📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro – Malattie professionali da costrittività organizzativa
- Oggetto: Domanda di riconoscimento di malattia professionale per trauma da stress da mobbing esitato in licenziamento – Rigetto per carenza di allegazione delle condotte vessatorie
- Normativa: art. 3 D.P.R. 1124/1965; art. 139 D.P.R. 1124/1965; D.M. 11 dicembre 2009 Lista II Gruppo 7
- Giurisprudenza conforme: Cass. ord. n. 3207/2019; Cass. sez. lav. n. 27444/2025; Cass. n. 8948/2020; Cass. n. 5066/2018; Cass. ord. n. 23665/2022
- Parole chiave: malattia professionale, mobbing, costrittività organizzativa, onere di allegazione, licenziamento disciplinare
Introduzione
Nelle malattie professionali da mobbing l’onere di allegazione impone di dimostrare condotte vessatorie sistematiche e prolungate, non potendosi limitare il ricorrente a dedurre il solo licenziamento disciplinare. Una lavoratrice licenziata per giusta causa ha chiesto il riconoscimento di malattia professionale per trauma da stress correlato a mobbing esitato in licenziamento, ma il Tribunale di Napoli nel 2025 ha rigettato la domanda per assoluta carenza di allegazione circa le condizioni lavorative e i comportamenti vessatori del datore di lavoro. La pronuncia ribadisce che per le malattie professionali da costrittività organizzativa non basta allegare il licenziamento disciplinare, ma occorre dimostrare condotte datoriali reiterate nel tempo che denotino marginalizzazione, dequalificazione e vessazioni sistematiche. L’onere di allegazione nelle malattie professionali da mobbing richiede dunque una puntuale descrizione delle modalità organizzative e dei comportamenti persecutori protratti nel tempo.
Massima
“Preliminarmente, si osserva che sul piano normativo il D.M. 11 dicembre 2009, avente ad oggetto l’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell’art. 139 del T.U. 1124/65, contempla, in Lista II al Gruppo 7, fra le malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro, il disturbo post-traumatico da stress con riferimento alle lavorazioni/esposizioni definite come “costrittività organizzative”, di cui in nota fornisce descrizione definitoria e comportamentale; si annoverano la marginalizzazione dalla attività lavorativa, svuotamento di mansioni, mancata assegnazione di compiti lavorativi con inattività forzata, prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o con eccessiva frammentazione esecutiva rispetto al profilo professionale posseduto, prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione ad eventuali condizioni di handicap psico-fisici, impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie, inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro, esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale, esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo, ed altre assimilabili. La previsione della esposizione di rischio cui si collega la malattia psichica tabellata incontra, tuttavia, un limite ontologico e finalistico nella nozione categoriale data dalla Lista II in cui risulta inserita, risultando in essa raggruppate le “malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità” (a fronte delle malattie della Lista I di “elevata probabilità” e di contro alla Lista III relativa a malattie la cui origine lavorativa “è possibile”), e nella disposizione dell’art. 2 del medesimo decreto ministeriale laddove viene precisato che l’aggiornamento dell’elenco delle malattie di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 “riguarda esclusivamente le voci della Lista I, gruppi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; la Lista II, gruppi 1 e 6, e la Lista III, gruppi 1 e 2”. Il D.M. 11/12/2009 ha dunque aggiornato e integrato l’elenco delle malattie che devono essere segnalate ai sensi della normativa vigente, in particolare quelle potenzialmente correlate all’attività lavorativa, ma il confermato inserimento della costrittività organizzativa nel gruppo 7 della Lista II, in forza della “limitata probabilità” di origine lavorativa assegnatale, già così previsto nel D.M. 14/1/2008, necessita di un’indagine sull’idoneità delle peculiari modalità lavorative a provocare quella malattia. La previsione della disfunzione dell’organizzazione del lavoro quale causa del disturbo post-traumatico da stress non può prescindere da una verifica di tipo non soltanto medico-legale in ordine alla patologia psichica e psicosomatica descritta in tabella, ma soprattutto dalla verifica delle condizioni organizzative gravanti sul lavoratore quale fonte della disfunzione costrittiva, in ragione delle esposizioni di rischio derivanti dalle modalità di espletamento del lavoro come innanzi descritte. Ricorre, dunque, la necessità di una duplice verifica prima di attribuirne la connotazione di “malattia tabellata”: l’oggettiva esistenza di condizioni organizzative che costringono il lavoratore a ridurre la pienezza qualitativa e quantitativa delle mansioni, e la soggettiva alterazione psichica del vissuto lavorativo nell’ordinario e prolungato (non occasionale) svolgimento dell’attività lavorativa. Per ritenere presuntivamente ricorrente il nesso causale tra l’esposizione a rischio e la malattia diagnosticata occorre dunque una previa dimostrazione in fatto di atti e comportamenti che denotino una costrizione organizzativa potenzialmente nociva alla integrità psico-fisica del lavoratore, il che richiede una dimostrazione in fatto sulle modalità e presupposti causativi dell’effetto patologico; non basta acclarare l’adibizione a mansioni aventi i connotati esemplificativi, o ad essi assimilabili, elencati in Lista II gruppo 7, e la natura stressogena della patologia, ma occorre la dimostrazione della deviazione consapevole da un modello organizzativo che crei condizioni di marginalizzazione dalla attività lavorativa, di inattività forzata, di dequalificazione e frammentazione esecutiva delle prestazioni assegnate, di impedimenti o inadeguatezza informative e strumentali, di esasperate forme di controllo. In questi termini, la dimostrazione della reiterazione ed intento persecutorio di condotte datoriali orientate verso la denunciata costrittività organizzativa si rivela in stretta connessione causale con il diagnosticato disturbo psichico, rilevante anche ai fini della copertura assicurativa. L’inclusione della malattia denunciata tra le malattie tabellate, ai sensi dell’articolo 3 D.P.R. n.1124/1965, determina l’esistenza di una presunzione legale di origine professionale qualora il lavoratore abbia provato l’adibizione ad una lavorazione tabellata -o l’esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione- e l’esistenza della malattia ed abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità (cfr. Cass. ord. n.3207/2019). Prima ancora di verificare se l'[OMISSIS] abbia assolto al proprio onere probatorio contrario sulla ricorrenza del nesso causale, attraverso la prova che la malattia sia stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro, occorre dunque che siano delineati gli aspetti oggettivi e soggettivi della lamentata costrittività organizzativa, e ciò non può prescindere da un accertamento in fatto. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 14/10/2025, n.27444). Se è vero, come osservato in ord. n.23665/2022, che “la costrittività organizzativa o il mobbing, nelle loro varie manifestazioni, possono essere considerati in ambito [OMISSIS] (Cass. 14 maggio 2020, n. 8948; Cass. 5 marzo 2018, n. 5066) e che l’inserimento di tali profili nelle tabelle di cui all’art. 139 D.P.R. 1124/1965 può avere valore indiziario (Cass. 12 settembre 2019, n. 22837; Cass. 2 agosto 2012, n. 13868); ma ciò non significa che l’esistenza di un disturbo psichico in connessione con il lavoro svolto sia, di per sé sola, ragione di copertura assicurativa, restando la fattispecie soggetta alle regole proprie delle malattie c.d. “tabellate”; affinché si verifichi il rischio assicurato o la responsabilità datoriale “e necessario che la situazione lavorativa intercetti una situazione obiettiva di nocività, perché il rapporto interpersonale interno ad un’organizzazione, inserito in una relazione continuativa, è in sé possibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia del lavoratore non può in sé dirsi ragione per la qualificazione in termini morbigeni dell’attività svolta, se non quando risulti l’eccedenza dalla norma, per fattori intenzionali (mobbing), per inadempimenti (dequalificazioni; svuotamento mansioni) o ricorrenze indebitamente stressogene (straining), anche sotto il profilo della perdurante eccedenza dei carichi o, al contrario, di vicende di emarginazione e simili”.
