio richiede un’analisi particolarmente rigorosa dei presupposti sostanziali dell’azione.

La decisione del 2025 assume valore paradigmatico perché chiarisce quando l’azione surrogatoria risulti inefficace nonostante l’apparente sussistenza dei requisiti formali. Il caso evidenzia come la mera inerzia del debitore nell’esercizio di diritti successori non sia sufficiente se manca il presupposto sostanziale del pregiudizio alla garanzia patrimoniale, elemento essenziale per la legittimazione del creditore all’esercizio dell’azione sostitutiva.

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Avv. Cosimo Montinaro – email segreteria@studiomontinaro.it

Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso esaminato dalla Corte d’Appello di Venezia rappresenta un esempio paradigmatico dei limiti operativi dell’azione surrogatoria quando essa viene invocata per aggredire diritti di natura successoria. Una creditrice aveva tentato di utilizzare lo strumento sostitutivo ex articolo 2900 del codice civile per far valere i presunti diritti ereditari del proprio debitore, ritenendo che l’inerzia di quest’ultimo nell’esercizio delle azioni successorie comportasse un pregiudizio alla garanzia patrimoniale.

La strategia surrogatoria adottata dalla creditrice si fondava sulla constatazione che il debitore, pur essendo figlio della de cuius e quindi potenziale legittimario, non aveva mai intrapreso alcuna azione per contestare la propria pretermissione testamentaria. Tale inerzia veniva interpretata dalla creditrice come il presupposto per l’esercizio dell’azione sostitutiva, ritenendo che esistessero diritti azionabili che il debitore trascurava di esercitare con pregiudizio per la garanzia patrimoniale.

L’impostazione processuale dell’azione surrogatoria si articolava su più fronti. In via principale, la creditrice aveva invocato l’articolo 524 del codice civile per l’impugnazione della presunta rinuncia ai diritti ereditari. In via subordinata, aveva richiesto l’applicazione dell’articolo 2900 del codice civile per ottenere l’autorizzazione surrogatoria al compimento dell’azione di riduzione e di rivendica dell’eredità materna in sostituzione del debitore inerte.

Il contesto fattuale che aveva indotto la creditrice a sperimentare l’azione surrogatoria derivava da una situazione debitoria di notevole entità. La donna vantava un credito sostanzioso nei confronti dell’ex coniuge, derivante dalla sentenza di omologa della separazione consensuale e dal sistematico mancato pagamento del contributo al mantenimento dei figli. Tale situazione aveva spinto la creditrice a ricercare strumenti alternativi di soddisfacimento, identificandoli nell’utilizzo della surrogatoria per aggredire i diritti successori del debitore.

Il presupposto apparente per l’azione surrogatoria sembrava sussistere: il debitore era rimasto inerte di fronte alla pretermissione testamentaria operata dalla madre, che con testamento olografo aveva disposto di lasciare tutti i propri beni al marito. Tale comportamento omissivo poteva configurare, secondo la prospettazione della creditrice, quell’inerzia pregiudizievole che legittima il creditore a sostituirsi al debitore nell’esercizio dei diritti trascurati.

Tuttavia, l’analisi probatoria condotta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello ha rivelato una realtà ben diversa da quella prospettata. L’apparente inerzia del debitore nell’esercizio dei diritti successori trovava una spiegazione razionale nell’assenza di un effettivo pregiudizio, elemento questo che costituisce il presupposto sostanziale indispensabile per l’operatività dell’azione surrogatoria. L’istruttoria ha infatti dimostrato che il debitore aveva già ricevuto in vita dalla madre trasferimenti patrimoniali di valore superiore alla quota di legittima che gli sarebbe spettata, rendendo così priva di utilità economica qualsiasi azione di natura successoria.

NORMATIVA E PRECEDENTI

L’azione surrogatoria disciplinata dall’articolo 2900 del codice civile rappresenta il fulcro normativo della controversia esaminata dalla Corte d’Appello di Venezia. Questo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale consente al creditore di “esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare“.

La ratio dell’istituto si fonda sul principio della responsabilità patrimoniale generale ex articolo 2740 del codice civile, secondo cui tutti i beni del debitore costituiscono garanzia per il soddisfacimento dei creditori. L’azione surrogatoria opera quindi come strumento preventivo e cautelare, finalizzato a impedire che l’inerzia del debitore nell’esercizio dei propri diritti possa compromettere la consistenza patrimoniale che costituisce garanzia per i creditori.

I presupposti dell’azione surrogatoria sono stati chiariti dalla giurisprudenza di legittimità attraverso un orientamento consolidato. La Cassazione civile n. 741/1984 ha stabilito che “per giustificare la sostituzione del creditore nell’esercizio delle azioni di cui è titolare il debitore, non è sufficiente che questi trascuri la realizzazione dei suoi diritti, ma occorre altresì che la sua inerzia possa avere riflessi negativi sulla garanzia patrimoniale“. Tale principio evidenzia come l’inerzia qualificata del debitore debba essere accompagnata da un concreto pregiudizio per la garanzia creditoria.

La struttura processuale dell’azione surrogatoria trova disciplina nel secondo comma dell’articolo 2900, che stabilisce l’obbligo per il creditore di citare in giudizio anche il debitore al quale intende surrogarsi. Tale disposizione configura un litisconsorzio necessario che riflette la natura sostitutiva dell’azione: il creditore agisce in nome proprio ma per far valere un diritto altrui, richiedendo quindi la partecipazione del titolare originario del diritto.

La giurisprudenza ha precisato che l’interesse del creditore all’esercizio dell’azione surrogatoria deve essere specifico e concreto, non potendo limitarsi a una generica aspettativa di miglioramento della situazione patrimoniale del debitore. Come chiarito dalla Cassazione n. 26049/2020, “qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore“.

Particolare rilevanza assume l’applicazione dell’azione surrogatoria in ambito successorio. La Cassazione ha chiarito che “l’azione di riduzione possa essere esercitata in via surrogatoria dai creditori del legittimario, potendo essi ricomprendersi nella categoria degli aventi causa previsti nell’art. 557 c.c.“. Tuttavia, tale possibilità è subordinata alla sussistenza di tutti i presupposti dell’azione surrogatoria, incluso il requisito del pregiudizio alla garanzia patrimoniale.

L’intersezione tra azione surrogatoria e diritto successorio richiede particolare attenzione al regime delle donazioni e della collazione ereditaria. L’articolo 737 del codice civile stabilisce che “I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente“. Tale meccanismo di riequilibrio patrimoniale può influire sulla valutazione dell’esistenza di diritti azionabili da parte del legittimario.

La giurisprudenza consolidata ha chiarito che l’azione surrogatoria non può essere utilizzata per aggirare i principi che regolano il diritto successorio. In particolare, quando l’analisi delle donazioni ricevute in vita dal presunto legittimario, effettuata secondo i criteri della collazione e della riunione fittizia, dimostri l’assenza di lesione della quota di legittima, viene meno il presupposto sostanziale per l’esercizio dell’azione surrogatoria, indipendentemente dall’apparente inerzia del debitore.

Il principio dell’imputazione delle donazioni, disciplinato dagli articoli 564 e seguenti del codice civile, assume quindi rilevanza decisiva per valutare la fondatezza dell’azione surrogatoria in ambito successorio. Solo quando il valore delle donazioni ricevute dal presunto legittimario risulti inferiore alla quota di riserva spettante si configura quella lesione azionabile che giustifica l’interesse del creditore all’esercizio dell’azione sostitutiva.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Corte d’Appello di Venezia ha fornito un’analisi sistematica dei presupposti dell’azione surrogatoria, confermando integralmente la decisione del Tribunale di primo grado e consolidando i principi giurisprudenziali relativi ai limiti applicativi dell’articolo 2900 del codice civile. La decisione costituisce un importante precedente per l’interpretazione restrittiva dell’azione surrogatoria quando essa viene invocata in ambito successorio.

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